Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17030 del 05/08/2011

Cassazione civile sez. I, 05/08/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 05/08/2011), n.17030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

STUDIO PROGETTI S.N.C. DI MIANO M.A & C. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato, in ROMA, VIA A. CANTORE 5, presso l’avvocato SPIGHETTI

EDOARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato VASSALLO GIUSEPPE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO GARDEN S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1276/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Studio Progetti di Miano M.A. & C. s.n.c. chiedeva la condanna del Fallimento Garden s.r.l. alla corresponsione della somma di L. 150.000.000, quale corrispettivo per lavori eseguiti in forza di contratto d’appalto. Il Fallimento si costituiva ed eccepiva l’improponibilità della domanda L. Fall., ex art. 52, comma 2, per essere stato il contratto stipulato prima della dichiarazione di fallimento.

Il Tribunale, con sentenza n. 731/2002, dichiarava l’improcedibilità della domanda, compensando tra le parti le spese di lite.

Interponeva appello il Fallimento, dolendosi della disposta compensazione; l’appellata si costituiva e chiedeva il rigetto del gravame.

La Corte d’appello, con sentenza 7 dicembre 2006, accoglieva l’impugnazione, non riscontrando nel caso alcuna ragione giustificante la compensazione e, per il principio della soccombenza, condannava la Studio Progetti di Miano M.A. & C. s.n.c. alla rifusione al Fallimento delle spese processuali del secondo grado.

Propone ricorso per cassazione la Studio Progetti sulla base di unico motivo. L’intimato Fallimento non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’unico motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, richiamando la facoltà del Giudice di disporre la compensazione delle spese anche senza motivazione, e comunque che nel caso le ragioni della compensazione erano agevolmente ricavabili dalla motivazione della sentenza del Tribunale, alla stregua della mancata contestazione dell’improcedibilità da parte della Studio Progetti, per cui l’attività processuale era stata ridotta al minimo, nè il Giudice aveva dovuto disporre la precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare.

2.1.- Il motivo è infondato.

Come di recente affermato nella pronuncia n. 7766 del 2010 (ed in senso conforme, le precedenti 17868/09 e 14563/08), al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i “giusti motivi” di compensazione totale o parziale delle spese previste dall’art. 92 c.p.c. (da indicare esplicitamente in motivazione per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2006, a seguito della sostituzione del secondo comma di detta norma per effetto della L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), e successive modificazioni ed integrazioni) possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese dalla parte soccombente, non potendo trovare luogo l’esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione.

Nella specie, la Corte del merito ha applicato correttamente detto orientamento, ed ha verificato che risultando il Fallimento vittorioso, non si riscontrava dalla sentenza impugnata alcuna ragione della disposta compensazione.

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011

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