Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17024 del 05/08/2011

Cassazione civile sez. I, 05/08/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 05/08/2011), n.17024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.S., elett.te dom.to in Roma viale Mazzini 146,

presso lo studio dell’avv.to Spaziani Testa Ezio che, con l’avv.to

Carlo Bonino, lo rappresenta e difende, per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

V.M., elett.te dom.ta in Roma via Pompeo Magno 2/b,

presso lo studio dell’avv.to Tamietti Paolo che, con l’avv.ta Carla

Tellatin, la rappresenta e difende, per procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1829/05 della Corte di Appello di Venezia,

sezione 3^ civile, emessa il 17 ottobre 2005, depositata il 17

novembre 2005, R.G. n. 1662/05;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 1 febbraio 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Padova, dopo aver pronunciato la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, il (OMISSIS), dai coniugi T.S. e M. V., statuiva, con sentenza n. 824/2004, sui profili patrimoniali conseguenti alla declaratoria adottata. In particolare confermava la revoca dell’assegnazione di parte della casa coniugale alla V. e determinava in Euro 200,00 mensili l’assegno divorzile in favore di quest’ultima.

La Corte di appello di Venezia, pronunciando sull’appello di T.S., ha confermato il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla V. e ha accertato la mancata proposizione in primo grado di analoga domanda di assegnazione da parte del T.. Nel resto ha confermato la decisione di primo grado e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.

Ricorre per cassazione T.S. affidandosi a sei motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso V.M..

Entrambe le parti depositano memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il ricorrente afferma in primo luogo che la Corte di appello non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che le risultanze degli atti non fossero sufficienti a dimostrare la stabilità del rapporto di lavoro della V.. Il motivo sotto questo profilo è inammissibile in quanto la Corte di appello veneziana ha affermato nella sua motivazione che le acquisizioni istruttorie permettevano di accreditare alla V. lo svolgimento di attività di lavoro dipendente, in favore della ditta di B.G., ma non di appurare l’esatta consistenza delle incombenze lavorative e quindi degli introiti ritratti da esse. Il motivo, sotto questo profilo, non coglie pertanto la ratio decidendi, della sentenza impugnata.

In secondo luogo il ricorrente si duole, relativamente alla comparazione dei redditi dei coniugi e alla valutazione dell’entità dei guadagni percepiti dalla V. con la sua attività lavorativa, dell’insufficienza e contraddittorietà della motivazione laddove non ha desunto dalle risultanze delle deposizioni testimoniali la prova dell’espletamento da parte della V. di un orario di lavoro pari a dieci ore giornaliere e, conseguentemente, la prova di una retribuzione pari ad almeno 2.000,00 Euro mensili.

Inoltre il ricorrente ritiene che la Corte di appello non abbia adeguatamente valutato le circostanze: a) della donazione alla V. di L. 40.000.000 da parte del padre; b) della sua donazione, nel dicembre 1993, in favore di ognuno dei due figli e della stessa V. di una quota dei suoi risparmi pari a 7.500.000/L.; c) della sua donazione alla figlia, nel 1996, della somma di L. 5.300.000 per l’acquisto di una autovettura che le era necessaria per recarsi al lavoro.

