Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17034 del 05/08/2011
Cassazione civile sez. I, 05/08/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 05/08/2011), n.17034
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
SETTIPANI MARMI S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDRO 52, presso l’avvocato RICCIO ENZO, rappresentata e difesa
dall’avvocato SPEDALE SALVATORE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PARTINICO (C.F. (OMISSIS)), in persona del Commissario
Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M.
PRESTINARI 15, presso l’avvocato FUSILLO ANTONIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato SPECIALE GIUSEPPE, giusta procura in calce al
ricorso notificato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 214/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 26/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/05/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Palermo, respingendo il gravame della Società Settipani Marmi s.r.l., ha confermato la decisione di primo grado con cui era stata respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della società dal Comune di Partinico per il pagamento di Euro 30.584,00, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per il conferimento di rifiuti in discarica.
La Corte ha confermato sia la qualificazione dei rifiuti conferiti come rifiuti solidi urbani, e non come “inerti”, sia le tariffe applicate dal Comune e contestate dall’opponente.
La Società Settipani Marmi ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. Il Comune ha resistito con controricorso.
In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, i cui due motivi, dedotti rispettivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, difettano l’uno del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., periodo 1 e l’altro della “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”, di cui all’art. 366 bis c.p.c., periodo 2.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011