Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17025 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.10/07/2017),  n. 17025

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13264-2016 proposto da:

WHITE DOLPHIN LLC (già ITT SRL), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’Avvocato EDOARDO

D’ELIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ANDROMEDA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

TUCCIMEI, 1, presso lo studio dell’Avvocato DOMENICO FRANCESCO

DONATO, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato GAETANO

PITTALA’;

MAXI DOLPHIN SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIUSEPPE TUCCIMEI, 1, presso lo studio dell’Avvocato DOMENICO

FRANCESCO DONATO, che la rappresenta e difende unitamente

all’Avvocato GAETANO PITTALA’;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6531/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/11/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6531/2015 depositata il 24 novembre 2015, definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto da Charter International s.r.l. e sull’appello incidentale proposto da Iluf s.r.l. oltre che, in via condizionata, da Maxi Dolphin s.r.l., avverso la sentenza in data 25 gennaio 2010 del Tribunale di Roma, ha così provveduto: in accoglimento del primo motivo dell’appello principale, ed in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la incompetenza per territorio del Tribunale di Roma adito, per essere competenti il Tribunale di Milano, il Tribunale di Brescia ovvero il Tribunale di La Spezia, con termine di sei mesi per la riassunzione della causa; ha respinto la domanda di cancellazione avanzata da s.r.l. ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ.; ha respinto la domanda di risarcimento dei danni avanzata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. da Andromeda s.r.l. e da Maxi Dolphin s.r.l.; ha liquidato le spese;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello White Dolphin LLC, già ITT SRL, ha proposto ricorso, con atto notificato il 19 maggio 2016;

che hanno resistito, con separati atti di controricorso, Maxi Dolphin s.r.l. e Andromeda s.r.l.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Considerato che è fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa delle controricorrenti;

che infatti, essendosi di fronte ad una pronuncia sulla sola competenza emessa in grado di appello (ed essendo gli altri capi della pronuncia meramente accessori), avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto essere proposto regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza da parte della cancelleria, in conformità di quanto previsto dall’art. 47 cod. proc. civ.;

che nella specie la ricorrente ha proposto ricorso ordinario per cassazione, e questo non è convertibile in regolamento di competenza, essendo stato proposto soltanto il 19 maggio 2016, e quindi tardivamente, una volta trascorso il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della sentenza, avvenuta in data 24 novembre 2015;

che va fatta applicazione del principio secondo cui le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, a norma dell’art. 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo d’impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza: ne consegue che, nella detta ipotesi, è inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata prescritto dall’art. 47 c.p.c., comma 2, (Cass., Sez. 2, 12 aprile 2002, n. 5221);

che il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalle controricorrenti, che liquida, per ciascuna, in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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