Tali censure possono essere esaminate esclusivamente sotto il profilo della congruità e esaustività della motivazione che, ad avviso di questa Corte, appare soddisfacente. Ha ritenuto infatti la Corte di appello che le acquisizioni istruttorie, valutate dal Tribunale, se permettevano di accreditare alla V. lo svolgimento di attività di lavoro dipendente, in favore della ditta di B. G., non consentivano di appurare l’esatta consistenza di tali incombenze lavorative e quindi degli introiti ritratti, dato che le deposizioni raccolte sono limitate alla verifica e ricostruzione dei movimenti della V. per alcuni giorni nel dicembre 2000 e quindi non possono stimarsi sufficientemente rappresentative dell’effettivo e costante impegno di lavoro. Secondo la Corte di appello l’unico apporto alla tesi dell’appellante poteva derivare dall’audizione del teste B., datore di lavoro della V., deposizione che il Tribunale aveva ritenuto di escludere sulla base della prospettata incapacità a deporre del teste chiamato a riferire su fatti potenzialmente comportanti una sua responsabilità penale. La Corte di appello ha manifestato la sua perplessità su tale decisione istruttoria del Tribunale, ma ha ritenuto che l’impugnazione difettasse del necessario requisito della specificità essendosi l’appellante limitato genericamente ad insistere per l’escussione del teste invece di sottoporre a puntuale e argomentata critica la decisione del Tribunale di escludere, siccome incapace, il B. dal novero dei testimoni, contestando l’esattezza di tale apprezzamento. Per il resto, ha valutato la Corte territoriale, l’appellante ha dato erroneamente per scontato che il periodo – invero circoscritto – del periodo di osservazione delle abitudini della V. permettesse di inferirne l’occupazione, in termini di costanza e dedizione esclusiva, quotidiana ed integrale.

La Corte ha posto quindi in relazione la valutazione delle prove acquisite con la comparazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi e ne ha tratto la convinzione della deteriorità della situazione della V. che a differenza dell’ex coniuge, non può contare su introiti reddituali aventi il carattere della stabilità e consistenza, indispensabili per garantirle, in prospettiva futura, un livello di vita decoroso, tendenzialmente analogo a quello, certamente più soddisfacente, goduto in costanza di matrimonio. Inoltre, ha rilevato la Corte veneziana, la V. non può giovarsi di possidenze immobiliari idonee ad assicurarle, nel prossimo futuro, una situazione abitativa non onerosa ed adeguata, atteso che l’immobile attualmente da lei occupato figura in esclusiva proprietà del T. ed è stato rivendicato in un giudizio di restituzione nel quale la V. si è limitata a prospettare solo ragioni creditorie relative a miglioramenti e spese afferenti all’immobile stesso cosicchè, rilevano i giudici di appello, l’attuale godimento della porzione immobiliare, da parte della V., è stato tenuto in considerazione nella determinazione dell’assegno divorzile come fattore moderatore dell’entità dell’assegno. Infine, quanto alle elargizioni effettuate a favore della moglie e dei figli, la Corte di appello ha rilevato che sia la produzione di documenti che la deduzione di prova per testi devono ritenersi tardive trattandosi di fatti non sopravvenuti al giudizio ma largamente anteriori alla sua proposizione.

La motivazione della Corte di appello appare esauriente in quanto affronta tutti gli argomenti posti in evidenza da parte dell’odierno ricorrente ad eccezione della donazione paterna di cui la V. avrebbe goduto ma rispetto alla quale non vi è alcuna traccia nella sentenza impugnata (nè nell’ampio riassunto dell’iter processuale contenuto nel ricorso per cassazione) circa la deduzione di prove idonee ad attestarne l’accadimento e la devoluzione a esigenze o investimenti personali della V.. Inoltre la motivazione appare congrua sotto il profilo logico-giuridico dato che la Corte d’appello affronta l’esame e la valutazione degli esiti istruttori con atteggiamento prudenziale che appare logicamente coerente se rapportato al contenuto delle deposizioni rese in istruttoria dai testi e tale da indurla a confermare l’esistenza di una sperequazione reddituale a favore del T. il quale potrà altresì fruire in futuro del godimento dell’intero immobile di sua proprietà. La motivazione inoltre appare specifica quanto alla indicazione dei motivi per cui ritiene preclusa la possibilità di dare ingresso ad ulteriori prove relative all’accertamento del reddito della V. e delle elargizioni finanziarie del T. precedenti la separazione.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte di appello ritenuto non specifico il terzo motivo di appello sull’erroneità della sentenza per mancata audizione del teste B., con conseguente violazione e falsa applicazione del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. Il ricorrente chiede alla Corte, nonostante questo non sia necessario in quanto alla controversia non si applica, ratione temporis, l’art. 366 bis c.p.c., di rispondere ai seguenti quesiti di diritto: 1) se il requisito della specificità dei motivi di appello di cui all’art. 342 c.p.c. debba essere valutato anche in relazione al principio secondo cui le conclusioni devono essere valutate considerando il complesso dell’atto di impugnazione; 2) se la pretesa mancanza di specificità dei motivi di appello possa far violare il principio dell’onere della prova di fatti di cui una parte, che è onerata, abbia pur offerto i mezzi di prova, 3) se il grado di specificità dei motivi di appello muti e in che misura a seconda del grado di specificità della motivazione della sentenza impugnata; 4) se per rispettare il principio di specificità dei motivi di appello sia sufficiente impugnare la sentenza per carenza istruttoria o sia necessario criticare specificamente l’ordinanza prodromica di rigetto delle istanze istruttorie ritualmente formulate.

