Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17030 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/08/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 11/08/2016), n.17030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7382-2012 proposto da:

C.M.J. (OMISSIS), domiciliata ex lege ROMA P.ZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato

ANGELO PLAISANT;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 31,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PONZI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

nonchè contro

V.M.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 384/2012 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata

il 13/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato PONZI Stefania, difensore della resistente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento dei primi due

motivi di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Con atto di citazione in appello notificato in data 3.5.2010 G.M. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari J.C.M. per sentir dichiarare, in totale riforma della sentenza 169/2010 resa inter partes dal locale Giudice di Pace, che nessuna somma era da lei dovuta alla C. a titolo di rimborso in relazione all’anticipazione dell’importo di un debito condominiale effettuata in precedenza dall’appellata (a sua volta compulsata da un creditore del condominio dello stabile di via S’Arrulloni 6 in Quartu S. Elena).

Si costituì ritualmente l’appellata C. deducendo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello e chiedendo comunque il rigetto del gravame.

Propose appello incidentale tardivo anche V.M.D. originariamente convenuta dalla C. nel giudizio di rivalsa proposto davanti al Giudice di Pace.

L’adito Tribunale, con sentenza depositata il 13.2.2012, accolse i gravami e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la pretesa della C. che condannò al pagamento delle spese del doppio grado in favore di ciascuna delle controparti risultate vittoriose.

Per la cassazione di tale sentenza la C. ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi a cui resiste la G. con controricorso. Nessuna attività difensiva ha svolto la V. in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 339 e 342 c.p.c., lamenta innanzitutto che il Tribunale di Cagliari non abbia rilevato l’inammissibilità dell’appello contro la sentenza del Giudice di Pace pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c., comma 2, in considerazione del valore della causa, inferiore a millecento euro. Rimprovera inoltre al Tribunale di non avere rilevato la mancanza di specificità dei motivi di appello.

1.2 Col secondo motivo la ricorrente denunzia ancora violazione dell’art. 339 c.p.c., in relazione agli artt. 113 e 342 c.p.c., rilevando che nell’atto di appello non emergeva alcuno dei motivi consentiti dall’art. 339 c.p.c., ed insiste sulla mancanza di specificità dei motivi.

1.3 Col terzo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo.

1.4 Col quarto motivo la ricorrente denunzia ancora il vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza, insufficienza e contraddittorietà.

1.5 Col quinto motivo, censurando la pronuncia sulle spese, la ricorrente denunzia violazione dell’art. 113 in relazione all’art. 91 c.p.c., nonchè del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 57, 58, 59 e 60 e successive modificazioni nonchè del D.M. n. 127 del 2004, paragrafi 1, n. 1, e 2 della Tabella A e I della Tabella B. Ancora, violazione dell’art. 113 c.p.c., in relazione al D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 13 ed all’art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale.

2 Il primo e secondo motivo – strettamente collegati e dunque da esaminarsi congiuntamente – sono fondati.

Nel caso di specie, infatti, trattandosi palesemente e pacificamente di causa di valore inferiore ai millecento euro (il rimborso riguarda Euro 407,60 come risulta dalla sentenza impugnata), il Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, ha necessariamente deciso secondo equità, quand’anche abbia ritenuto di decidere secondo legge.

Ebbene, il Tribunale avrebbe dovuto avvedersene e dichiarare – in accoglimento della eccezione sul punto proposta dall’appellata in comparsa di costituzione e, comunque, anche di ufficio – l’inammissibilità degli appelli contro la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, non risultando proposte con l’atto di impugnazione censure nè per violazione di norme sul procedimento, nè per violazione di norme costituzionali o comunitarie nè per violazione dei principi regolatori della materia.

E’ appena il caso di aggiungere che, trattandosi di inammissibilità che attiene ai presupposti dell’impugnazione, l’inappellabilità della sentenza di primo grado è rilevabile in sede di legittimità, anche d’ufficio (Sez. 3^, Sentenza n. 21110 del 31/10/2005 Rv. 585266; v. anche Cass. 21/11/2001 n. 14725).

I due motivi vanno, pertanto, accolti, restando assorbiti tutti gli altri, attinenti al merito.

Segue la declaratoria di inammissibilità dell’appello principale (ex art. 339 c.p.c.) e di inefficacia di quello incidentale della V. (ex art. 334 c.p.c.).

La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio; ciò comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Le spese del giudizio di appello e di cassazione vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione della regola della soccombenza (con riferimento alla posizione della G. nei rapporti con la C.).

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, e dichiara assorbiti i restanti; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello principale proposto da G.M. e dichiara inefficace quello incidentale proposto da V.M.D. contro la sentenza 169/10 del Giudice di Pace di Cagliari; e condanna G.M. al pagamento, in favore di C.M.J., delle spese del giudizio di appello (che liquida in Euro 670,00 per diritti e Euro 730,00 per onorari oltre accessori di legge); compensa le spese del giudizio di appello tra la G. e la V.; condanna in solido la G. e la V. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della ricorrente (che liquida in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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