Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17033 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26322-2017 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO

COLONNA N. 60, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROMANA

FRITTELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO QUINTAVALLE

ed ANDREA MORA;

– ricorrente –

contro

LATINA AMBIENTE SPA, COMUNE DI LATINA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1968/2017 della COMM.TRIB.REG.LAZIO SEZ.DIST.

di LATINA, depositata il 07/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. S.M. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1968/2017, depositata il 7.04.2017, con la quale la CTR del Lazio accoglieva il gravame della società Latina Ambiente s.p.s. sul rilievo che legittimamente l’amministrazione comunale aveva adottato il regolamento comunale in attesa dell’emanazione del regolamento di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6.

Rimarcando che, poichè il regolamento di attuazione previsto dal citato articolo non era stato emanato al tempo dell’adozione della Delib. comunale n. 44 del 2006, del tutto legittimamente l’ente territoriale aveva adottato la TIA 1 facendo applicazione del D.P.R. n. 158 del 1999, regolamento emesso nel termine del 31 maggio 2009, prorogato dal D.M. 27 marzo 2006.

La ricorrente insite con le memorie difensive nell’accoglimento del ricorso.

La società Latina Ambiente non ha svolto difese.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Con la prima censura si prospetta la nullità della senza di secondo grado per difetto di legitimatio ad causam della società Latina Ambiente che avendo interrotto il rapporto gestorio per la riscossione della TIA 1 in data 28 maggio 2009 con delib. comunale n. 48 del 2009, avrebbe perduto la capacità di essere parte processuale, difettando la titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa.

3. La censura è infondata.

4. Va premesso che questa Corte ha più volte ribadito il principio generale per cui in caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, la legittimazione impositiva attiva deve intendersi trasferita dal Comune in capo al concessionario e, quindi, quest’ultimo è il soggetto tenuto all’emissione dell’avviso di accertamento e all’introito diretto del gettito tributario, essendo tali attività riconducibili al circuito di applicazione-gestione-riscossione del tributo (Cass. 2017 nr 17491; 26401/2019; 7794/2019; NR. 5767/2021).

Lo stesso principio è inoltre desumibile anche da quella giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ex art. 49: dalla quale si evince che, fermo restando il potere del Comune di accertare e riscuotere la tassa di smaltimento (TARSU) in vigore prima della sua sostituzione ad opera della tariffa (TIA), tale potere va invece riconosciuto – all’esito del regime transitorio di introduzione di quest’ultima, come qui rilevante – proprio al “soggetto che gestisce il servizio” in forza di concessione; e ciò anche per quanto concerne la legittimazione processuale nelle relative controversie (Cass. 4893/13; 1179/04).

Va, poi, considerato che la circostanza che la società Latina Ambiente s.p.a. srl non sia più concessionaria del Comune di Latina non esclude, di per sè, la sua permanente legittimazione sostanziale e processuale in relazione allo specifico rapporto creditorio in oggetto; non risultando, stante anche la genericità dell’eccezione, elementi idonei a comprovare che la cessazione del rapporto di concessione esplichi effetti anche sui rapporti tributari di accertamento e riscossione già affidati alla concessionaria, e da questa dedotti in giudizi ancora pendenti(cfr. n. 12288/2017, in motiv.).

5. La seconda censura deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c. per violazione della normativa in materia ambientale; per non avere i giudici regionali disapplicato la delib. comunale illegittima, quella del 30 maggio 2006, n. 22, con la quale il comune ha approvato il passaggio dalla Tarsu alla Tia con effetto dal primo gennaio 2006, nonostante fosse preclusa la possibilità del passaggio, sino alla predisposizione di provvedimenti attuativi di natura regolamentare, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 e art. 264, comma 1, lett. i). E poichè il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, ha soppresso la tariffa di igiene ambientale con effetto dal 29 aprile 2006, successivamente a detta data non era più possibile eseguire il passaggio dalla Tarsu alla TIA.

6. Il terzo motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c. per insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; per avere i giudici regionali ritenuto suscettibile di tassazione l’area scoperta di 330 mq riservata a parcheggio, ancorchè l’art. 10 del R.C. TIA preveda la non assoggettabilità alla imposizione delle aree che non possono produrre rifiuti per loro natura.

La ricorrente rimarca la contraddittorietà rispetto alla decisione di primo grado che aveva qualificato l’area come corte comune sia per il ristorante che la civile abitazione.

7. Con l’ultimo motivo si denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c. per omessa motivazione circa un punto della controversia, non avendo statuito la CTR sulla censura relativa alla illegittima applicazione della sanzione, in ordine alla quale la società Latina Ambiente nulla aveva opposto, dimostrando acquiescenza alla contestazione.

