Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17023 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.10/07/2017),  n. 17023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4903-2016 proposto da:

MANGIMI MOTTURA S.N.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARENULA,16, presso lo studio dell’avvocato SILVIA COMOGLIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO FERRARIS giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

T.M. TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA AGRICOLA INDIVIDUALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 652/2015 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il

09/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società ricorrente con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., instava per la condanna del T., quale titolare dell’omonima ditta individuale, al pagamento del corrispettivo della fornitura di mangimi come da fatture emesse nel periodo tra dicembre 2010 e gennaio-febbraio 2011.

Il convenuto nel costituirsi in giudizio deduceva che durante il periodo della fornitura oggetto di causa si era verificato il decesso di sette tori, per problemi legati al mangime, essendo stato necessario sottoporre altri otto animali ad interventi chirurgici che ne avevano compromesso la crescita.

Concludeva per il rigetto della domanda attorea, e per l’accoglimento in via riconvenzionale della richiesta di risarcimento danni.

Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Asti con la sentenza n. 652 dei 9/7/2015 riteneva che il regime fornito, urino quale si era servito il T. nel periodo interessato dalla domanda attorea, aveva provocato la morte di sei capi, ravvisando altresì che il danno de quo andava ricondotto alla previsione di cui all’art. 1494 c.c., comma 1.

Per l’effetto, ed esclusa l’esistenza di altri danni, riconosceva a titolo risarcitorio, e per la sola morte di sei animali, la somma di Euro 12.000,00, rigettando, attesa l’esistenza di vizi del mangime venduto, la richiesta di pagamento avanzata dalla società.

La Corte d’Appello di Torino con ordinanza del 17 dicembre 2015, dichiarava l’appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., ritenendo che l’impugnazione proposta non appariva in grado di ribaltare l’esito del giudizio di primo grado, non avendo l’attrice dimostrato l’assenza dei vizi, ed avendo il Tribunale correttamente ravvisato l’esistenza del nesso di causalità tra i vizi denunziati e la morte degli animali.

La Mangimi Mottura S.n.c. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale sulla base di quattro motivi, nonchè avverso l’ordinanza della Corte d’Appello sulla base di un motivo.

L’intimato non ha svolto difese in questa fase.

Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile il motivo di ricorso proposto avverso l’ordinanza della Corte d’Appello adottata ex art. 348 ter c.p.c., con il quale si denunzia la violazione dell’obbligo di motivazione e dell’art. 112 c.p.c., per non avere puntualmente risposto ai motivi di appello, per quanto attiene alla applicazione del primo comma dell’art. 1494 c.c., alla violazione dell’onere della prova ed alla mancata possibilità di identificare i tori con i vitelloni.

A tal fine deve farsi richiamo a quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1914 del 2016, che, nel risolvere il contrasto in ordine ai limiti di ricorribilità dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., ha chiarito che la stessa non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione.

Quanto poi alla denunzia del difetto di motivazione, si è altresì precisato che le problematiche concernenti la motivazione dell’ordinanza impugnata possono essere affrontate in sede di impugnazione dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. (non attraverso la denuncia di un error in iudicando, quindi di un “vizio di motivazione” – o quel che resta di esso dopo l’ultima riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – bensì) solo attraverso la denuncia di violazione della legge processuale che sancisce l’obbligo di motivazione, ma alla luce di quanto precisato dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo cui la violazione del dovere di motivazione deve ravvisarsi non solo nei casi di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico ma anche nei casi in cui l’esposizione della motivazione non sia idonea a rivelare la ratio decidendi, anche sotto l’aspetto del fatto, situazioni che si verificano nelle ipotesi di motivazione apparente, contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Alla stregua di tutto quanto sopra esposto deve affermarsi l’infondatezza del motivo di ricorso in esame, in quanto nella specie oggettivamente sussiste, dal punto di vista materiale e grafico, una motivazione della ordinanza impugnata, e tale motivazione – in rapporto alle caratteristiche del provvedimento in esame – non risulta di per sè illogica, contraddittoria o perplessa al punto di renderla incomprensibile.

Passando alla disamina dei motivi di ricorso proposti avverso la sentenza del Tribunale, il primo motivo, sebbene in rubrica denunzi la violazione degli artt. 2697 e 1494 c.c., per avere il giudice di primo grado ritenuto provata l’esistenza del nesso causale tra la fornitura di mangime e la morte di alcuni capi, mira in sostanza a sindacare l’accertamento in concreto dei fatti così come operato dal giudice di merito.

A tal fine deve ricordarsi che, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 25 gennaio 2012 n. 1028) l’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (conf. ex multis Cass. 23 febbraio 2006 n. 4009, secondo cui la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico; Cass. 5 aprile 2005 n. 7086; Cass. 16 maggio 2003 n. 7637; Cass. 23 luglio 2003 n. 11453).

Peraltro, la novella di cui all’art. 348 ter c.p.c., e la sua conseguente applicabilità alla fattispecie, implica altresì che non possa denunziarsi il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’abrogata previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nè tantomeno il vizio di omessa disamina di un fatto decisivo alla luce della nuova disposizione normativa.

Nè appare in ogni caso prospettabile la violazione dell’art. 2697 c.c., che ricorre se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, laddove la sentenza impugnata, oltre ad avere fatto corretta applicazione dei principi ricavabili dall’intervento delle Sezioni Unite, in tema di onere della prova dell’inadempimento (Cass. S.U. n. 13533/2001, e con specifico riferimento all’ipotesi di vizi della cosa venduta, Cass. n. 20110/2013), ha in ogni caso ritenuto che fosse stata offerta la prova in concreto sia dell’esistenza dei vizi che della loro idoneità a cagionare il decesso di alcuni capi di bestiame (senza quindi fare ricorso alla regola di cui all’art. 2697 c.c.).

Analoghe considerazioni valgono quanto al secondo motivo di ricorso che sebbene formalmente lamenti la violazione dell’art. 116 c.p.c., si sostanzia nella richiesta di un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, richiesta la cui inaccoglibilità in sede di legittimità risulta vieppiù confermata dalla novella del 2012.

Quanto al terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per essere stata accolta la domanda risarcitoria, formulata in comparsa di risposta in relazione al decesso di sette tori, per la morte di sei vitelloni, come appunto ritenuto dal giudice di primo grado, ad avviso del Collegio è palese la sua infondatezza, fondandosi unicamente sulla sottolineatura di una differenza terminologica, laddove, anche a voler ravvisare un’imprecisione nell’utilizzo dei due termini in esame, appare indiscutibile che il danno richiesto si correli alla perdita, per effetto dei vizi del mangime, di esemplari della razza bovina di sesso maschile, il che impedisce di ravvisare il vizio della non corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Infine il quarto motivo appare del pari infondato, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte con la pronuncia n. 13195/2014, puntualmente richiamata in motivazione, per effetto della quale deve ritenersi che il danno subito dall’allevatore, acquirente del mangime, e rappresentato dalla morte degli animali, è immediato ed insito nell’adempimento contrattuale, risultando quindi applicabile il comma 1 di cui all’art. 1494 c.c., principio al quale si ritiene doversi assicurare continuità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nulla per le spese in quanto l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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