La deduzione delle censure di violazione di legge appare del tutto generica e non adeguatamente rapportata alla controversia se ci si limita a un esame dei quesiti sottoposti all’esame della Corte. In realtà però la lettura della parte illustrativa del motivo consente di affermare che l’impugnazione si riferisce specificamente alla ragione per la quale la Corte di appello ha ritenuto non censurata la mancata ammissione del teste B. per incapacità a deporre.

Sostiene infatti il ricorrente che, a fronte di una non espressa motivazione di esclusione dell’audizione del teste B., nell’ordinanza del giudice istruttore del 24 febbraio 2003, nel senso del rilievo di una sua incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c., la sua richiesta di escutere il datore di lavoro della V. era stata inequivoca e reiterata sia nell’atto di appello che nel corso del conseguente giudizio. Inoltre rileva il ricorrente che l’affermazione del giudice istruttore, contenuta nella ordinanza di esclusione del teste B. del 24 febbraio 2003, secondo cui il teste non veniva escusso perchè sarebbe venuto a deporre su fatti per lui stesso illeciti, era stata adeguatamente contestata nell’atto di appello, come risultava dal passaggio, riportato nella stessa motivazione della Corte di appello, secondo cui non interessa se il lavoro sia stato prestato in nero, nessuno vuoi nuocere alla sig.ra V. o al suo datore di lavoro; l’interesse dell’appellante però è che la Corte di appello accerti che la V. ha delle entrate adeguate e che vi è quantomeno parificazione reddituale fra i due ex coniugi tale da non dover comportare un assegno divorzile a carico del marito.

Tali deduzioni convincono della congruità logica della motivazione della Corte di appello dato che il ricorrente ripropone ancora una volta considerazioni che attengono alla rilevanza del contenuto della deposizione B. senza contestare lo specifico profilo di inammissibilità della sua deposizione rilevato in primo grado nell’ordinanza del giudice istruttore e nella sentenza e a cui non può non attribuirsi il rilievo di una incapacità a deporre connessa al profilo dell’interesse del B. a far emergere la regolarità della posizione lavorativa della V..

Correttamente la Corte ha quindi rilevato che l’appellante avrebbe dovuto impugnare il rigetto della richiesta di ammissione connesso al rilievo di tale incapacità – inattendibilità soggettiva del teste.

Nè può ritenersi che la mera reiterazione della richiesta di ammissione del teste possa equivalere alla formulazione di uno specifico motivo di appello inteso a rimuovere una specifica preclusione istruttoria rilevata in primo grado.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia e conseguente violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, sancito dall’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di decidere sul motivo di appello relativo alla denunciata erroneità della sentenza di primo grado per carenza di istruttoria e per mancata audizione del teste B..

