Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17033 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/08/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 11/08/2016), n.17033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14776-2012 proposto da:

V.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 15, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CIDDIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EUGENIO PENSINI;

– ricorrente –

contro

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI

11, presso lo studio dell’avvocato ANNA CHIOZZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO TOSADORI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 02/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione dell’11 marzo 2005 T.M. convenne davanti al Tribunale di Rovereto V.O., ex coniuge col quale aveva contratto matrimonio il (OMISSIS) e dal quale si era separata con sentenza del 18 febbraio 1998, chiedendo lo scioglimento dei beni rientranti nella comunione legale e deducendo che in costanza di matrimonio i coniugi avessero usucapito una serie di immobili nel Comune catastale di (OMISSIS), descritti catastalmente in domanda, e che su una delle particelle usucapite le parti avessero costruito la casa di abitazione. Trattandosi di beni tutti intavolati in capo al V., ma rientranti nella comunione coniugale agli effetti dell’art. 177 c.c., e della disciplina dell’accessione, la T. domandava così la sua quota di comproprietà dei beni e il rimborso della metà del valore della manodopera e dei materiali utilizzati nella costruzione dell’edificio. V.O. si costituiva e opponeva che per i beni descritti fosse maturata in suo favore l’usucapione prima del matrimonio, e come, in ogni caso, l’usucapione, in quanto acquisto a titolo originario, fosse estranea alla previsione di cui all’art. 177 c.c., lett. a. Il convenuto precisava come la proprietà dei beni controversi fosse stata acquistata da lui in forza di decreto del Pretore di Riva del Garda del 1986, ricognitivo di un possesso risalente a data anteriore al matrimonio con la T., e che la casa era stata perciò costruita su suolo di sua esclusiva proprietà.

Con sentenza non definitiva del 26 marzo 2008 n. 153/2008, il Tribunale di Rovereto accertava in favore dell’attrice T.M. la comproprietà in ragione di un mezzo dei beni immobili in contesa, in quanto rientranti nella comunione legale, e rimetteva le parti davanti a sè per il prosieguo del giudizio.

Con sentenza definitiva del 5 ottobre 2009 n. 488/2009, il Tribunale di Rovereto, quindi, scioglieva l’accertata comunione tra gli ex coniugi e divideva i beni secondo il progetto divisionale elaborato dal Consulente tecnico d’ufficio.

V.O. proponeva appello sia avverso la sentenza non definitiva del 26 marzo 2008, n. 153/2008, che avverso la sentenza definitiva del 5 ottobre 2009, n. 488/2009, e l’appello veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Trento con sentenza n. 31/2012 del 2 febbraio 2012. La Corte di Trento osservava che i beni in contesa dovessero ritenersi acquistati dalla T. non in forza di usucapione, ma perchè pervenuti al marito nella vigenza della comunione legale tra coniugi, e dunque agli effetti dell’art. 177 c.c., lett. a. I giudici del gravame aggiungevano che solo tardivamente (ovvero, nella memoria istruttoria successiva all’udienza dell’8 febbraio 2006) il V. avesse dedotto che i beni immobili erano stati da lui acquistati per usucapione in epoca antecedente al matrimonio, ancorchè la stessa usucapione fosse stata giudizialmente accertata in epoca successiva. Già il Tribunale, peraltro, aveva evidenziato come mancasse prova che l’usucapione (nella specie, quindicennale) fosse maturata prima del matrimonio (marzo 1981), il che avrebbe peraltro significato accertare che l’inizio del possesso risaliva ad epoca in cui il V. aveva diciassette anni ed era seminarista presso l’Istituto Arcivescovile di Trento. Per la Corte d’Appello, appariva tuttavia dirimente la tardività dell’eccezione riconvenzionale non proposta già nella comparsa di risposta. Quanto alle doglianze formulate in via subordinata dall’appellante, ed in ordine alla domanda di rimborso della somma di Euro 120.000,00 spesa per la realizzazione della casa destinata ad abitazione, per le migliorie apportate e per la manutenzione di tutti gli immobili, la Corte di Trento esplicitava come il V. non avesse censurato la statuizione del Tribunale di tardività della deduzione secondo cui, a tali fini, sarebbe stato impiegato denaro personale e non denaro proveniente dalla comunione.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento V.O. ha proposto ricorso strutturato in tre motivi, cui resiste con controricorso T.M.. Il ricorrente e la controricorrente hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., rispettivamente in data 6 e 7 luglio 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso di V.O. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 177 – 179 c.c., in combinato disposto con l’art. 1158 c.c.. Il ricorrente evidenzia l’errore in cui è caduta la Corte di merito, essendo motivo di appello “la contestazione dell’operatività del favor communionis con riguardo all’acquisto a titolo originario di un bene in costanza di matrimonio”. In particolare, la duplice violazione di legge perpetrata dai giudici del merito consisterebbe nell’aver applicato l’art. 177 c.c., anche ad “un acquisto che ha visto la partecipazione esclusiva di un coniuge e che eraltro era stato maturato prima del matrimonio stesso”; e nell’aver esteso l’acquisto ex art. 1156 c.c., anche a T.M., che non aveva esercitato il possesso. Ancora, si contesta alla Corte di Trento un’applicazione letterale dell’art. 177 c.c., lett. a, causa di paradossale sproporzione patrimoniale tra gli ex coniugi. Si ribadisce che il V. “abbia usucapito le realità summenzionate prima del matrimonio e solo successivamente ne abbia ottenuto il riconoscimento con sentenza”.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo quanto già affermato da questa Corte, gli acquisti di beni immobili per usucapione effettuati da uno solo dei coniugi, durante il matrimonio, in vigenza del regime patrimoniale della comunione legale, entrano a far parte della comunione stessa, non distinguendo l’art. 177 c.c., comma 1, lett. a), tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo. Ne consegue che il momento determinante l’acquisto del diritto “ad usucapionem” da parte dell’altro coniuge, attesa la natura meramente dichiarativa della domanda giudiziale, s’identifica con la maturazione del termine legale d’ininterrotto possesso richiesto dalla legge (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 20296 del 23/07/2008; Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 14347 del 03/11/2000; Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 2983 del 20/03/1991). Questa soluzione giurisprudenziale ha superato le letture propense a suggerire un’interpretazione restrittiva della nozione di “acquisti” adoperata dall’ art. 177 c.c., comma 1, lett. a), sicchè viene ricompreso nella comunione legale il bene che sia stato posseduto, per il tempo richiesto dalla legge, da uno o da entrambi i coniugi manente communione.

