Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17028 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/08/2016, (ud. 17/06/2016, dep. 11/08/2016), n.17028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3129-2016 proposto da:

LIDL ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FAUSTO CAPELLI,

MASSIMILIANO VALCADA;

– ricorrente –

contro

ASL (OMISSIS) MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3137/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2016 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO;

uditi l’Avvocato Valcada;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3137/2015 del 16 luglio 2015, la Corte d’Appello di Milano, nell’accogliere l’appello proposto dalla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano (OMISSIS) nei confronti di K.R. e di LIDL ITALIA SRL, dichiarata estinta la sanzione applicata al primo, confermava l’ordinanza ingiunzione n. 27/2010 del 12 febbraio 2010, emessa per violazione del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 2, lett. a, (in seguito all’accertamento dell’esposizione in offerta nel punto vendita LIDL di San Donato Milanese di pomodori indicati come di provenienza dell’Olanda, ed invece di provenienza italiana) ed oggetto di opposizione accolta dal Tribunale di Milano con sentenza n. 5655/2012. Il Tribunale aveva affermato l’incompetenza dell’ASL ad irrogare la sanzione, trattandosi di problema non di igiene alimentare quanto di violazione di norme sulla correttezza commerciale, alla cui tutela è preposto l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi. La Corte di Milano riconosceva, invece, la competenza dell’ASL ad elevare l’irrogata sanzione alla stregua del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 41 e della L.R. n. 90 del 1983, art. 1, comma 5. I giudici d’appello affermavano, quindi, la sussistenza della contestata violazione del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 2, lett. a, accertata dall’ASL ed escludevano l’invalidità della notifica del verbale di accertamento avente quale destinatario K.R. ed eseguita mediante consegna in unica copia al esponsabile del punto vendita LIDL. Quanto alla mancata indicazione nel verbale d’accertamento della coobbligata in solido LIDL, i giudici d’appello negavano ogni invalidità del verbale stesso e dell’ordinanza ingiunzione, risultando la medesima coobbligata LIDL comunque individuabile alla luce del luogo delle operazioni di accertamento, della qualità del destinatario della contestazione e della natura dell’attività svolta, e quindi considerato l’avvenuto raggiungimento dello scopo dell’atto.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano LIDL ITALIA SRL ha proposto ricorso strutturato in tre motivi. L’ASL (OMISSIS) di Milano è rimasta intimata senza svolgere attività difensiva. LIDL ITALIA SRL ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 18, essendo la Regione organo competente ad irrogare le relative sanzioni amministrative in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Il secondo motivo censura la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 6 e 14, non essendo stata la sanzione contestata alla società LIDL ma solo alla persona fisica del rappresentante, ed avendo perciò errato la Corte di Milano nel ritenere che la contestazione di una violazione amministrativa al rappresentante di una società possa valere automaticamente anche nei confronti della società rappresentata.

Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 145 c.p.c., attesa l’invalidità della notifica del verbale di contestazione eseguita dagli accertatori presso il punto vendita di San Donato Milanese e non presso la sede legale di LIDL Italia.

Il primo motivo di ricorso, recante censura in ordine all’incompetenza della ASL (OMISSIS) di Milano ad emettere la sanzione per violazione del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 2, risulta fondato.

Per effetto del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181, art. 16, il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, art. 18, venne sostituito nel senso che il vigente comma 4 prescrive: “La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio”. Il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, aggiunse poi all’art. 18 un comma 4 – bis, che dispone: “Nelle materia di propria competenza, spetta all’Ispettorato centrale repressioni frodi l’irrogazione delle sanzioni amministrative”.

