Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17028 del 05/08/2011

Cassazione civile sez. I, 05/08/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 05/08/2011), n.17028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.D. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE VATICANO 46, presso l’avvocato RUFINI

MAURO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO M.D., in persona del Curatore Dott.ssa

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

MARTIRI DI BELFIORE 2, presso l’avvocato COLETTI PIERFILIPPO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CINALLI ALESSANDRA,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

COMEDIL S.N.C., LOMBARDA PREFABBRICATI S.R.L.;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 1811/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PIERFILIPPO COLETTI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 25 novembre 2002 il Tribunale di Verona dichiarava inammissibile l’opposizione alla dichiarazione di fallimento del sig. M.D., proposta oltre il termine di 15 giorni dalla prima notifica della sentenza: ritualmente eseguita presso la sede legale dell’impresa e ricevuta da persona qualificatasi “delegata al ritiro posta”.

Il successivo gravame era rigettato dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza 28 aprile 2004, che riaffermava la legittimazione dell’accipiens, desumibile dalla sua stessa attestazione; non superata da rigorosa prova contraria, il cui onere gravava sull’opponente.

Avverso la decisione non notificata, il M. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resisteva con controricorso la curatela del fallimento M. D..

All’udienza del 21 aprile 2011 il Procuratore generale ed il difensore del fallimento precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per tardività, essendo stato notificato il 13 Dicembre 2005, avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia pubblicata il 28 Ottobre 2004: e quindi, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. Non si applica in materia di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la sospensione dei termini processuali (L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3); e come questa Corte ha già avuto più volte occasione di chiarire, la sospensione è inoperante anche con riferimento al termine previsto per il ricorso per Cassazione contro la sentenza resa in grado di appello, in quanto non è consentito distinguere tra le varie fasi e i vari gradi del giudizio (cfr. e plurimis Cass., sez. 1, 18 settembre 2009, n. 20127; Cass., sez. unite, 8 febbraio 2006, n.2636; Cass. 19 aprile 2005, n. 8195; Cass. 15 maggio 1997, n. 4302).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011

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