Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17024 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23823-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2021 VINCENZO

TROYA, 12, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GUARIGLIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRO CAFORIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 210/2018 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA SEZ.DIST.

di LECCE, depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/04/2021 dal Consigliere Dott.ssa BALSAMO MILENA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre sulla base di tre motivi per la cassazione della sentenza n. 210/23/2018, depositata il 25.01.2018, con la quale la CTR della Puglia, nel confermare la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso di C.A., respingeva il gravame dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritenendo la tempestività dell’impugnazione da parte del contribuente avverso il “report” rilasciato dall’istituto di credito in data 23 febbraio 2012, sulla base del quale era venuto a conoscenza della comunicazione di iscrizione ipotecaria del 25 maggio 2009, notificata irritualmente, in quanto, sebbene disposta a mezzo posta, era stata consegnata ad un addetto alla casa senza procedere alla comunicazione a mezzo lettera raccomandata al destinatario ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 che rinvia al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.

In aggiunta, osservava che una cartella di pagamento era stata ricevuta sa soggetto del quale non era stata specificata la qualità e le altre a persone addette alla casa cui non era seguita la raccomandata informativa al destinatario.

Il contribuente ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia – e, quindi, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 4-sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria non preceduta dalla notifica della preventiva comunicazione di iscrizione, benchè fosse stato oggetto di motivo di gravame. Sostenendo, al riguardo, che solo con il D.L. n. 70 del 2011 era stato aggiunto all’art. 77 il comma 2 bis, in virtù del quale l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile la preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria e che la decisione della CTP di Brindisi, secondo la quale anche prima della modifica doveva ritenersi obbligatoria la preventiva comunicazione, doveva essere riformata, non potendosi attribuire carattere retroattivo alla norma citata.

3. La seconda censura prospetta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e della L. n. 890 del 1982, art. 60, lett. b.bis, ex art. 360 c.p.c., n. 3 per avere i giudici regionali affermato la nullità della notifica dell’iscrizione ipotecaria e delle sottostanti cartelle in assenza della raccomandata informativa al destinatario, atteso che gli atti impositivi erano stati notificati a mezzo posta direttamente dalla concessionaria, consegnandone copia a mani di persona addetta alla casa; ritenendo la concessionaria la regolarità della notificazione anche senza la successiva raccomandata informativa al destinatario, non trovando applicazione le disposizioni della L. n. 890 del 1982.

4. Con il terzo mezzo, l’amministrazione finanziaria lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere i giudizi regionali affermato la tempestività del ricorso, sebbene l’iscrizione ipotecaria fosse stata notificata correttamente il 25 maggio 2009.

5. Osserva la Corte che vanno esaminati congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di ricorso poichè, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).

6. I motivi indicati sono fondati, con assorbimento della prima censura.

Ancorchè non sia stata trascritta la relata di notifica della comunicazione del 25.05.2009, il principio affermato dalla giurisprudenza di questa corte quello secondo il quale “ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (Cass. n. 1150/2019; Cass. n. 31038 del 2018; n. 5185/2017; v. anche Cass. n. 17424/2005), pur nella sua apparente assolutezza, deve essere rettamente inteso: l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è infatti fine a sè stesso, ma strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti. Ora, nel caso sia denunciata la nullità o inesistenza di una notifica, se la trascrizione integrale della relata nel ricorso per cassazione è funzionale alla percezione immediata, da parte della Suprema Corte, della rilevanza del vizio denunciato (in questi termini, v. la già citata Cass. n. 17424/2005), è evidente che l’omessa trascrizione non può implicare la sanzione processuale ove essa non sia utile allo scopo che la legge si prefigge.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge con evidenza che la notificazione dell’iscrizione ipotecaria avveniva direttamente mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla stregua del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, il che consente a questa Corte, pur in assenza della trascrizione della relata ovvero della sua localizzazione nel giudizio di merito, di pronunciarsi sulla legittimità e validità delle operazioni notificatorie.

7.In relazione alla notifica a mezzo del servizio postale, la Suprema Corte – con sentenza della Sezione tributaria n. 16949/2014 – ha ribadito che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che prescrive altresì l’onere per il concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, con l’obbligo di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione(v, Cass. n. 9240/2019).

8.Quando il predetto ufficio si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (Cass. n. 17598/2010; n. 911/2012; n. 19771/2013; 22151 del 2013; n. 16949/2014; n. 14146/2014; Cass. n. 3254/2016; 7184/2016; Cass. n. 10232/2016; n. 12083 del 2016 Cass. n. 14501/2016, Cass. n. 1304/2017; n. 704/2017;; n. 19795 e n. 14501/2017; n. 8293/2018 v. anche Corte costituzionale del 23 luglio 2018 n. 175 che, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito – ha affermato la legittimità della notificazione diretta, da parte dell’agente della riscossione, della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento).

Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico; l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione della notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.

L’accertata regolarità della notificazione dell’iscrizione ipotecaria mediante consegna a persona addetta alla casa impone la declaratoria di intempestività del ricorso originario da parte del contribuente, il quale solo nel 2012, sulla scorta del report rilasciato da un istituto di credito, impugnava l’iscrizione ipotecaria notificata ritualmente il 25 maggio del 2009.

In mancanza di tempestiva opposizione da parte del contribuente, l’iscrizione ipotecaria ha acquisito il carattere della definitività, con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente.

In conclusione, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il primo e. non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza impugnata va cassata, con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario del contribuente.

Sussistono i presupposti, tenuto conto dell’altalenante vicenda processuale, per compensare le spese del giudizio di merito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di Cassazione:

Accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso proposto dal contribuente;

condanna il contribuente alla refusione delle spese sostenute dall’Agenzia delle Entrate – riscossione, difesa dall’avvocatura dello Stato, che liquida in Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a difesa;

– dichiara compensate le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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