Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17028 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.10/07/2017),  n. 17028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12482/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

T.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI

PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA JOUVENAL, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

MASSIMO DRAGONE;

– controricorrente –

e contro

REGIONE VENETO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 732/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva condannato il Ministero della salute a corrispondere ad T.A.R. l’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, nella misura corrispondente alla 8^ categoria della Tabella A di cui al D.P.R. n. 834 del 1981,

2. Per la cassazione della sentenza il Ministero della salute propone ricorso, a sostegno del quale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 3 e della L. n. 238 del 1997, art. 9, comma 1 e lamenta che la Corte territoriale non abbia ritenuto maturato il termine di decadenza triennale ivi previsto, ritenendo che non fosse sufficiente allo scopo la certificazione medica del (OMISSIS), nella quale l’assistita era stata riconosciuta positiva al virus dell’HBV, argomentando che solo nell’estate del 2008 l’assistita aveva appreso della possibilità di una genesi post-trasfusionale dell’epatite virale, a seguito delle trasfusioni subite nel corso del ricovero ospedaliero del (OMISSIS). Sostiene che già nel (OMISSIS) il danno si era manifestato all’esterno, divenendo in quel momento riconoscibile la natura post trasfusionale della malattia usando l’ordinaria diligenza; trattandosi di un evento dannoso precedente all’entrata in vigore della L. n. 210 del 1992, il termine triennale di decadenza doveva quindi decorrere dall’entrata in vigore della citata legge, che era quindi ampiamente decorso nel 2008, quando era stata presentata la domanda di indennizzo.

3. T.A.R. ha resistito con controricorso, mentre la Regione Veneto è rimasta intimata.

4. Il Collegio autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1 (ipotesi che ricorre quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, v. Cass. 21/03/2017 n. 7155).

2. La Corte territoriale in effetti ha fatto applicazione del principio, in più occasioni ribadito da questa Corte, (v. da ultimo Cass. 01/02/2017 n. 2684) secondo il quale in tema di indennizzo ex legge n. 210 del 1992, il termine triennale per la presentazione dell’istanza in sede amministrativa decorre dalla conoscenza da parte dell’interessato dell’esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione, dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato – pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare – in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella 13 annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (cfr. Cass. su. 8064 e 8065 del 2010,ord. sez. 6 lav. n. 22706 del 2010 e n. 19811 del 2013). E’ necessario quindi, per la decorrenza del termine, che il soggetto abbia già avuto conoscenza del danno, anche con riferimento alla sua eziologia (così esplicitamente Cass. 27/03/2014 n. 7240, Cass. 15/12/2015 n. 25265), il che nella valutazione della Corte territoriale, non efficacemente contrastata in questa sede sotto il profilo del vizio di motivazione, è avvenuto solo nel 2008.

3. Il Collegio, condividendo la proposta del relatore, ritiene quindi che il ricorso risulti inammissibile ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1 e debba in tal senso essere deciso con ordinanza in Camera di consiglio.

4. Le spese del giudizio in favore della controricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del Ministero. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti della Regione Veneto, rimasta intimata.

5. Non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di T.A.R., che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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