Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17026 del 11/08/2016

Cassazione civile sez. II, 11/08/2016, (ud. 17/06/2016, dep. 11/08/2016), n.17026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22216-2014 proposto da:

LIDL ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FAUSTO CAPELLI,

MASSIMILIANO VALCADA;

– ricorrente –

contro

AGECONTROL SPA;

– intimati –

avverso la sentenza a 3077/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 29/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Valcada;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3077/2014 del 29/07/2014, il TRIBUNALE di Milano accoglieva l’appello proposto da AGECONTROL SPA avverso la sentenza n. 301/2011 del Giudice di Pace di Legnano e respingeva l’opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 288/2010 del 2 settembre 2010 emessa da AGECONTROL SPA nei confronti di LIDL ITALIA SRL Il procedimento sanzionatorio aveva avuto origine da una verifica effettuata da personale ispettivo della AGECONTROL SPA in data 21 novembre 2007 presso la LIDL ITALIA, in cui era stata accertata la violazione dell’art. 10, par. 3 del Reg. CE n. 1148/2001 e successive modificazioni (omessa attestazione su documento di trasporto delle indicazioni obbligatorie relative all’origine ed alla qualità della merce). In seguito a tale accertamento veniva redatto da AGECONTROL verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrava, notificato a K.R., in proprio ed in qualità di legale rappresentante di Lidl Italia srl. Stante il mancato pagamento della sanzione comminata in misura ridotta, veniva perciò emanata da Agecontrol spa ordinanza ingiunzione n. 288 del 2 settembre 2010, con cui veniva intimato a Lidi Italia srl il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di Euro 1.032,00.

Per la cassazione della sentenza del TRIBUNALE di Milano, ha proposto ricorso strutturato in sei motivi LIDL ITALIA SRL, rimanendo intimata, senza svolgere attività difensiva, AGECONTROL SPA. LIDL ITALIA SRL ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella decisione del ricorso, in quanto esso solleva questioni la cui soluzione comporta l’applicazione di principi già affermati in precedenza da questa Corte, e dai quali il Collegio non intende discostarsi.

Il primo motivo di ricorso contesta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 2 e 3 in quanto il TRIBUNALE di Milano avrebbe erroneamente ritenuto l’ordinanza ingiunzione intimata alla LIDL ITALIA SRL in qualità di obbligata in solido e non invece quale autrice della violazione, come chiaramente emergente dal verbale di contestazione, che sanzionava la persona giuridica a titolo di trasgressore, nonchè dalle stesse difese della AGECONTROL SPA in primo grado.

Col secondo motivo di ricorso si censura la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 per mancato rispetto del termine di contestazione della violazione a LIDL ITALIA SRL entro novanta giorni dall’accertamento dell’illecito.

Il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, Reg. CE n. 1148/2001 e D.P.R. n. 472 del 1996, art. 1 omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo e violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. Si contesta al Tribunale l’errata interpretazione della normativa applicabile, avendo il giudice dell’appello ritenuto che per movimentare prodotti ortofrutticoli freschi da una piattaforma di distribuzione di Lidl ad un punto vendita della medesima società Lidl fosse obbligatoria la redazione di un documento di trasporto, obbligo, invece, non previsto da alcuna norma per la semplice movimentazione dei prodotti ortofrutticoli. Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato che tutti gli altri documenti che accompagnavano la merce dal fornitore di LIDL a LIDL stessa riportavano l’indicazione di origine e categoria, rimanendone sprovvisto soltanto il documento interno di trasporto, cosiddetto XAB, che accompagnava, invece, la merce dal deposito alla filiale della stessa società ricorrente.

Col quarto motivo si censura violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 1148/2001, nonchè l’incompetenza dello Stato Italiano ad adottare una disciplina sanzionatoria e l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.

Il quinto motivo è relativo alla violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento e di buona amministrazione e l’omessa motivazione su tale fatto decisivo da parte del giudice dell’appello. Si afferma che l’Autorità di controllo italiana, dal 2001 al 2007, avesse sempre considerato regolari i documenti di trasporto interni privi delle indicazioni sulla merce.

Il sesto motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 306 del 2002, in combinato con la L. n. 689 del 1981, art. 11 e l’insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo. Ci si riferisce al rigetto statuito dal Tribunale quanto alla richiesta di riduzione della sanzione irrogata, del tutto sproporzionata rispetto all’entità della condotta accertata.

Ad avviso del Collegio, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, è opportuno l’esame preliminare del terzo motivo di ricorso, in quanto suscettibile di assicurare la più rapida definizione dei giudizio.

Tale motivo di ricorso risulta fondato ed il suo accoglimento assorbe l’esame delle ulteriori censure.

Si ha riguardo al settore dei controlli di conformità sui prodotti ortofrutticoli freschi, operati dall’Agecontrol, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1148/2001, poi sostituito dal Reg. (UE) n. 543/2011 del 21 giugno 2011, ovvero, in particolare, ai controlli documentali attinenti alla identificazione della partita ed alla verifica dei documenti o certificati che accompagnano la merce e degli elementi in essi indicati. L’invocata norma comunitaria (sanzionata dal D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306) dispone che “per i prodotti per i quali esistono norme di commercializzazione, le fatture e i documenti di accompagnamento devono riportare la categoria di qualità, il paese d’origine ed eventualmente la destinazione industriale dei prodotti. Tale obbligo non vale nel caso della vendita al minuto al consumatore finale”. Nel caso in esame, è stata tuttavia sanzionata l’omessa indicazione di tali dati sulla sola “bolla XAB” relativa al trasporto dal magazzino alla filiale della medesima azienda.

Questa Corte, con recente precedente cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato che: “In tema di controlli di conformità alle norme di commercializzazione relative ai prodotti ortofrutticoli freschi, l’art. 10, comma 3, del Reg. CE n. 1148 del 2001 (applicabile “ratione temporis”) non richiede l’indicazione dei dati che consentono la tracciabilità della merce anche sul documento di trasporto interno (cd. “bolla XAB”) relativo al trasporto dal deposito ad una filiale della medesima azienda, giacchè l’obbligatorietà della previsione di tali estremi sui documenti di accompagnamento concerne solo i livelli della filiera a monte della destinazione finale del prodotto presso le piattaforme della grande distribuzione e non anche, ove dette prescrizioni siano state rispettate, i transiti a valle, da queste ultime ai singoli punti venditail(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3670 del 24/02/2016 Rv. 639109).

Va, in definitiva, accolto il terzo motivo di ricorso, rimanendone assorbiti gli altri motivi, e va perciò cassata la sentenza impugnata. Poichè non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, dichiarando l’illegittimità dell’ordinanza opposta, alla luce del principio ribadito.

La novità della questione decisa, tenuto conto dell’epoca dell’instaurazione del presente giudizio, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali sostenute nel presente giudizio di legittimità e nei pregressi gradi di merito.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, accoglie l’opposizione; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA