Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17032 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2017, (ud. 16/03/2017, dep.10/07/2017),  n. 17032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6602/2016 proposto da:

VI.SA. APPALTI SRL, UNIPERSONALE in persona dell’Amministratore Unico

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TARANTO 44, presso lo studio dell’avvocato FELICE DAZIO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4605/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 31/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 10 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 9570/20/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della VI.SA. Appalti srl unipersonale contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che il primo giudice aveva errato nella valutazione delle prove addotte dalla società contribuente ritenendole adeguate ad inficiare la fondatezza della pretesa fiscale portata dall’atto impositivo impugnato.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata, poichè la CTR non ha pronunciato sulla sua preliminare eccezione di inammissibilità del primo motivo di gravame, in quanto contestante un “vizio revocatorio” della sentenza appellata non proponibile quale motivo di appello, con conseguente inammissibilità degli ulteriori due motivi di gravame.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “Non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente; peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte” (Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315-01).

Il che è esattamente ciò che è avvenuto nel caso di specie, poichè il giudice di appello decidendo il merito del gravame posto al suo esame ha con tutta evidenza escluso implicitamente la fondatezza dell’eccezione preliminare processuale de qua.

Tale eccezione è peraltro manifestamente infondata, dato che il rimedio revocatorio evocato ex art. 394 c.p.c., n. 4 (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1) è proponibile soltanto avverso le sentenze (delle Commissioni tributarie) pronunciate in grado di appello ovvero in unico grado, quale sicuramente non era quella della CTP di Roma, dunque aggredibile esclusivamente con il rimedio dell’appello.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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