Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17022 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 20/07/2010), n.17022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del GIP Tribunale di LA SPEZIA decisa il 12

giugno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per

l’inammissibilita’ del ricorso, con possibilita’ di rimessione in

termini.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza depositata il 12 giugno 2008, comunicata il 13 giugno 2008, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta di liquidazione dei compensi spettanti al custode di cose sequestrate nell’ambito di un procedimento penale, conclusosi con decreto di archiviazione emesso dal GIP;

che il ricorso non e’ stato notificato ad alcuno ed e’ stato depositato nella cancelleria del giudice a quo.

Considerato che il ricorso, pur se relativo alla liquidazione delle spese in favore del custode di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale introduce una questione di competenza, essendosi ritenuto dal GIP che competente a disporre la liquidazione sia, a seguito dell’archiviazione del procedimento, il Procuratore della Repubblica, laddove questi ritiene che la competenza spetti comunque al GIP;

che, pertanto, si rende necessario disporre la trasmissione degli atti al Primo Presidente perche’ valuti l’opportunita’ dell’assegnazione del ricorso alle sezioni penali della Corte.

PQM

LA CORTE dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente perche’ valuti l’opportunita’ dell’assegnazione del ricorso alle sezioni penali della Corte, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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