Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17024 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 13/08/2020), n.17024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6913/2016 promosso da:

Samag Europa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Volterra 15, presso

lo studio dell’avv. Rosario Tarsia, rappresentata e difesa dall’avv.

Giuseppe Durante in virtù di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1824/11/2015 della CTR di Bari, depositata il

07/09/15;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1824/11/2015, depositata il 07/09/2015, la CTR di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto solo in parte il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento catastale, adottato a seguito della presentazione di una dichiarazione in variazione DOCFA, relativa ad un immobile oggetto di ristrutturazione, accatastato in categoria D/8, al quale l’Amministrazione aveva attribuito una rendita maggiore di quella indicata dalla contribuente.

In particolare, la CTR aveva confermato la statuizione della CTP, che aveva ridotto tale rendita da Euro 7.162,59 ad Euro 6.940,59, in applicazione di quanto concordato dalle parti in una conciliazione intervenuta a definizione di un precedente contenzioso, avente lo stesso oggetto, che aveva condotto ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di impugnazione.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 29, in relazione al D.M. 14 dicembre 1991, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR negato alla contribuente l’attribuzione del tasso di fruttuosità nella misura del 2%, previsto per gli immobili di categoria D, in violazione delle norme appena richiamate.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48 (testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 156 del 2015), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR erroneamente applicato la rendita catastale concordata in sede di conciliazione nonostante il sopravvenuto mutamento delle condizioni o dei parametri posti a base dell’accordo, che giustificavano il riesame della situazione.

2. Si deve preliminarmente evidenziare che è incontestato tra le parti che il 26/10/2010, queste ultime abbiano conciliato un vertenza in atto, firmando un verbale di definizione bonaria, nel quale la rendita catastale dell’unità immobiliare in questione veniva concordemente determinata in Euro 6.940,00, mediante l’applicazione di un tasso di fruttuosità pari al 2,5 percento. Allo stesso modo, è incontestato che il contenzioso tributario all’epoca pendente sia stato conseguentemente definito con una pronuncia di estinzione per intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito di conciliazione.

Pochi mesi dopo la conciliazione, il 05/04/2011, la ricorrente, portati a termine dei lavori di ristrutturazione, ha presentato una dichiarazione DOCFA di variazione del classamento, indicando una rendita catastale inferiore e indicando il tasso di fruttuosità al 2 percento. A tale dichiarazione è seguito l’accertamento dell’Ufficio, che ha aumentato sia la rendita che il saggio di fruttuosità, innalzandolo al 2,5 percento.

Come sopra anticipato, la CTR ha confermato la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto solo in parte il ricorso della contribuente, rideterminando la rendita catastale dell’immobile in Euro 6.940,00 e il saggio di fruttuosità nel 2,5 percento, cosi come concordato nella precedente conciliazione.

3. Ciò premesso, per ragioni di ordine logico deve essere subito esaminato il secondo motivo di ricorso, il quale deve essere accolto perchè fondato.

Si deve precisare che, ove intervenga una conciliazione sull’accertamento catastale, la definizione della rendita e degli altri dati dell’immobile non viene effettuata in base ad una dichiarazione di scienza, quale è la dichiarazione DOCFA del contribuente, nè in forza di un atto amministrativo, qual è l’atto di rettifica dell’Amministrazione, ma in virtù di un atto dispositivo a contenuto negoziale, riconducibile ad un vero e proprio negozio di accertamento.

Il contribuente e l’amministrazione, con tale accordo, fanno certezza sulle caratteristiche catastali dell’unità immobiliare, disponendo della facoltà di porre in discussione la categoria, la classe (ove prevista) e la rendita del bene.

Costituisce tuttavia un limite intrinseco alla stabilità di tale accordo la permanenza della situazione di fatto e di diritto, esistente al momento in cui l’accordo è stato raggiunto.

E’ per questo che questa Corte ha condivisibilmente affermato che, ove la rendita catastale sia stata determinata in virtù della conciliazione giudiziale, prevista dal D.Lgs. n. 546 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 156 del 2015), art. 48, non è preclusa la sua rideterminazione qualora sopravvenga un mutamento delle condizioni o dei parametri posti alla base di dell’accordo che giustifichi il riesame della situazione (così Cass., Sez. 5, n. 7057 del 2014).

Nel caso di specie, come sopra evidenziato, è incontestato che la contribuente abbia presentato una denuncia di variazione, secondo la procedura DOCFA, a seguito dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’immobile.

Tale sopravvenienza, e cioè l’esecuzione dei menzionati lavori di ristrutturazione, integra di per sè un presupposto per rivedere i dati catastali così come risultanti dall’accordo conciliativo, perchè costituisce una modifica della situazione di fatto.

Ovviamente l’effettiva incidenza di tali lavori ai fini della variazione catastale e l’entità della stessa costituiscono valutazioni riservate al giudice di merito, a cui la causa deve essere rinviata a seguito della cassazione della decisione impugnata.

4. Anche il primo motivo di ricorso è fondato.

Com’è noto, il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 29, stabilisce che “Il saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario per determinarne la rendita è il saggio di capitalizzazione che risulta attribuito dal mercato ad investimenti edilizi aventi per oggetto unità immobiliari analoghe. Qualora si tratti di unità immobiliari che, a causa delle loro caratteristiche o destinazione, siano per se stesse non suscettibili di dare un reddito in forma esplicita, si devono, invece, tener presenti i saggi di capitalizzazione che risultano attribuiti dal mercato ad investimenti concorrenti con quello edilizio”.

Questa Corte ha più volte affermato che il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, al quale fa riferimento la norma appena richiamata per la determinazione del capitale fondiario, è determinato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo, senza che l’Amministrazione abbia alcun potere discrezionale nella sua individuazione, aggiungendo che, in mancanza di contestazioni riguardanti il gruppo di appartenenza o il valore di mercato dell’immobile, l’Amministrazione, con riferimento ai beni di categoria D, non può eccedere il tasso di fruttuosità proprio dei fabbricati ad uso industriale, pari al 2 per cento, applicando a suo piacimento un tasso diverso (così Cass., Sez. 5, n. 2555 del 2014 e Cass., Sez. 5, n. 10037 del 2003).

In altre pronunce, questa stessa Corte ha ribadito che l’Amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale nell’individuazione del saggio d’interesse da applicare al capitale fondiario, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, ritenendo privo di rilievo il fatto che, per detti immobili, la rendita sia determinata per stima diretta, ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30, in quanto, ai fini fiscali, il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, richiamato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, dai quali si ricava appunto, in senso inverso, il saggio di capitalizzazione (così Cass., Sez. 5, n. 5843 del 2011 e Cass., Sez. 5, n. 133 del 2006).

L’assenza di discrezionalità dell’Amministrazione nella determinazione del tasso di fruttuosità non implica anche l’inderogabilità di tale tasso, che infatti può essere convenzionalmente determinato in diversa misura, come nella specie hanno fatto le parti nella conciliazione del 26/10/2010, ma, una volta venuto meno l’accordo conciliativo, per effetto della descritta sopravvenienza – e in assenza di un nuovo accordo l’Amministrazione è tenuta a procedere all’accatastamento nel rispetto delle disposizioni vigenti, determinando dunque il saggio in questione nella misura come sopra determinata.

5. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR di Bari in diversa composizione.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti, rinviando la causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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