Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17023 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 20/07/2010), n.17023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Roma in data 23 ottobre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per

l’inammissibilita’ del ricorso, con possibilita’ di rimessione in

termini.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 23 ottobre 2009, comunicata il successivo 2 6 ottobre, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha restituito gli atti al P.M., ritenendolo organo competente a provvedere alla liquidazione del compenso al custode giudiziario nominato dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari;

che il ricorso non e’ stato notificato ad alcuno ed e’ stato depositato nella cancelleria del giudice a quo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso, pur se relativo alla liquidazione delle spese in favore del custode di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale, introduce una questione di competenza, essendosi ritenuto dal GIP che competente a disporre la liquidazione sia il Procuratore della Repubblica, laddove questi ritiene che la competenza spetti comunque al GIP;

che, pertanto, si rende necessario disporre la trasmissione degli atti al Primo Presidente perche’ valuti l’opportunita’ dell’assegnazione del ricorso alle sezioni penali della Corte.

P.Q.M.

LA CORTE dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente perche’ valuti l’opportunita’ dell’assegnazione del ricorso alle sezioni penali della Corte, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

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