Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17030 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8537-2017 proposto da:

MARINA DI CATTOLICA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DEI SANTI APOSTOLI 66, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

ZUNARELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA GIARDINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CATTOLICA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato RENATO CARUSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI LAURICELLA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2329/2016 della COMM. TRIB. REG. EMILIA

ROMAGNA, depositata il 26/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La società Marina di Cattolica s.r.l., la quale ha in concessione dal Comune di Cattolica, dall’anno 2010, la gestione dell’area demaniale marittima e di mare territoriale per la realizzazione e gestione di una struttura dedicata alla nautica da diporto nell’ambito portuale di Cattolica, denominata darsena esterna, impugnava quattro avvisi di accertamento e irrogazione delle sanzioni per l’omesso pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi – pari ad Euro 71269,31 per le aree scoperte ed Euro 16.169,01 per le aree coperte relativamente alle annualità di imposta 2008-2011, aree per le quali, la società contribuente aveva omesso di presentare la denuncia di detenzione e occupazione.

Esponeva che nell’anno 2010 aveva stipulato con l’ente comunale contratto di concessione dell’area, il quale prevedeva all’art. 7 che il concessionario assumeva l’obbligo di provvedere alla pulizia delle banchine e all’adozione delle misure previste nel Piano portuale della raccolta di rifiuti, mentre l’autorità comunale affidava il servizio pubblico di prelievo dei rifiuti ad una impresa. In aggiunta, sosteneva che la Capitaneria di Porto di Rimini aveva imposto il conferimento dei rifiuti delle navi ed il prelievo in ambito portuale alla società Simap srl.

La CTP di Rimini respingeva il ricorso. Proponeva appello la società contribuente. La CTR dell’Emilia Romagna con sentenza n. 2329/2016, depositata il 26.09.2016, accoglieva parzialmente il gravame, sul presupposto che la Capitaneria di Porto operava la raccolta di rifiuti in ambito diverso da quello in cui agiva l’amministrazione comunale, in quanto ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 105, lett. i), erano state attribuite ai porti le funzioni amministrative di interesse regionale ad eccezione di quelle attinenti alla sicurezza della navigazione, mentre la Regione, con L. n. 9 del 2002, aveva attribuito dette funzioni per il porto di Cattolica al Comune medesimo.

Statuiva, poi, che il D.Lgs. n. 182 del 2003 regola e disciplina la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, comprendendo anche i rifiuti relativi alle strutture portuali (banchine, navi ormeggiate) e che il piano portuale della raccolta dei rifiuti aveva appaltato alla società designata “Simap srl” detti compiti.

In particolare, i giudici regionali motivavano che il contratto stipulato tra la contribuente e la società Simap concerneva i rifiuti prodotti dalle unità di diporto con contratto di ormeggio(rifiuti denominati garbage) solitamente assimilabili agli urbani nonchè quelle prodotti dalle imbarcazioni in transito; il che trovava conferma nella circostanza che la società Simap aveva sigillato i raccoglitori di rifiuti all’interno del porto turistico, essendo essa competente solo per i rifiuti garbage delle navi, mentre per i rifiuti derivanti dalla pulizia dell’area portuale la competenza era del Comune.

Accoglieva, invece la domanda proposta, in via subordinata, relativa al calcolo delle aree tassabili, ordinando al Comune il ricalcolo delle imposte dovute sulla base di misurazioni diverse da quelle adottate dall’ente comunale.

Ricorre per la cassazione della sentenza la società Marina di Cattolica affidando il gravame ad un unico motivo.

Il Comune di Cattolica non ha spiegato difese, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e nominando il difensore per la partecipazione all’udienza. Ha depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

2. Preliminarmente occorre premettere che la nuova disciplina, stabilita in sede di conversione ed immediata applicazione del D.L. 31 agosto 2016 n. 168 convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (in G. U. n. 254 del 29 ottobre 2016) recante “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonchè per la giustizia amministrativa”, prevede una uniformazione della trattazione in camera di consiglio di tutti quei giudizi che non hanno natura nomofilattica; le relative disposizioni “si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, vale a dire il 30 ottobre 2016, “nonchè a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata adunanza in camera di consiglio” (L. 25 ottobre 2016, n. 197, ex art. 1 bis, comma 2, di conversione con modifiche del D.L. 31 agosto 2016, n. 168).

Nella fattispecie, va precisato che pur non avendo il Comune intimato depositato controricorso, ma solo atto di costituzione del difensore per la partecipazione all’udienza di discussione, tuttavia ha depositato la successiva memoria depositata in data 7 aprile 2021, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., svolgendo per la prima volta le ragioni di resistenza al ricorso.

