Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17031 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23286-2017 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 14,

presso lo studio dell’avvocato ANNARITA D’ERCOLE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE NUORO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 285/2016 della COMM. TRIB. REG. SARDEGNA,

depositata il 22/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. C.L. propone ricorso fondato su un articolato motivo per la cassazione della sentenza n. 285/2016, depositata il 22.09.2016, con la quale la CTR della Sardegna che, nel riformare la sentenza di primo grado, accoglieva l’appello del Comune di Nuoro, negando il potere del giudice tributario di disapplicazione degli atti amministrativi adottati dall’ente locale ed in particolare dei contratti conclusi tra l’amministrazione di Nuoro e la società appaltatrice della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il Comune di Nuoro non ha spiegato difese.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

2. Con un unico articolato motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 e art. 7, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè violazione della L. n. 1034 del 1971, per avere il decidente escluso il potere di disapplicazione degli atti amministrativi, ancorchè il disposto dell’art. 7 citato in rubrica attribuisca alle commissioni tributarie il potere-dovere di non applicare i regolamenti, ai fini della decisione, ritenuti illegittimi.

Disposto confermato dalla giurisprudenza unanime della Cassazione che riconosce al giudice tributario la competenza a valutare l’illegittimità degli atti normativi generale al limitato fine di decidere la controversia.

3. Il ricorso è inammissibile.

Osserva il Collegio come all’odierna controversia sia applicabile la disciplina processuale introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 (modificativa dell’art. 327 c.p.c.), essendo l’odierno giudizio pendente da epoca successiva al 4/7/2009; per effetto di tale novella, il termine cosiddetto ‘lungò per la proposizione del ricorso per cassazione deve ritenersi, indipendentemente dalla notificazione, pari a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, a pena di decadenza. Ciò posto, nel caso di specie, a fronte dell’avvenuta pubblicazione della sentenza d’appello in data 22 settembre 2016 l’odierno ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso per cassazione in data 28 settembre 2017 – data di consegna del ricorso all’ufficio postale per le operazioni notificatorie – e, pertanto, ben oltre il termine semestrale previsto a pena di inammissibilità per la proposizione dell’impugnazione.

Dalla data di pubblicazione della sentenza (22 settembre 2016) decorrono i sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., per cui si perviene alla data del 22 marzo 2017.

La proposizione, quindi, del presente ricorso è da considerarsi intempestiva, essendo stato il ricorso presentato per la spedizione il 28 settembre 2017, dovendosi assumere sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020), ma considerando quale termine ad quem il momento della spedizione del ricorso da parte del ricorrente.

Sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per tardività, alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso non segue l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, avuto riguardo alla mancata tempestiva costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata; dev’essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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