Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1703 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. III, 27/01/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATO Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F. (OMISSIS), P.D.G.

(OMISSIS), A.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso

lo studio dell’avvocato RICUCCI ANNA MARIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE QUINTO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.G.;

– intimato –

e sul ricorso n. 16512/2005 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da sè medesimo con studio in

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

P.F., P.D.G., A.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 911/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 16/6/2004, depositata il 19/07/2004,

R.G.N. 1144/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

02/12/2009 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16 giugno – 19 luglio 2004 la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale del 14 giugno – 7 luglio 2000, la quale aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da P.F., P.D.G. e A.F., intesa ad ottenere la condanna dell’avv. C.G. al risarcimento dei danni derivati dalla accusa (rivolta agli originari attori e rivelatasi falsa a seguito di procedimento penale a loro carico, conclusosi con la assoluzione con formula ampia) di essersi arrogati la qualifica di ragioniere, senza avere conseguito la necessaria iscrizione all’albo, formando una società avente ad oggetto la tenuta della contabilità aziendale, le dichiarazioni IVA ed IRPEF, l’amministrazione di condomini e l’elaborazione di dati con computer.

Nel rigettare l’appello dei tre originari attori, la Corte territoriale rilevava che l’accusa mossa dall’avv. C.G. partiva dalla premessa – rivelatasi poi erronea – che l’iscrizione all’albo fosse necessaria ai fini della tenuta della contabilità aziendale, ritenuto compito di esclusiva spettanza dei soggetti iscritti all’albo dei ragionieri.

Precisavano i giudici di appello che numerose decisioni di questa Corte, in sede penale, avevano escluso la necessità di tale iscrizione, sul rilievo che l’attività professionale in questione si concretizza non solo in atti caratteristici “tipici” – riservati esclusivamente agli appartenenti alla professione – ma anche in atti “relativamente liberi” che possono essere compiuti anche da soggetti non iscritti, purchè in forma occasionale e gratuita.

I giudici di appello, sulla base dell’istruttoria espletata nel giudizio penale, escludevano la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di calunnia e diffamazione, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali esistenti sul punto della necessità di iscrizione all’albo professionale per ogni tipo di attività svolta.

Avverso tale decisione, P.F., P.D.G. e A.F. hanno proposto ricorso per Cassazione sorretto da due motivi.

Resiste con controricorso il C.G., proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, con il quale chiede l’accoglimento delle istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado e ribadite in appello (ritenute non necessarie, ai fini della decisione, da entrambi i giudici del merito).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei due ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 348, 368 e 416 c.p.) nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Ai fini della sussistenza del reato di calunnia osservano i ricorrenti principali – non è affatto necessario che il fatto addebitato integri con precisione gli estremi di un reato, in quanto il danno, o il solo pericolo di danno, si configura a carico della amministrazione della giustizia già nel momento in cui, sulla base dei fatti e delle circostanze falsamente generati, si inizi un procedimento penale.

Qualora dovesse essere condiviso il percorso argomentativo svolto dai giudici di appello, rilevano i ricorrenti principali, andrebbero esenti da qualsiasi pena le innumerevoli ipotesi in cui, a seguito di procedimento penale, si dovesse accertare che le accuse, di per sè sufficienti a dar corso al procedimento stesso, risultassero in effetti non fondate ovvero non costituire ipotesi di reato (e ciò anche qualora il denunciante avesse agito con la piena consapevolezza della innocenza dell’incolpato).

Nel caso di specie, era di tutta evidenza la sussistenza del reato di calunnia (a prescindere dalla circostanza che il fatto addebitato potesse costituire – o meno – reato).

Infatti, non solo si era prodotto il concreto pericolo di dar corso all’azione penale, ma vi era stato un vero e proprio processo penale, sfociato poi nella assoluzione con formula ampia per alcuni imputati e nella archiviazione in sede di indagini preliminari nel procedimento a carico di altri.