Sebbene il “mero controricorso” abbia una struttura semplice, consistendo in una risposta al ricorso principale, non si deve sottovalutarne la funzione, che non consiste nella mera “partecipazione al giudizio” della parte intimata, dovendo esso comunque contenere i contro-motivi in iure rispetto ai motivi di impugnazione formulati dal ricorrente.

Per tale ragione questa Corte ha dichiarato l’inammissibilità di un atto denominato “atto di costituzione”, siccome ritenuto non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella semplice dichiarazione di costituirsi in giudizio “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1. (Cass. n. 9983/2019).

Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. ed all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (v. Cass., 13/3/2006, n. 5400).

Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c. – introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016 -, alla parte contro cui è diretto il ricorso che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (cfr. Cass. n. 8056/2021; n. 10813/2019; Cass. n. 9601/2021; n. Cass., 25/09/2012, n. 16261; Cass., 09/03/2011, n. 5586). In conclusione, la parte, pure in presenza di regolare procura speciale ad litem, non è legittimata neppure, come nel caso in esame, a depositare memorie illustrative (cfr. Cass. nn. 10813/2019, 24422/2018, 25735/2014), sulla base del principio affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, ma che deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dal DL 31 agosto 2016 n. 168 conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197 (cfr. anche Cass. n. 26974 del 2017; Cass. n. 10813/2019; n. 7737/2021; n. 7738/2021).

3. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente censura là sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, nonchè del D.Lgs. n. 182 del 2003, artt. 2 e 5, del D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 104 e 105, degli artt. 36 e 37 cod. navig., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si lamenta che il D.Lgs. n. 112 del 1998 avrebbe dovuto essere letto in correlazione con il D.Lgs. n. 182 del 2003, la cui esegesi condurrebbe ad affermare che l’autorità portuale ha competenza in materia di raccolta di rifiuti nell’ambito degli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi, con la conseguenza che, all’epoca della notifica degli avvisi, l’autorità marittima che aveva la competenza a provvedere alla cura dei rifiuti, ne aveva affidato la raccolta alla società Simap.

Insistendo poi sugli obblighi derivanti dal contratto di concessione, art. 7, che le imponeva di provvedere alla pulizia delle banchine ed all’adozione delle misure previste nel piano portuale della raccolta dei rifiuti e sulla circostanza che il D.Lgs. n. 182 del 2003, nel disciplinare la raccolta dei rifiuti dalle navi, regolerebbe altresì la gestione degli impianti e del porto nell’ambito del quale non è possibile non provvedere alla raccolta dei rifiuti.

Insiste, infine, sull’applicazione del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti approvato dalla capitaneria del Porto di Rimini, con ordinanza n. 90/07, che individua l’impianto portuale, e del disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 5, laddove stabilisce che sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati in regime di privativa comunale.

4. La censura è destituita di fondamento.

Nella specie, è pacifico in atti che tutte le aree tassate delle quali si controverte siano oggetto di concessione demaniale rilasciata alla società contribuente. Ciò posto, va rilevato che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, configura come presupposto della tassa, in alternativa all’occupazione, “…la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti…”, là dove l’uso comune delle aree è assunto dal successivo art. 63 come fonte di obbligazione solidale di pagamento in capo a “…coloro che usano in comune i locali o le aree stesse”. Difatti, è compatto l’orientamento di questa Corte secondo cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in virtù del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il tatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni); sia le deroghe alla tassazione indicate nel medesimo art. 62, comma 2, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di tatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867; Cass. 5 agosto 2004, n. 15083; Cass. 18 dicembre 2003, n. 19059 e, più recente, Cass., ord. 3 novembre 2010, n. 22370). Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, pone una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicchè, al fine dell’esenzione dalla tassazione prevista dal cit. art. 62, comma 2, per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per la loro natura o perchè la detenzione è esercitata da terzi, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. n. 19469 del 2014).

La natura demaniale di un bene concesso in suo a terzi è di per sè del tutto irrilevante ai fini dell’assoggettamento della relativa area a TARSU, se produttiva di rifiuti solidi urbani (Cass. n. 3829 del 2009). La natura demaniale dei beni non costituisce elemento idoneo ad escludere, per quanto riguarda la tassa oggetto della controversia, la potestas impositiva del Comune sulla sua estensione atteso che tale potestà, con il concorso delle condizioni di legge, potenzialmente si estende (argomentando dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 58, comma 1, allorchè contempla non solo il “centro urbano” ma anche le “frazioni” ed i “nuclei abitati” nonchè, comunque, le “zone del territorio comunale con insediamenti sparsi”) a tutto il “territorio comunale”.

