Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17029 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7110-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

SICCI 4, presso lo studio dell’avvocato MONICA PERONACE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LILIANA ANGELA LAGRECA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 556/2014 della COMM. TRIB. REG. BASILICATA,

depositata il 23/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della CTR della Basilicata n. 556/03/2014 deposita il 23.10.2014, la quale nel riformare la sentenza di primo grado, accoglieva il gravame, rilevando che si trattava di un negozio di sale & sale back, operazione caratterizzata da una pluralità di negozi collegati funzionalmente, volti al perseguimento di uno specifico interesse pratico che ne costituisce la relativa causa concreta. Statuivano i giudici di appello che l’acquirente finale si impegna a restituire il tantundem in denaro, rapportato al prezzo di riacquisto del bene, dove i ratei costituiscono il corrispettivo del trasferimento dell’utilità del bene e rappresentano una garanzia del denaro prestato, per cui il passaggio della proprietà del bene all’acquirente finale non ha lo scopo di procuragli la disponibilità del bene, ma quello di procurare al primo venditore l’immediata disponibilità di denaro dovuta dall’incasso della vendita.

La contribuente resiste con controricorso.

2. Vista la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere datata 5 ottobre 2020 – con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13; che, alla luce di tale richiesta dell’Agenzia delle entrate, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente; che, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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