Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17028 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 20/07/2010), n.17028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato FRATTARELLI PIERO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A., R.C., R.A.,

R.R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GUGLIELMO MARCONI 57, presso lo studio dell’avvocato CIMAGLIA GIULIO,

che li rappresenta e difende, giusta procura ad litem del 27/01/2010,

per atto Notaio Antonio Mosca di Roma, rep. n. 82098, allegata in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3232/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

7/07/’06, depositata il 29/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato Frattarelli Pietro, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Cimaglia Giulio, difensore dei controricorrenti che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che si riporta alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma – sezione agraria il 7.7.2006 e depositata il 29.11.2006 in materia agraria.

La domanda che ha dato origine al presente giudizio può sintetizzarsi come segue.

M.D. conveniva, davanti al tribunale di Latina, G.A. ed A., C. e R.R. G. al fine di sentire dichiarare l’avvenuta usucapione, in suo favore, del terreno di proprietà dei convenuti i quali, costituitisi, contestavano il fondamento della domanda.

Questi ultimi, poi, convenivano davanti alla sezione specializzata agraria dello stesso tribunale il M. contestando che il convenuto avesse mai, in passato, potuto vantare sul terreno in questione un rapporto agrario di qualsiasi natura; chiedendo, quindi,il rilascio del fondo.

Il tribunale di Latina – sezione agraria dichiarava, con sentenza del 10.4.2003, l’insussistenza di qualsiasi rapporto agrario fra le parti, mentre, in ordine alla domanda di rilascio, rilevato che fra le stesse parti pendeva giudizio per la declaratoria di acquisto per usucapione, sospendeva la pronuncia in attesa della definizione di tale giudizio.

Proponeva ricorso in appello il M. contestando la competenza della sezione agraria.

La Corte d’Appello – sezione specializzata agraria, con sentenza del 29.11.2006, ritenuta la competenza del giudice specializzato presso il tribunale il quale correttamente si era pronunciato sulla domanda di accertamento negativo circa l’esistenza di un rapporto agrario, dichiarava inammissibile l’appello proposto per difetto di interesse, posto che l’appellante non aveva contestato l’inesistenza del rapporto agrario e che la decisione impugnata non avrebbe avuto alcuna incidenza sul giudizio per usucapione pendente fra le parti.

Ha proposto ricorso per Cassazione il M..

Resistono con controricorso G.A. ed A., C. e R.R.G..

L’odierno ricorrente, con il suo atto di appello, proposto avverso la sentenza non definitiva del 5.5.2003, ha contestato – così come aveva rilevato nel giudizio di primo grado – unicamente la competenza del tribunale – sezione specializzata agraria che, implicitamente riconoscendo la propria competenza, aveva statuito nel merito della controversia dichiarando non sussistere, fra le parti, alcun tipo di rapporto agrario.

Deve rilevarsi che la sentenza, con la quale il giudice decide il merito della causa senza motivare sull’eccezione d’incompetenza proposta da una delle parti, – come nella specie – contiene una decisione di affermazione della propria competenza, che, sebbene implicita e non motivata, è pur sempre idonea a rendere applicabile l’art. 43 c.p.c., con il conseguente riconoscimento alle parti della facoltà di impugnare con regolamento solo la pronuncia sulla competenza (Cass. 6.3.1999 n. 1933; cass. 2.1.1998 n. 4, m. 511289;

v. anche con riferimento al giudizio di appello Cass. 14.3.2006 n. 5477; cass. 24.4.2009 n. 9806).

Nel caso in esame, risulta, dal ricorso in appello, che il M. abbia avere formulato soltanto censure sulla competenza del primo giudice quale giudice specializzato, conia conseguenza che era inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme dell’appello.

Infatti, ai fini dell’alternativa tra appello e regolamento di competenza, ciò che rileva è la natura delle censure mosse alla sentenza impugnata, perchè risponde alla ratio legis che siano immediatamente devolute alla Corte di cassazione le questioni di competenza, quali che siano le conclusioni prospettate come consequenziali da chi propone l’impugnazione.

La Corte d’appello – sezione specializzata agraria non avrebbe, quindi, dovuto confermare la propria competenza dichiarando l’appello inammissibile per difetto di interesse, ma avrebbe dovuto dichiarare l’appello inammissibile perchè il mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza di primo grado era il ricorso facoltativo di competenza, ai sensi dell’art. 43 c.p.c..

Ora, l’inammissibilità dell’appello non è stata dichiarata dal giudice di secondo grado comporta, ma tale vizio è rilevato in sede di legittimità.

Ne consegue che la Corte di Legittimità deve dichiarare la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., comma 3, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito (v. anche Cass. 24.1.2007 n. 1505)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma le parti sono state ascoltate in camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione, con le precisazioni che seguono.

Non possono essere seguiti i rilievi posti dal ricorrente con la memoria, secondo i quali – avendo lo stesso impugnato assieme alla statuizione relative alla competenza, anche quella relativa al rigetto della domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., proposta nel giudizio di primo grado -, il mezzo di impugnazione corretto sarebbe stato l’appello e non il regolamento di competenza.

Nella specie, infatti, trattasi di impugnazione unitaria e non relativa alla sola questione relativa alla domanda di responsabilità aggravata, in ordine alla quale la parte non pone censure autonome, cioè “prescindere dall’esito del giudizio in ordine alla questione di competenza” (v. in questo senso Cass. 2.8.2000 n. 10116, in particolare in motivazione), che deve essere posta con il corretto mezzo di impugnazione in ordine alla statuizione “principale” – nella specie il regolamento di competenza – davanti al giudice competente per il merito della causa (v. anche Cass. 24.7.2007 n. 16308).

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Va però corretta la motivazione adottata dalla corte di merito per le ragioni sopra esposte; nel senso che l’appello deve essere dichiarato inammissibile per erroneità del mezzo di impugnazione proposto e non per difetto di interesse.

La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese dei giudizi di merito.

Le spese del giudizio di cassazione, invece, seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese dei giudizi di merito.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

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