Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17026 del 10/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2017, (ud. 31/05/2017, dep.10/07/2017), n. 17026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da:
GIUDICE DI PACE di BELLA con ordinanza il 30/01/2017;
nel procedimento pendente tra:
FLLI LA ROCCA SRL;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Servello, il quale
ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Roma.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato come il Giudice di pace di Bella, adito in seguito alla declaratoria di incompetenza per territorio resa dal Giudice di pace di Buccino, abbia richiesto di ufficio il regolamento di competenza, avendosi riguardo ad opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell’art. 126-bis C.d.S., comma 2, alla stregua di verbale di contestazione emesso dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni, con conseguente competenza dell’ufficio del Giudice di pace di Roma;
evidenziato come le parti non abbiano depositato scritture difensive o documenti, a norma dell’art. 47 c.p.c., u.c.;
pregiudizialmente ritenuto ammissibile il conflitto di competenza anche nell’ipotesi in cui il secondo giudice, come nel caso in esame, abbia declinato la propria competenza per ragioni omologhe a quelle indicate dal primo giudice, individuando come competente un terzo giudice (Cass. Sez. 2, 21/03/2011, n. 6464);
considerato come, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, opportunamente richiamato dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada (così come quella avverso il verbale di contestazione dell’infrazione), quando l’illecito sia di tipo omissivo, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata. Pertanto, ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione, da parte del proprietario dell’autoveicolo, dell’obbligo di fornire i dati del conducente all’organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ex art. 126-bis C.d.S., comma 2, competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore al quale quei dati andavano inviati (Cass. Sez. 6 – 2, 15/03/2017, n. 6651; Cass. Sez. 6 – 2, 24/02/2012, n. 2910);
ritenuto, pertanto, che la richiesta di regolamento di competenza vada accolta, dichiarandosi la competenza del Giudice di pace di Roma, in quanto l’organo procedente, accertatore della contestata omissione, è il Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma;
rilevato come non si debba statuire sulle spese processuali di questo giudizio, trattandosi di regolamento d’ufficio.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del processo nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 31 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017