Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17033 del 05/08/2011
Cassazione civile sez. I, 05/08/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 05/08/2011), n.17033
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LOMELLINA 9, presso l’avvocato PATTI ALESSIO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA
COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato AVENATI FABRIZIO,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5342/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 04/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/05/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, respingendo il gravame del sig. P.A., ha confermato la decisione di primo grado con cui era stata respinta, per mancanza di prova del danno, la domanda risarcitoria proposta dall’appellante contro il Comune di Roma in relazione alla illegittima sospensione della sua attività commerciale.
Il P. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura, illustrato anche da memoria. Il Comune ha resistito con controricorso.
In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, il cui motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, difetta sia del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., periodo 1 sia della “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”, di cui all’art. 366 bis c.p.c., periodo 2 del medesimo articolo.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, sequono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011