Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17023 del 09/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 17023 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso 1174-2012 proposto da:
ALESSANDRO MARCHETTI quale difensore di LUFINO GENNARO
(LENGNR33P30F839H) elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PAOLO EMILIO 71;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580;
– intimato –
2012
8465
avverso la sentenza n. 22051/2011 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE del 30.9.2011, depositata il 24/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/11/2012 dal Presidente Relatore Dott.
GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Data pubblicazione: 09/07/2013
Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.
R.g. 1174/2012
Fatto e diritto
L’avv. Alessandro Marchetti difensore di Gennaro Lufino
chiede la correzione dell’omissione materiale della
delle spese in suo favore.
L’istanza è ammissibile e fondata.
P.Q.M.
Dispone che nel dispositivo della sentenza n. 22051E25112011
dopo le parole “accessori di legge” siano inserite le parole
“da distrarsi in favore dell’avv. Alessandro Marchetti, che
si è dichiarato antistatario”.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2012 nella c mera di consiglio
della sesta sezione civile – prima sezione
Il Presidente est.
sentenza n. 22051/2011 per non avere disposto la distrazione