4.1 Questa Corte con sentenza n. 3829 del 2009 ha affermato che: “Ai fini della delimitazione di un territorio come comunale bisogna avere riguardo ai confini geografici dello stesso e non già alla natura od alla qualità dei beni immobili compresi nel perimetro di quei confini; per nozione scolastica, infatti, “tutto il territorio dello Stato” è ripartito (art. 114 Cost.) tra Regioni, Province e Comuni per cui ciascuna parte di esso è normalmente ad un tempo elemento costitutivo dello Stato, di una Regione, di una Provincia e di un Comune”.

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 5, esclude” dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri”.

Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 8, nel disciplinare le competenze dei comuni in materia di rifiuti statuisce che: “sono fatte salve le disposizioni di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, e relativi decreti attuativi”. La L. n. 84 del 1994, art. 6, comma 1, lett. c), istituisce le Autorità portuali in determinati porti con il compito, tra l’altro, di “affidamento e controllo dell’attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti nè strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’art. 16, individuati con decreto del Ministero dei trasporti e della Navigazione”.

Il decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione 14.11.1994 all’art. 1 precisa che “i servizi di interesse generale nei porti, di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, lett. c), da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale”…vanno identificati anche nei “servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti”. Dall’esame di tale quadro normativo emerge univocamente che l’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito dell’area portuale – da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale – rientra nella competenza di quest’ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei Comuni, che invece normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali, sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass. 23583/2009; n. 31058/2018). Presupposto di tale affermazione è, tuttavia, che sia stata istituita l’Autorità portuale.

La L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) ha istituito con l’art. 6 la figura dell’Autorità portuale neì porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savoia, Taranto, Trieste e Venezia. Successivamente sono state istituite le Autorità portuali di Piombino (D.P.R. 20 marzo 1996), di Gioia Tauro (D.P.R. 16 luglio 1998), di Salerno (D.P.R. 23 giugno 2000), di Olbia e Golfo degli Aranci (D.P.R. 29 dicembre 2000), di Augusta (D.P.R. 12 aprile 2001), di Trapani (D.P.R. 2 aprile 2003) e di Manfredonia (L. n. 350 del 2003).

Non è contemplato il porto di Cattolica. Ne consegue che al momento dei fatti per cui si procede non era stata istituita l’Autorità portuale del Comune di Cattolica e non si è quindi verificata la condizione che escluderebbe il potere impositivo del predetto Comune.

Se l’istituzione dell’Autorità portuale si pone dunque come causa di esclusione dalla tassa rifiuti, inquadrabile nella fattispecie contemplata al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 5, ne segue, per converso, che nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerga la competenza e la privativa comunale in ordine all’istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana; e correlativamente trovi spazio applicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa, in base alle disposizioni ordinarie.

Nella specie oggetto del giudizio è il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto dal comune e le somme pretese sono riferite alla parte fissa della tariffa, mentre non hanno ad oggetto i rifiuti speciali che sono esclusi dal ciclo di gestione dei rifiuti urbani e che possono essere smaltiti dall’utente anche attraverso soggetti terzi rispetto a quello affidatario del servizio di raccolta e. smaltimento dei rifiuti urbani.

4.2 Nel caso in esame è indubitabile che le aree in questione rientrassero nella detenzione della società contribuente, in forza della concessione demaniale. Nella specie, la ricorrente afferma che, per convenzione, aveva l’obbligo di pulizia delle banchine – il che non significa che provvedesse in proprio allo smaltimento dei rifiuti urbani nè che detta circostanza lo esonerasse dall’imposizione fiscale – e che l’autorità portuale, attraverso la società Simap, svolgeva il servizio di conferimento di rifiuti delle navi ed il prelievo in ambito portuale, affermazionè che si infrange sull’impianto motivazionale adottato dalla CTR, nella parte in cui, a pagina 3 della sentenza, ha accertato, invece, che detta società aveva sigillato i contenitori all’interno del porto e che in realtà essa svolgeva il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità di diporto con contratto di ormeggio, vale a dire i rifiuti denominati Garbage e rifiuti assimilabili a quelli urbani e per quelli per le imbarcazioni in transito, mentre il Comune aveva competenza per la pulizia dell’area portuale.

La TARSU, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, è una tassa, ossia un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione ad una utilità che egli trae dallo svolgimento di una attività svolta da un ente pubblico. Come tale, il potere di imposizione non può connettersi ad un soggetto diverso da quello che espleta il servizio, in ottemperanza ad un espresso disposto legislativo. Ne consegue che avendo il Comune di Cattolica svolto il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti, in ragione della mancata istituzione della Autorità portuale, è autorizzato a chiedere il pagamento della TARSU alla società ricorrente.

5.Per i rilievi espressi, il ricorso va rigettato.

In assenza di difese svolte dall’amministrazione comunale, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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