Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17032 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23305-2017 proposto da:

SUPERMERCATO FRATELLI P. SRL, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell’avvocato PIO

CENTRO, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO PARISI;

– ricorrente –

contro

COMUNE MARIGLIANO, elettivamente domiciliato in PARMA, BORGO G.

TOMMASINI, 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO D’ALOIA, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1861/2017 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 01/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Supermercati F.lli P. s.r.l. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1861/2017, depositata il primo marzo 2017, con la quale la CTR della Campania respingeva il gravame proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado, confermando la legittimità del diniego di rimborso della Tarsu relativa alle annualità 2010-2011, sul presupposto che, in assenza di presentazione della denuncia relativa al diritto alla riduzione tariffaria entro il termine annuale previsto dal Regolamento comunale, art. 40, la società non aveva diritto al rimborso per le somme versate in quelle annualità.

L’amministrazione comunale di Marigliano si è costituita al fine di partecipare alla discussione orale, depositando memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI DIRITTO

2. Preliminarmente occorre premettere che la nuova disciplina, stabilita in sede di conversione ed immediata applicazione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (in G. U. n. 254 del 29 ottobre 2016) recante “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonchè per la giustizia amministrativa”, prevede una uniformazione della trattazione in camera di consiglio di tutti quei giudizi che non hanno natura nomofilattica; le relative disposizioni “si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, vale a dire il 30 ottobre 2016, “nonchè a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata adunanza in camera di consiglio”. (L. 25 ottobre 2016, n. 197, ex art. 1 bis, comma 2, di conversione con modifiche del D.L. 31 agosto 2016, n. 168).

Nella fattispecie, va precisato che pur non avendo il Comune intimato depositato controricorso, ma solo atto di costituzione del difensore per la partecipazione all’udienza di discussione, tuttavia ha depositato la successiva memoria depositata in data 7 aprile 2021, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., svolgendo per la prima volta le ragioni di resistenza al ricorso.

Sebbene il “mero controricorso” abbia una struttura semplice, consistendo in una risposta al ricorso principale, non si deve sottovalutarne la funzione, che non consiste nella mera “partecipazione al giudizio” della parte intimata, dovendo esso comunque contenere i contro-motivi in iure rispetto ai motivi di impugnazione formulati dal ricorrente.

Per tale ragione questa Corte ha dichiarato l’inammissibilità di un atto denominato “atto di costituzione”, siccome ritenuto non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella semplice dichiarazione di costituirsi in giudizio “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 9983/2019).

Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (v. Cass., 13/3/2006, n. 5400).

Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c. – introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016 -, alla parte contro cui è diretto il ricorso che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (cfr. Cass. n. 8056/2021; n. 10813/2019; Cass. n. 9601/2021; n. Cass., 25/09/2012, n. 16261; Cass., 09/03/2011, n. 5586). In conclusione, la parte, pure in presenza di regolare procura speciale ad litem, non è legittimata neppure, come nel caso in esame, a depositare memorie illustrative (cfr. Cass. nn. 10813/2019, 24422/2018, 25735/2014), sulla base del principio affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, ma che deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168 conv. in L. 25 ottobre 2016 n. 197 (cfr. anche Cass. n. 26974 del 2017; Cass. n. 10813/2019; n. 7737/2021; n. 7738/2021).

3.Con la prima censura, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 152 c.p.c., degli artt. 40 e 45 del R.C. nonchè della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 164, ex art. 360 c.p.c., n. 3); per avere i giudici regionali attribuito natura perentoria al termine previsto dall’art. 40 del R.C., il quale impone la presentazione della denuncia entro il 30 aprile dell’anno successivo, ancorchè il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, prescriva espressamente l’indicazione delle cause di decadenza in relazione al contenuto del regolamento comunale da adottare, mentre l’art. 40 del R.C. non prevede affatto l’indicato termine a pena di decadenza.

In aggiunta, la natura perentoria del termine affermata dai giudici di secondo grado mancherebbe del supporto normativo di cui all’art. 152 c.p.c. dovendo essa essere espressamente contemplata dalla legge.

Rappresenta altresì l’ente ricorrente la circostanza che l’art. 45 del R.C. preveda un termine quinquennale per presentare istanza di rimborso, termine ampiamente rispetto nella fattispecie.

4.Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 36 c.p.c., n. 3), per avere i giudici regionali trascurato di rilevare gli effetti del giudicato relativo all’annualità 2009 avente ad oggetto i medesimi fatti controversi per le annualità oggetto dell’istanza di rimborso, tenuto conto che l’accertamento giudiziale aveva ad oggetto il medesimo rapporto tributario.

5. La prima censura è destituita di fondamento.

Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g), come è noto, ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche. Con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono quindi decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l’assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari (Vedi Cass. n. 21342 del 2008; Cass. n. 14816 del 2010 e Cass. n. 22223 del 2016), in quanto con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 22 del 1997 è stato restituito ai Comuni (cfr Cass. n. 18303 e n. 18382 del 2004) il potere di assimilare,ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da ditte commerciali, anche “per qualità e quantità” (art. 21, comma 2, lett. g).

Il D.Lgs. n. 22 del 1997, emanato in attuazione delle Dir. 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo I (“Gestione dei rifiuti”), che: a) la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci; i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (art. 2, commi 1 e 2); b) le autorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti, nelle varie forme previste (reimpiego, riciclaggio, ecc), allo scopo di ridurre lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la fase residuale della “gestione” degli stessi, la quale comprende le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (artt. 4 e 5, e art. 6, comma 1, lett. d); c) sono rifiuti “urbani”, tra l’altro, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. g), mentre 3 sono rifiuti “speciali”, tra l’altro, quelli “da attività commerciali” (art. 7, comma 2, lett. b, e comma 3, lett. e); d) i comuni “effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa”; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l’altro, “le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio”, nonchè “l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento”; la privativa suddetta “non si applica (….) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati” (dal 1 gennaio 2003, “alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati”, ai sensi della L. n. 179 del 2002, art. 23) (art. 21, comma 1, comma 2, lett. e) e g), e comma 7).

Lo stesso decreto, art. 49, ha istituito la “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (usualmente denominata TIA, “tariffa di igiene ambientale”), in sostituzione della soppressa TARSU, prevedendo, in particolare, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per la raccolta differenziata, “ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori” (comma 10), e disponendo altresì che “sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua” detta attività (comma 14).

Dalla lettura organica di tali disposizioni si evince che costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati; che tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero ai sensi del decreto Ronchi, art. 21, comma 7, sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, istitutivo della TARSU, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto – a consuntivo – in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente, dal decreto Ronchi, art. 49, comma 14, e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2). (Vedi Cass. Sez. 5 n. 9731 del 2015).

Ai produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti stessi, è riconosciuta, dunque, a norma del D.Lgs. n. 22 del 1997, la possibilità di sottrarsi entro certi limiti alla privativa comunale; presupposto dell’esonero, e della conseguente riduzione proporzionale del tributo, è la qualificazione del rifiuto come assimilabile all’urbano, come nel caso in esame.

Quanto alla ripartizione dell’onere probatorio spetta al contribuente fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti esclusivamente i rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale è onere dell’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006,17599 del 2009, 775 del 2011; n. 1635/2015; n. 10787 del 2016; n. 21250/2017; in termini, più recentemente, Cass. n. 10161/19).

La TARSU (ma la disciplina vale anche per la TIA) è dovuta, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre la regola stabilita dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, che consente l’esclusione di quella parte di superficie in cui per struttura e destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati non opera in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (cfr. da ultimo Cass. 11135/2019).

Come stabilito anche da questa Cass., con ord. n. 21250/17, “Spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il qual spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale” (v. anche Cass. 4 aprile 2012, n. 5377/2012; Cass. n. 7647/2018; Cass. n. 9731 del 2015; Cass. 22130/2017).

L’esonero dalla privativa comunale, previsto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 7, (cd. Decreto Ronchi), in caso di avviamento al recupero dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani direttamente da parte del produttore, determina, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, per il solo caso di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero, ponendosi a carico dei produttori di rifiuti assimilati l’onere della prova dell’avviamento al recupero dei rifiuti stessi (Cass. n. 703/2019).

Prova che il contribuente deve fornire nei termini previsti dalla normativa che regola la materia ovvero da quelli indicati da regolamenti comunali, non potendo servirsi il contribuente dello strumento del rimborso per sopperire ad una dichiarazione mai presentata ed alla prova dello smaltimento attraverso gli appositi moduli.