Il ricorso in esame sollecita la specifica questione legata all’ipotesi in cui il possesso del bene abbia avuto inizio prima dell’instaurazione del regime comunitario, ma il termine di perfezionamento della fattispecie acquisitiva sia sopraggiunto durante il matrimonio. Alcun fondamento ha la tesi secondo cui il bene andrebbe considerato personale o appartenente alla comunione a seconda che il possesso sia stato esercitato per un più lungo periodo, rispettivamente, al di fuori ovvero all’interno del regime di comunione legale, in quanto così si frazionerebbe il tempo necessario ad usucapire in due periodi. Nè a diversa conclusione induce la considerazione della cosiddetta “retroattività” dell’usucapione, la quale comporta, piuttosto, l’estinzione di iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario, ma non risolve il problema dell’intestazione esclusiva o della contestazione del bene usucapito in regime di comunione legale, problema che appartiene soltanto alla disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi.

Alla stregua dei richiamati principi, deve allora considerarsi come il momento rilevante, per il verificarsi dell’acquisto ope legis, ex art. 177 c.c., comma 1, lett. a), del diritto di comproprietà del bene da parte del coniuge non usucapiente, non è quello della pronunzia del decreto del Pretore di Riva del Garda del 1986, di accoglimento della domanda di usucapione, proprio perchè avente natura meramente dichiarativa, bensì quello del compimento del tempus ad usucapionem, accertato in tale decisione (nella specie, di quindici anni ex art. 1159 bis c.c.).

Nel caso in esame, il ricorrente, contravvenendo all’onere di specificità imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., non ha indicato quale fosse il contenuto del provvedimento pretorile dichiarativo dell’usucapione, indicazione decisiva al fine di accertare la precedente data in cui si fosse compiuto, a favore dell’usucapiente V., il quindicennio di ininterrotto possesso ex art. 1159 bis c.c., onde stabilire se la maturazione di tale termine si fosse verificata in costanza di matrimonio e, per di più, in vigenza della norma di cui all’art. 177 c.c., così come sostituito dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 55.

Ancor prima, la Corte d’Appello ha affermato pregiudizialmente che tale “eccezione di usucapione” (impropriamente così definita, nel caso per cui è lite, in quanto volta non a dedurre di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene di controparte, quanto di aver acquistato il bene prima dell’instaurazione della comunione legale) fosse inammissibile, essendo stata formulata tardivamente, ovvero nella memoria di deduzioni istruttorie di cui all’art. 184 c.p.c., nella formulazione introdotta con la L. 20 dicembre 1995, n. 534, e vigente sino alla entrata in vigore della L. 14 maggio 2005, n. 8. Si trattava, invero, di eccezione volta ad introdurre nel giudizio un nuovo tema di indagine. Avverso questa “ratio decidendi” dalla Corte d’Appello, che esonerava la stessa per motivi di rito da ogni necessità di esame della questione della data dell’acquisto per usucapione, il ricorrente non ha formulato specifica censura per violazione della disciplina processuale scaturente dalla sequenza temporale di cui agli artt. 180, 183 e 184 c.c., con il connesso sistema delle preclusioni.