8. La seconda censura è meritevole di accoglimento, assorbiti gli ulteriori mezzi. Questa Corte ritiene che la delib. n. 44 del 2006 vada disapplicata, in quanto illegittima, per le considerazioni che seguono.

E’ utile procedere ad una ricognizione normativa della fattispecie.

Per quel che qui interessa, il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 cit., disponeva la soppressione della TARSU (istituita dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 58 e ss.) “a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5” (art. 49, comma 1); e prevedeva, al comma 5 cit., che il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) avrebbe dovuto elaborare “un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa, ed il graduale raggiungimento dell’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.”.

L’atto regolamentare in questione è stato, quindi, adottato col D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il cui art. 11, ha previsto un regime transitorio (anche per effetto di successive modifiche normative) così articolato: “Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima cosi articolata: a) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto nell’anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all’85%; b) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l’85%; c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%; d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.”.

La soppressione della TARSU, quindi, non ha comportato l’immediata abrogazione della relativa disciplina istitutiva ma, – secondo il cennato regime transitorio, – detta imposta rimaneva in vigore (con la conseguente disciplina regolamentare adottata dai Comuni; D.Lgs. n. 507 del 1993 cit., art. 68) almeno sino al 19 giugno 2006 (il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999 e, come appena sopra ricordato, il termine più breve istituito dal regime transitorio prevedeva una durata di almeno 7 anni).

Detto regime transitorio, peraltro, non verrà a compimento, in quanto col D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (pubblicato in Gaz. Uff. il 14 aprile 2006) il legislatore interveniva nuovamente sulla materia disponendo la soppressione della TIA 1 istituita col D.Lgs. n. 22 del 1997.

Ha previsto, in particolare, il D.Lgs. n. 152 del 2006, che:

– “La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.” (art. 238, comma 1);

– “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti” (art. 238, c. 11);

– è abrogato “il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 cit., continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto” (art. 264, comma 1, lett. i)).

9. In relazione ad analoghe controversie, la Corte ha avuto modo di rilevare che, – alla stregua della sopra ripercorsa sequenza normativa, – “il Regolamento adottato con la delib. cons. com. del 30 maggio 2006, istitutiva della TIA 1 “in via sperimentale” nel Comune di Latina, si colloca temporalmente in una fase della trasformazione della disciplina fiscale in cui, stante la mancata adozione del regolamento attuativo di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6, i Comuni che già erano passati dalla TARSU alla TIA 1 potevano continuare ad applicarla, essendo tale sistema tariffario destinato ad operare sino alla adozione della disciplina attuativa prevista dal Codice dell’Ambiente, così come i Comuni che tale opzione non avevano effettuato, potevano continuare ad applicare la TARSU – i cui criteri di determinazione sono stati peraltro estesi alla TIA – ma era loro precluso di passare alla “tariffa” prevista dal Decreto Ronchi, ormai destinata ad essere sostituita dalla “tariffa” del Codice dell’Ambiente, intesa come “corrispettivo” del servizio prestato e, pertanto, necessitante di un’apposta regolamentazione (mai intervenuta)”; e che, pertanto, detta delibera (adottata in data 30 maggio 2006) “con cui è stata istituita la tariffa di igiene ambientale prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, così determinandosi il passaggio dalla Tarsu alla Tia, è illegittima in quanto sin dal 29 aprile 2006 non era più in vigore la tariffa ambientale e sino alla emanazione delle norme attuative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, istitutivo della Tia 2, era consentito ai Comuni di continuare ad applicare le discipline regolamentari vigenti, da intendersi quali fonti secondarie di determinazione della tariffa stessa, tra le quali le delibere che gli enti locali avessero già adottato ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 6” (v. Cass., 12 giugno 2020, n. 11310; 20 febbraio 2020, nn. 4408, 4407, 4406, 4405 e 4403; Cass. 12 giugno 2020, n. 1212; Cass. 28 marzo 2019, n. 8650; Cass., 4 dicembre 2018, n. 31286; Cass., primo ottobre 2018, n. 23820; Cass., 13 luglio 2018, n. 17271).

Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, cit.), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). cit.); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).

Da siffatti rilievi consegue che il Comune di Latina non ha tempestivamente esercitato la facoltà di adottare il passaggio da TARSU a TIA 1, con conseguente illegittimità della delib. n. 44 del 2006, la quale va disapplicata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, u.c..

9. In conclusione, pronunciando sul ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con la conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente

10. Le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alle obiettive incertezze indotte dal quadro normativo di riferimento, alle antinomie, ed oscillazioni, emerse negli orientamenti giurisprudenziali di merito ed allo stesso consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in momento successivo alla proposizione del ricorso in trattazione.

PQM

La Corte:

– pronunciando sul ricorso, accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri e respinto il primo; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dal contribuente;

– compensa integralmente, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale tenuta da remoto, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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