Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17027 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/08/2016, (ud. 17/06/2016, dep. 11/08/2016), n.17027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20256-2015 proposto da:

L.I. SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FAUSTO CAPELLI,

MASSIMILIANO VALCADA;

– ricorrente –

contro

AGECONTROL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI

30/H, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUISA RAFFAELLA MADERA,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1887/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Madera e Valcada;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1887/2015 dell’11/02/2015, il TRIBUNALE di Milano accoglieva l’appello proposto da AGECONTROL SPA avverso la sentenza n. 667/2011 del Giudice di Pace di Rho e respingeva l’opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 282.1 del 20 luglio 2010 emessa da AGECONTROL SPA nei confronti di L.I. SRL. Il procedimento sanzionatorio aveva avuto origine da una verifica effettuata da personale ispettivo della AGECONTROL SPA in data 29 agosto 2007 presso la L.I., in cui era stata accertata la violazione dell’art. 10, par. 3 del Reg. CE n. 1148/2001 e successive modificazioni (omessa indicazione su documento di trasporto del numero di iscrizione alla Banca Nazionale dati Operatori Ortofrutticoli). In seguito a tale accertamento veniva redatto da AGECONTROL verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrava, notificato a K.R., in proprio ed in qualità di legale rappresentante di L.I. srl. Stante il mancato pagamento della sanzione comminata in misura ridotta, veniva perciò emanata da Agecontrol spa ordinanza ingiunzione n. 282.1 del 30 luglio 2010, con cui veniva intimato a Lidi Italia srl il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di Euro 1.032,00.

Per la cassazione della sentenza del TRIBUNALE di Milano, ha proposto ricorso strutturato in tre motivi L.I. SRL, cui resiste con controricorso AGECONTROL SPA. L.I. SRL ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella decisione del ricorso, in quanto esso solleva questioni la cui soluzione comporta l’applicazione di principi già affermati in precedenza da questa Corte, e dai quali il Collegio non intende discostarsi.

Il primo motivo di ricorso contesta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 2 e 3 in quanto il TRIBUNALE di Milano non avrebbe correttamente tenuto conto del dato che l’ordinanza ingiunzione risultasse intimata alla L.I. SRL quale autrice della violazione, sicchè il verbale di contestazione sanzionava la persona giuridica a titolo di trasgressore.

Col secondo motivo di ricorso si censura la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 per mancato rispetto del termine di contestazione della violazione a L.I. SRL entro novanta giorni dall’accertamento dell’illecito.

Il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1. Si contesta l’errata interpretazione della normativa applicabile, avendo il giudice dell’appello ritenuto che per movimentare prodotti ortofrutticoli freschi da una piattaforma di distribuzione di L. ad un punto vendita della medesima società L. fosse obbligatoria la redazione di un documento di trasporto, obbligo, invece, non previsto da alcuna norma per la semplice movimentazione dei prodotti ortofrutticoli. Ad avviso del Collegio, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, è opportuno l’esame preliminare del terzo motivo di ricorso, in quanto suscettibile di assicurare la più rapida definizione dei giudizio.

Tale motivo di ricorso risulta fondato ed il suo accoglimento assorbe l’esame delle ulteriori censure.

Si ha riguardo al settore dei controlli di conformità sui prodotti ortofrutticoli freschi, operati dall’Agecontrol, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1148/2001, poi sostituito dal Reg. (UE) n.543/2011 del 21 giugno 2011, ovvero, in particolare, ai controlli documentali attinenti alla identificazione della partita ed alla verifica dei documenti o certificati che accompagnano la merce e degli elementi in essi indicati. L’invocata norma comunitaria (sanzionata dal D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306) dispone che “per i prodotti per i quali esistono norme di commercializzazione, le fatture e i documenti di accompagnamento devono riportare la categoria di qualità, il paese d’origine ed eventualmente la destinazione industriale dei prodotti. Tale obbligo non vale nel caso della vendita al minuto al consumatore finale”. Nel caso in esame, è stata tuttavia sanzionata l’omessa indicazione di tali dati sulla sola “bolla XAB” relativa al trasporto dal magazzino alla filiale della medesima azienda.

Questa Corte, con recente precedente cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato che: “In tema di controlli di conformità alle norme di commercializzazione relative ai prodotti ortofrutticoli freschi, l’art. 10, comma 3, del Reg. CE n. 1148 del 2001 (applicabile “ratione temporis”) non richiede l’indicazione dei dati che consentono la tracciabilità della merce anche sul documento di trasporto interno (cd. “bolla XAB”) relativo al trasporto dal deposito ad una filiale della medesima azienda, giacchè l’obbligatorietà della previsione di tali estremi sui documenti di accompagnamento concerne solo i livelli della filiera a monte della destinazione finale del prodotto presso le piattaforme della grande distribuzione e non anche, ove dette prescrizioni siano state rispettate, i transiti a valle, da queste ultime ai singoli punti vendita” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3670 del 24/02/2016 Rv. 639109).

Va, in definitiva, accolto il terzo motivo di ricorso, rimanendone assorbiti gli altri motivi, e va perciò cassata la sentenza impugnata. Poichè non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, dichiarando l’illegittimità dell’ordinanza opposta, alla luce del principio ribadito.

La novità della questione decisa, tenuto conto dell’epoca dell’instaurazione del presente giudizio, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali sostenute nel presente giudizio di legittimità e nei pregressi gradi di merito.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, accoglie l’opposizione; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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