Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17025 del 28/06/2018

Civile Ord. Sez. 3 Num. 17025 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: FIECCONI FRANCESCA

del ricorso

ORDINANZA

per
cassazione

sul ricorso 2544-2015 proposto da:

avverso
ordinanza ex

B.B., considerata domiciliata ex lege in

art. 348ter
cod.proc.civ.

ROMA,

presso

CASSAZIONE,

la

CANCELLERIA

rappresentata

DELLA CORTE

DI

e difesa dall’ avvocato

R.G.N. 2544/2015

CLAUDIO DEFILIPPI giusta procura in calce al ricorso; Cron.A
— ricorrente –

Rep.

contro
CC

CARIGE ASSICURAZIONI SPA , A.A.;
– intimati –

2018
130

Nonché da:
CARIGE ASSICURAZIONI SPA
procuratore

speciale

in persona del suo

Dott.

ALESSANDRO

PENZO,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,

1

Data pubblicazione: 28/06/2018

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO
MAGNI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANGELO IANNACCONE giusta procura in
calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –

A.A., B.B.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 9209/2013 del TRIBUNALE di
MILANO, depositata il 28/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/01/2018 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA FIECCONI;

2

contro

RG 2544/2015
Il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Premesso che :
Con atto di citazione B.B. convenne avanti al tribunale di Milano
Carige assicurazioni S.p.A. chiedendone la condanna al risarcimento del danno

difensore della convenuta in un precedente giudizio svoltosi innanzi alla Corte
d’appello di Genova che aveva disposto la cancellazione delle frasi
sconvenienti contenute nella comparsa di costituzione risposta di Carige
Assicurazioni S.p.A in applicazione dell’articolo 89 cod.proc.civ..
Con sentenza numero 9203/13 depositata il 28 giugno 2013, il Tribunale di
Milano ha dichiarato l’inammissibilità della domanda dell’attrice e compensato
le spese di giudizio.
Avverso la sentenza del Tribunale la sig.ra B.B. ha interposto gravame
innanzi alla Corte d’appello di Milano, deducendo: i) la violazione degli articoli
89 cod.proc.civ. per erroneo inquadramento della domanda, ii) la violazione
degli articoli 83, 89,106 cod.proc.civ. per errata statuizione sulla mancata
estensione della domanda al terzo chiamato Avvocato A.A., iii) il
diritto al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059 cod.civ. e iv)
l’inapplicabilità dell’esimente dell’articolo 598 cod.proc.civ. al caso di specie. Si
è costituita Carige Assicurazioni spa deducendo l’inamnnissibilità e
l’infondatezza dell’appello, nonché l’inammissibilità ex articolo 345
cod.proc.civ. della domanda di condanna formulata nei confronti dell’avvocato
A.A. in quanto nuova. Carige assicurazione S.p.A. ha proposto altresì
appello incidentale chiedendo la condanna della signora B.B. a rifondere le
spese del primo grado di giudizio, e in via condizionata appello incidentale
chiedendo di essere manlevata dall’avvocato A.A.. All’esito
dell’udienza di trattazione del 30 aprile 2014, la Corte d’appello di Milano ha
emesso ordinanza ex articolo 348bis cod.proc.civ., depositata in data 8 maggio
2014 e comunicata in pari data, con cui ha dichiarato inammissibile l’appello
3

nella misura di C 25.000,00 per le espressioni sconvenienti pronunciate dal

proposto dalla B.B. e ha condannato l’appellante a rifondere in favore degli
appellati le spese processuali del grado, con raddoppio del contributo
unificato.
Con ricorso ai sensi dell’articolo 348ter comma 3 cod.proc.civ., notificato e
consegnato per via telematica in data 3 dicembre 2014, B.B.
impugna innanzi a questa Corte la sentenza numero 9209-2013 del Tribunale

Resiste Carige assicurazioni che, preliminarmente, eccepisce la tardività del
ricorso poiché l’ ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 348b1s cod.proc.civ.
dalla Corte d’appello di Milano è stata comunicata 1’8 maggio 2014 a mezzo
PEC.; in via incidentale propone ricorso per la cassazione della sentenza sulla
compensazione delle spese giudiziali – dichiarata dal Tribunale – in contrasto
con il principio della soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. e, in via
incidentale subordinata, in caso di accoglimento dei motivi di ricorso, chiede
l’accoglimento di tre motivi di ricorso.
Ritenuto:
Il rilievo di Carige assicurazione di tardività del ricorso consegnato per la
notifica notificato il 3 dicembre 2014 è fondato.
Infatti il termine ordinario di 60 giorni di cui al secondo comma dell’articolo
325 cod.proc.civ. per impugnare il provvedimento di primo grado decory
come già affermato da questa Corte ( Sez. 6 – 3,n. 2594 del 09/02/2016) .
Perciò (v. ordinanza, Sez. 6 – 3,n. 2594 del 09/02/2016, cit.) «la parte che
intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter, comma 3,
cod.proc.civ. deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325,
comma 2, cod.proc.civ., che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza,
ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia
provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto
omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all’art. 327
cod.proc.civ. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la
comunicazione, ma anche la notificazione. Ne consegue che il ricorrente, per
4

di Milano, chiedendone la cassazione con rinvio.

dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter cod.proc.civ. proposto
oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare
sia l’assenza di comunicazione, sia la mancata notificazione, affermando
pertanto, di fruire del cd. termine lungo>> .
Il ricorso pertanto è inammissibile; il ricorso incidentale sulla compensazione

eccezionali ragioni di cui all’art. 92 cod. proc. civ., è parimenti inammissibile,
non avendo Carige proposto impugnazione sul punto nella fase di appelloi G.,—
,,….—
mentre il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
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3

£

Stante la soccombenza reciproca si compensano le spese di cassazione e si (
dispone il pagamento del contributo unificato.
i

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I.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale,
ed assorbito il ricorso incidentale subordinato;

II.
III.

Compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale ed
incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2018
Il presidente

delle spese, sull’assunto dell’ assenza di motivazione in merito alle gravi ed

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