Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1703 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8947-2015 proposto da:

V.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RUFO SESTO 16, presso lo studio dell’avvocato ANTIOCO PINTUS,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, SEBASTIANO CARUSO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7142/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/09/2014 R.G.N. 1227/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito l’Avvocato PINTUS ANTIOCO;

udito l’Avvocato CARUSO SEBASTIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso di primo grado depositato il 9.5.2013, V.S. adiva il giudice del lavoro per chiedere l’accertamento della nullità del licenziamento disciplinare intimatole dall’INPS il 2.11.2011, la reintegra nel posto di lavoro e il diritto al risarcimento del danno.

2. Il Giudice del lavoro di Roma disponeva il mutamento del rito, ritenendo che il licenziamento dovesse essere trattato con il rito previsto dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, commi 47 e seguenti. Con successiva ordinanza della stessa legge, depositata il 21.1.2014, ex art. 1, comma 49, dichiarava inefficace l’impugnazione del licenziamento, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, come sostituito dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, per essere stato proposto il ricorso giurisdizionale ben oltre il termine previsto dalla predetta norma, ritenuta applicabile alla fattispecie.

3. La V. proponeva appello dinanzi alla Corte di appello di Roma, con ricorso depositato il 4.4.2014.

4. La Corte territoriale riteneva che il gravame proposto avverso l’ordinanza impugnata dovesse essere correttamente qualificato in termini di reclamo, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1 comma 58. Tale reclamo era inammissibile, dovendo l’ordinanza ex art. 1, comma 49, essere opposta ex art. 1, comma 51, della stessa legge dinanzi allo stesso giudice che l’aveva emessa e non dinanzi al giudice di appello.

5. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la V. con tre motivi. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 47, 49 e 58. Il terzo motivo verte su illogicità della motivazione. La Corte aveva errato nel qualificare il giudizio come proposto ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47, atteso che il rito speciale era stato introdotto con decorrenza dal 18 giugno 2012, ossia successivamente al licenziamento intimato.

3. Il ricorso è infondato, dovendo trovare applicazione il principio della ultrattività del rito, che costituisce specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice (v. tra le più recenti, Cass. n. 15897 del 2014 e n. 13311 del 2015).

4. In particolare, il principio della ultrattività del rito comporta che la proposizione dell’impugnazione deve conformarsi alle forme e ai termini del rito seguito in primo grado.

5. Nel caso in esame, il giudizio di primo grado venne trattato secondo il rito di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 47 e seguenti. Il provvedimento emesso dal primo giudice venne dallo stesso qualificato in termini di ordinanza emessa ex art. 1, comma 49, della suddetta legge. Tale ordinanza sarebbe stata opponibile dinanzi allo stesso giudice che l’aveva emessa, ai sensi dell’art. 1, comma 51, ma non poteva formare oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di appello.

6. In tal senso si è già espressa questa Corte, affermando che avverso l’ordinanza resa ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 49, non è ammesso appello, ma solo l’opposizione innanzi allo stesso giudice (Cass. n. 10133/2014). La fase di opposizione non ha natura impugnatoria, ma si pone in rapporto di prosecuzione, nel medesimo grado di giudizio, con la fase sommaria (Cass. n. 25046/2015).

7. In applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Invece, in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non è tenuta, in caso di rigetto dell’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (Cass. 18523 del 2015).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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