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla deduzione di carenza di istruttoria e di mancata audizione del teste B. in primo grado nonchè sul mancato accoglimento dell’istanza di audizione del predetto teste sui capitoli 1, 2 e 3 dell’atto di appello.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del principio dispositivo dei mezzi di prova (art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.) e in subordine il difetto di motivazione sul punto della carenza di istruttoria e di mancata audizione del teste B.. Il ricorrente chiede di affermare che l’errata decisione di non ammettere un mezzo istruttorio ritualmente formulato, di cui la parte era onerata, integri violazione e falsa applicazione del principio dispositivo di cui all’art. 115 c.p.c. e dei principi dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. e rileva che la Corte di appello ha affermato la insufficienza della prova sulla stabilità della occupazione della V. e sulla entità dei suoi guadagni senza però considerare che di tali circostanze era stata ritualmente offerta la prova da parte della difesa del T. senza che il giudice di primo grado l’avesse assunta.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto si riferiscono tutti alla mancata ammissione della deposizione B. riproducendo in gran parte le censure analizzate con riguardo ai primi due motivi di ricorso. Si può solo aggiungere o ribadire quanto segue.

Il terzo motivo è infondato dato che la Corte di appello ha esplicitamente pronunciato sul punto motivando le ragioni per cui ha ritenuto carente di specificità l’impugnazione del T..

Il quarto motivo è infondato perchè la decisione della Corte di appello appare congruamente motivata nella misura in cui rileva che l’appellante non ha adeguatamente contestato le motivazioni della ordinanza istruttoria e quindi della sentenza di primo grado che avevano ritenuto incapace a deporre il teste B. mentre ha dato superficialmente per scontato che il periodo di osservazione delle abitudini della V. permettesse di affermare la stabilità e la continuità della sua occupazione e la precisa determinazione del suo reddito.

Il quinto motivo, nella parte in cui deduce la violazione di legge, si riferisce alle ragioni che renderebbero ammissibile la deposizione B. ma tale valutazione è assorbita dalle precedenti che attengono alla fondatezza della decisione della Corte di appello sulla non specificità dell’impugnazione. Nella parte in cui deduce il difetto di motivazione il motivo appare poi ripetitivo del precedente.

Infine con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in tema di onere della prova e del principio dispositivo dei mezzi di prova (art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.) e in subordine si deduce il difetto di motivazione sul punto della carenza di istruttoria sui capitoli di prova dedotti dalla difesa del T. volti a dimostrare la circostanza delle dazioni di denaro avvenute nel 1993. Il ricorrente chiede alla Corte di affermare che l’errata decisione di non ammettere un mezzo istruttorio ritualmente formulato, di cui la parte era onerata, integri violazione e falsa applicazione del principio dispositivo di cui all’art. 115 c.p.c. e dei principi dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. e rileva che la Corte di appello ha affermato la tardività e la irrilevanza della prova circa la ripartizione della liquidità fra le parti senza valutare i riflessi patrimoniali della donazione del denaro alla figlia D. per l’acquisto dell’autovettura che le era necessaria per recarsi al lavoro e del versamento dei risparmi del T. alla V. e ai figli M. e D..

Anche questo motivo di ricorso appare generico e infondato nella sua formulazione relativa alla deduzione di violazione di legge per le stesse ragioni espresse con riferimento ai precedenti motivi di ricorso.

La non ammissione delle prove è infatti diretta conseguenza del rilievo della tardività della loro deduzione. La motivazione della Corte di appello sul punto appare congrua ed esaustiva nell’indicare a sostegno della decisione la tardività della produzione documentale e della prova orale rispetto a fatti precedenti allo stesso giudizio di separazione. Appare rilevante altresì il riferimento alla non sottoscrizione dei documenti da parte della moglie e dai figli del T. e alla inidoneità dei documenti stessi, a provare l’elargizione delle somme e la loro destinazione al mantenimento dei presunti beneficiari.

Per quanto riguarda la irrilevanza di tali elargizioni, largamente anteriori al giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a incidere sulla determinazione dell’assegno divorzile deve ritenersi che lo specifico punto della motivazione costituisce un obiter e che come tale è insuscettibile di impugnazione.

Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui 1.000,00 per onorari e 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011

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