E’ evidente allora che alcuna rilevanza assume, in detto contesto, il termine quinquennale per presentare istanza di rimborso previsto dall’art. 45 del R.C., atteso che la CTR non ha fondato la reiezione del gravame sulla tardività della domanda di rimborso, bensì sulla mancanza dei presupposti di legge per ottenere il rimborso, ovvero sulla assenza della denuncia di avvio allo smaltimento diretto dei rifiuti speciali assimilati agli urbani alla quale non poteva ritenersi equiparabile l’istanza di rimborso presentata solo il 25 luglio 2014, oltre il termine stabilito dalla legge e da regolamento comunale.

Il termine di un anno di cui all’art. 40 R.C. al fine di consentire al produttore di rifiuti di ottenere la riduzione tariffaria a consuntivo, individuato nel 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, è evidentemente stabilito a pena di decadenza, se solo si considera che da detto dies a quo decorre il termine per l’ente impositore per notificare l’avviso di accertamento.

Pertanto, il termine previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70 e dall’art. 40 del R.C., entro il quale la denuncia omessa avrebbe dovuto essere presentata, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, costituisce, come anticipato, il dies a quo da considerare ai fini del computo del termine quinquennale di decadenza, previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 61 (22900/2020, in motiv.).

6. Parimenti infondata è la seconda censura.

In base all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. Un. 13916/2006), il processo tributario, ancorchè generalmente instaurato mediante impugnazione di un atto lato sensu impositivo (CFR. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d) e art. 19, comma 1), ha per oggetto lo specifico rapporto tributario dedotto in giudizio quale risulta, da un lato, dalla pretesa fatta valere dall’amministrazione con l’atto medesimo e, dall’altro, dai motivi della sua impugnazione; in ragione di siffatta complessità oggettiva, associata all’autonomia dei singoli periodi d’imposta (che, ex art. 7 del T.U.I.R., è espressione di un principio generale in materia, valevole per tutti i tributi, anche non destinati allo Stato), deve negarsi la possibile esistenza di un’unica obbligazione tributaria corrispondente a più periodi (v. già Cass. n. 14714/2001), per cui l’eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d’imposta, onde potersene desumere che l’accertamento di fatto su tali elementi (e solo l’accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d’imposta diverso. Come ribadito da questa Corte “nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo” (cfr. Cass. n. 25516 del 2019), e quindi “in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la 3 R.G. 7273/2017 qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata” (cfr. Cass. n. 31084 del 2019).

In definitiva, posto che ogni tributo periodico è costituito da elementi stabili ed elementi variabili, solo con riferimento agli elementi stabili il giudicato può esprimere portata vincolante esterna (Cfr. Cass. n. 1300 del 2018; Cass. n. 18923 del 2011).

Nella fattispecie, l’accertamento sulle modalità “di espletamento del servizio di raccolta rifiuti”, compiuto dalla CTR della Campania con sentenza n. 349/2013, con riferimento alla TAR SU dovuta per l’anno di imposta 2009, non può essere esteso agli anni successivi, in quanto tale valutazione non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto che le concrete modalità di attuazione dell’attività di smaltimento dei rifiuti speciali, che potrebbero giustificare l’applicazione dell’esenzione, costituiscono circostanze mutevoli nel tempo che richiedono di volta in volta una verifica ed un accertamento per ciascun periodo di imposta, nessun rilievo assumendo pertanto l’accertamento compiuto nell’altro giudizio non può estendersi anche alla presente controversia ove alla contribuente non è riconosciuto il diritto al rimborso per non avere denunciato nei termini lo smaltimento diretto dei rifiuti assimilabili. Trattandosi di presupposti fattuali specificamente riferibili alle singole annualità di prestazione del servizio, gli effetti delle sentenze in giudicato non possono pertanto temporalmente estendersi oltre i periodi in esse considerate, difettando il requisito imprescindibile della durevolezza e permanenza nel tempo del dato oggettivo di attivazione ed erogazione del servizio, inteso quale presupposto dell’imposizione (cfr. Cass. n. 1963 del 2018; Cassazione civile sez. trib. n. 12979/2019).

7. Alla luce degli indirizzi sopra enunciati la CTR ha correttamente escluso proprio in assenza di una dichiarazione da parte del contribuente in merito allo smaltimento di rifiuti speciali la ricorrenza di una ipotesi di esenzione/riduzione ritenendo la legittimità del diniego di rimborso della Tarsu.

Il ricorso va rigettato.

In mancanza di svolgimento di attività difensive da parte del Comune, non vi è luogo a provvedere in merito alle spese di lite.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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