2. Il secondo motivo di ricorso allega violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., in relazione all’art. 180 c.p.c.. Il ricorrente ricorda come la Corte di Trento abbia ritenuto non tempestivamente sollevata “l’eccezione di usucapione in capo al V. prima del matrimonio”. Sostiene il ricorrente che tale asserzione dei giudici di merito sia però fondata sul fatto che egli stesso non potesse aver iniziato il possesso all’età di diciassette anni, quando frequentava il liceo arcivescovile. Si oppone che questa illazione non smentisca la sussistenza del possesso utile ad usucapione.

2.1. Anche questo motivo non merita accoglimento perchè non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e con l’esigenza normativa di specificità della censura da pone al riguardo.

La Corte d’Appello di Trento ha affermato che “a fronte della dichiarata tardività dell’eccezione riconvenzionale in parola”, non vi fosse per il Tribunale e non vi era in sede di gravame “alcuna necessità di addentrarsi nella tematica relativa alla possibilità da parte di un giovanissimo seminarista di coltivare patate o sfalciare campi lontani dalla sua abituale residenza”. Avendo il giudice di merito ritenuto inammissibile, perchè tardiva, l’eccezione del preventivo acquisto dei beni in favore del V. rispetto all’instaurazione del regime di comunione coniugale con la T., così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, e procedendo poi comunque a fare un cenno all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza che contesti solo la motivazione relativa a tale sovrabbondante esame del merito dell’eccezione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24469 del 30/10/2013). D’altro canto, se il ricorrente intendeva ripropone in sede di legittimità il profilo dell’ammissibilità di tale eccezione, formulata davanti al giudice di merito, e della quale questi ha affermato la tardività, aveva l’onere non solo di procedere all’esposizione del fatto processuale e degli elementi idonei a consentire la verifica della tempestiva proposizione dell’eccezione, in aderenza al principio di autosufficienza, ma anche di formulare specifico motivo di ricorso per vizio processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2733 c.c.. Si fa riferimento alla domanda di rimborso delle spese sostenute per gli immobili ed alla declaratoria di tardività, operata dalla Corte di Trento, dell’allegazione dell’utilizzo di denaro proprio del V.. Si richiama, in senso opposto, la testimonianza di V.R., “che ha confermato la provenienza del denaro utilizzato che fu oggetto di donazione”, nonchè la dichiarazione resa da T.M. in sede di interrogatorio formale, secondo cui “per quanto riguarda il materiale, fu pagato da lui…”, dichiarazione integrante confessione giudiziale.

3.1. Tale motivo è inammissibile.

La censura è introdotta come violazione dell’art. 2733 c.c..

Ora, il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto deducibile come motivo di ricorso per cassazione osservando il principio dell’indicazione analitica dei motivi di doglianza – si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalla norma di diritto applicabile al caso concreto e la relativa denunzia deve avvenire mediante la specifica indicazione dei punti della sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza e/o dalla dottrina prevalente. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si censuri come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005). Nella specie, la Corte di Trento ha affermato che l’appellante V. non avesse censurato la motivazione adottata dal Tribunale, secondo cui solo con le memorie istruttorie, e perciò tardivamente, egli aveva dedotto che per le spese di costruzione e manutenzione dei beni comuni avesse utilizzato denaro personale. Con questa rado decidendi, ancora una volta legata alla disciplina delle scansioni assertive di cui agli artt. 180, 183 e 184 c.c., il ricorrente non si confronta. Questi invoca, sempre nell’ottica della denunziata violazione dell’art. 2733 c.c. (e non, quindi, come omessa od insufficiente motivazione), le dichiarazioni della teste V.R., senza trascrivere le stesse, come comunque necessario al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività delle risultanze non valutate, in modo da non chiedere allo stesso indagini integrative. Neppure riveste evidente decisività la frase riportata in ricorso come tratta dall’interrogatorio formale reso dalla T., frase secondo cui “il materiale fu pagato da lui”, non valendo la prova del pagamento da parte di uno soltanto dei due coniugi come automatica prova dell’impiego di denaro proprio di tale coniuge.

4. Consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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