La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto che la materia dell’etichettatura dei prodotti alimentari fosse stata invece devoluta alle ASL in forza della L.R. Lombardia 5 dicembre 1983, n. 90, art. 1, comma 5, che delegava “agli Enti responsabili dei Servizi di Zona di cui alla L.R. 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni, le funzioni amministrative di cui al comma precedente in materia di sanità, assistenza e sicurezza sociale”. In tal senso, la Corte di merito ha citato, a fini interpretativi, anche una circolare regionale esplicativa del 2003, che riconduceva i controlli sulle etichettature dei prodotti alimentari alla sfera della tutela della salute dei cittadini, e perciò alle funzioni delegate dalla regione alle ASL.

Questa Corte, tuttavia, con riguardo alla formulazione del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 18, antecedente alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 181 del 2003, ha affermato che, in materia di sanzioni amministrative, appartenesse allo Stato, e non alle regioni o ai comuni, il potere di emettere ordinanza – ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, (Attuazione delle direttive CEE n. 395/89 e n. 396/89, concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti; poi sostituito per effetto del Regolamento UE 1169/2011), trattandosi di “disciplina a tutela del consumatore rientrante nella materia del commercio”, di competenza statale, che “solo di riflesso coinvolge gli aspetti relativi all’igiene e alla sanità degli alimenti, di competenza delle amministrazioni locali” (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 24724 del 28/11/2007; Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 6616 del 29/03/2005). Altrimenti, si è chiarito come gli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 109 del 1992, siano finalizzati a garantire, attraverso la disciplina del commercio, la correttezza e completezza delle indicazioni riportate dai produttori e, con esse, la tutela dei consumatori (Cass. Sez. 2^, Ordinanza n. 8452 del 11/04/2006). Ancora, e con riferimento ai controlli di cui alla L.R. Lombardia n. 46 del 1983, per la violazione della normativa del D.Lgs. n. 109 del 1992, pur ritenuto legittimato all’accertamento il responsabile del servizio vigilanza farmacie dell’ASL, è stato deciso che il relativo rapporto debba essere inviato all’Ufficio Provinciale Industria Commercio ed Artigianato, in quanto autorità competente alla irrogazione della relativa sanzione (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 18955 del 01/09/2006).

Questo orientamento trovava fondamento altresì nella sentenza n. 401/1992 della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Toscana, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, art. 18, comma 3, per asserita violazione degli artt. 117, 118, 121 e 97 Cost., aveva affermato che tale decreto legislativo recasse una disciplina organica relativa alla etichettatura, presentazione e pubblicità di tali prodotti “riguardata con riferimento alla materia del commercio e della connessa protezione del consumatore, tendendo ad assicurare il massimo della trasparenza nella vendita dei prodotti”.

Contrasta, dunque, con tale orientamento la decisione impugnata, che ha ravvisato la competenza sanzionatoria della ASL Milano (OMISSIS) per le violazioni della disciplina dell’etichettatura dei prodotti alimentari per effetto della L.R. Lombardia 5 dicembre 1983, n. 90, art. 1, comma 5, in quanto rientrante fra le “funzioni amministrative in materia di sanità, assistenza e sicurezza sociale”.

Anche alla stregua del Regolamento UE 1169/2011, le norme (e le relative sanzioni) in tema di etichettatura di prodotti alimentari risultano volte a garantire la corretta informazione del consumatore sul bene commercializzato, in maniera da consentire a quest’ultimo di fare scelte d’acquisto e di garantire al produttore un mezzo per pubblicizzare la propria merce. Solo in via secondaria l’etichettatura degli alimenti attiene alle esigenze di informazione sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute.

Restano assorbiti gli altri due motivi di ricorso.

Il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata va cassata e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 27/2010 emessa dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2 il 12 febbraio 2010.

La novità della questione decisa, anche alla luce delle citate modifiche normative della disciplina, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali sostenute nel presente giudizio di legittimità e nei pregressi gradi di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunziando nel merito, accoglie l’opposizione proposta da LIDL ITALIA S.R.L. all’ordinanza ingiunzione n. 27/2010 emessa dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano (OMISSIS) il 12 febbraio 2010; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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