Per questi motivi, la sentenza di appello che aveva escluso la sussistenza del reato di calunnia doveva ritenersi del tutto immotivata e comunque errata.

In effetti, gli imputati non si erano mai arrogati alcun titolo professionale, come era stato accertato dal giudice penale (in particolare con riferimento a P.F., che non aveva mai speso il titolo di ragioniere).

Per quanto riguarda l’altro addebito mosso dal C.G., l’iscrizione all’albo dei ragionieri non costituisce presupposto necessario per lo svolgimento delle attività di contabilità elementare, della tenuta dei libri IVA, attività tutte che possono essere effettuate anche dal ragioniere non iscritto all’albo, non essendo ricompresse tra quelle tassativamente riservate ai dottori commercialisti ed ai ragionieri, ai sensi della L. 28 dicembre 1952, n. 3060, art. 1, lett. a, e del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, art. 1.

Da tutto ciò derivava che i soci della società professionale di consulenza aziendale denominata “studio AP s.n.c. di Armango Fabrizio e Pinto D’Amico Giuseppe & c.” non avrebbero mai potuto essere incolpati di aver commesso alcun reato, ed in particolare di quello di associazione a delinquere, finalizzata all’esercizio abusivo della professione di ragioniere, anche alla luce dell’art. 2382 c.c.”.

Quanto a P.F., doveva invece escludersi che lo stesso si fosse mai volontariamente attribuito il titolo di ragioniere, secondo quanto era emerso dalla istruttoria espletata.

Anche in questo caso, l’avv. C.G., in quanto esperto di diritto, avrebbe ben potuto accertare – usando la ordinaria diligenza – che P.F. non aveva mai fatto uso indebito del titolo di ragioniere, verificando la identità di colui che aveva materialmente sottoscritto i verbali delle assemblee di condominio e riportato gli stessi nel libro delle assemblee condominiali.

Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 51 c.p.), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In via del tutto subordinata, ad avviso dei ricorrenti principali, nel caso di specie sarebbe – almeno ravvisabile il reato di diffamazione, che può consistere anche nella aggressione alla sfera del “decoro professionale” sicuramente compromesso dalle notizie diffuse dal C.G. nell’ambiente lavorativo frequentato dai ricorrenti.

I giudici di appello avevano escluso che la condotta del C. G. potesse integrare anche gli elementi del delitto di diffamazione, in presenza di una causa di giustificazione (e precisamente di quella prevista dall’art. 51 c.p. per l’esercizio di un diritto).

La decisione dei giudici di appello doveva considerarsi del tutto erronea, considerato che le accuse mosse ai tre attuali ricorrenti principali erano del tutto inconsistenti e pretestuose, poichè il dubbio in ordine alle false incolpazioni dallo stesso mosse non poteva considerarsi in alcun modo serio o sincero – essendo stato espresso maliziosamente al solo scopo di cautelarsi dalle accuse di calunnia.

Osserva il Collegio:

i due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura di violazione di legge e di vizi della motivazione, i giudici di appello hanno escluso che l’avv. C.G. fosse consapevole della innocenza delle persone da lui accusate, nella qualità di soci di una società di servizi, di abusivo esercizio della professione di commercialista e di altri reati connessi.

La Corte territoriale ha posto in evidenza che, all’epoca, vi era un vivace dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, in ordine alla possibilità, per soggetti non abilitati all’esercizio della professione di ragioniere e non iscritti all’apposito albo, di tenere la contabilità aziendale e di curare la redazione di dichiarazione IVA ed IRPEF. I giudici di appello hanno richiamato alcune sentenze penali di questa Corte che hanno escluso, in casi analoghi, la sussistenza del reato di abusivo svolgimento della professione.

Va rilevato, tuttavia, che alcune decisioni rese in giudizi civili si erano espresse in vario senso cfr. Cass. 11 giugno 2008 n. 15530, 12 ottobre 2007 n. 21495, 18 luglio 1991 n. 8000; infine, Cass. 18 aprile 2007 n. 9237, questa ultima in riferimento a situazioni anteriori all’entrata in vigore della L. 7 agosto 1997, n. 266 che all’art. 24 ha abrogato il divieto di costituzione di società aventi ad oggetto l’espletamento di professioni protette.

