Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17024 del 11/08/2016
Cassazione civile sez. II, 11/08/2016, (ud. 17/06/2016, dep. 11/08/2016), n.17024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10833-2015 proposto da:
AGECONTROL SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PALESTRO 81,
presso lo studio dell’avvocato MARIA LUISA RAFFAELLA MADERA, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
LIDL ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMILIANO VALCADA,
FAUSTO CAPELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 758/2014 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il
27/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
uditi gli Avvocati Madera e Valcada;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 758/2014 del 27 maggio 2014, il TRIBUNALE di Udine accoglieva l’appello proposto da LIDL ITALIA SRL nei confronti di AGECONTROL SPA avverso la sentenza n. 31/2011 del Giudice di Pace di Cervignano e accoglieva pure l’opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 271 del 21 luglio 2010 emessa da AGECONTROL SPA per violazioni del D.Lgs. n. 306 del 10 dicembre 2002. Il Tribunale affermava che l’ordinanza risultava intimata alla LIDL ITALIA SRL quale trasgressore, e non quale obbligato in solido, con inosservanza della natura personale della responsabilità imposta dalla L. n. 689 del 1981.
Per la cassazione della sentenza del TRIBUNALE di Udine ha proposto ricorso strutturato in quattro motivi AGECONTROL SPA, mentre ha presentato controricorso LIDL ITALIA SRL. LIDL ITALIA SRL ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deduce violazione della L. n. 689 del 1981, degli art. 2, 3 e 6.
Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.
Il terzo motivo deduce ancora violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 2, 3 e 6.
Il quarto motivo censura l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, circa l’esatta notifica dell’ordinanza impugnata.
La ricorrente, nei quattro motivi, assume che nei verbali di accertamento e contestazione l’accertata violazione amministrativa era stata attribuita al signor K.R. sia in proprio, quale persona fisica, sia quale rappresentante legale della LIDL Italia S.r.l., essendo sufficiente la consegna di un solo esemplare del verbale stesso, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2.
E’ pregiudiziale l’esame dell’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso formulata della controricorrente e ribadita dal Pubblico Ministero in sede di discussione.
Il giudizio in esame è stato introdotto dopo il 4 luglio 2009 e ad esso è quindi applicabile la L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c., ai sensi dell’art. 58, comma 1 stessa legge. Essendo stata depositata la sentenza d’appello il 27 maggio 2014, il ricorso per cassazione notificato il 24 aprile 2015 risulta tardivo, e va perciò dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti dell’obbligo di versamento per la ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza, quanto al ricorso RG n. 11042/2014, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016