In senso contrario, con riferimento specifico ai fatti contestati, si erano espresse alcune decisioni penali di questa Corte, secondo le quali:

“Non integra l’elemento oggettivo del reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), la compilazione delle denunce dei redditi e dell’IVA, atteso che queste attività non rientrano tra quelle riservate ai dottori commercialisti, e ai ragionieri, ai sensi della L. 28 dicembre 1952, n. 3060, art. 1, lett. a, e del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, art. 1, dovendo considerarsi vietate solo quelle che, in deroga al principio costituzionale della libera esplicazione del lavoro, sono riservate – da un’apposita norma – alla professione considerata”(Cass. sez. 6 Pen. 13124 del 2001).

Era perfettamente spiegabile, hanno accertato i giudici di appello, con motivazione incensurabile in questa sede, che l’avv. C. G. (per quanto persona esperta di diritto) avesse ritenuto, sulla base della citata giurisprudenza, che l’oggetto della società fosse riservato a soggetti iscritti all’albo ed avesse, conseguentemente (ritenuto sussistente la ipotesi di abusivo esercizio della professione da parte di soggetti non iscritti all’albo dei ragionieri.

Sulla base di questi elementi, ha stabilito la Corte territoriale, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in materia, doveva escludersi il dolo della calunnia in capo al C.G..

La conclusione cui è giunta la Corte d’appello appare del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, cui: “La denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità” per danni a carico del denunciante, ai sensi dell’art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia, poichè, al di fuori di tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e interrompendo, così, ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato”. (In questi termini: Cass. 11 giugno 2009 n. 13531, 560 del 2005, 10033 del 2004, 15646 del 2003, 750 del 2002, 3536 del 2000).

Del tutto irrilevante appare, poi, la circostanza che il C. G. avesse ritenuto di presentare una querela (anzichè una denuncia).

Infatti, entrambi i reati ipotizzati dal C.G. (associazione per delinquere e abusivo esercizio di professione: artt. 416 e 348 c.p.) erano perseguibili di ufficio.

Esaminando la domanda proposta in via subordinata dagli appellanti, la Corte territoriale ha escluso che nel caso di specie fosse ravvisabile l’elemento soggettivo del reato di diffamazione a carico del C.G..

Il ragionamento seguito dai giudici di appello appare congruamente motivato ed immune da errori giuridici. Lo stesso, ad ogni modo, non è stato specificamente censurato dai ricorrenti principali, con riferimento alla seconda “ratio decidendi”.

Il Tribunale aveva già osservato che la presentazione di una denuncia (o querela) – se non calunniosa – è scriminata dall’esimente di cui all’art. 51 c.p.c. dell’esercizio di un diritto.

Condividendo tale conclusione, la Corte territoriale ha aggiunto – con una autonoma “ratio decidendi” (che non è stata specificamente censurata dai ricorrenti principali) che la denuncia del C. G., comunque, era stata indirizzata esclusivamente al Procuratore della Repubblica, unico destinatario dell’atto.

Non vi è dubbio che la comunicazione con più persone costituisca elemento costitutivo del delitto di diffamazione, secondo la previsione dell’art. 595 c.p., comma 1 (Cass. sez. pen. 5, n. 7333 del 1989; cfr. anche, per una ipotesi particolare, Cass. pen. 1, n. 27624 del 2007).

Anche sotto tale profilo, pertanto, la decisione impugnata non merita le censure che sono state proposte dai ricorrenti principali.

Conclusivamente il ricorso principale deve essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale espressamente indicato come condizionato.

I ricorrenti principali devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, in solido tra di loro, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Condanna i ricorrenti principali, in solido tra di loro, al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) di cui Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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