Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17022 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 07/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13355/201V proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici è domiciliata in

Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente – controricorrente incidentale –

contro

C.E. (C.F.: (OMISSIS)), nata a Caserta l'(OMISSIS) e

residente in (OMISSIS), quale erede di G.L., nata a

Napoli il (OMISSIS) ed ivi deceduta il (OMISSIS), nonchè in

proprio, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avv. Carmine De Dominicis (C.F.:

DDMCMN48R14F8390) del foro di Napoli ed elettivamente domiciliata

presso il suo studio, in Napoli alla Via Duomo n. 266;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 11261/15/2016 emessa dalla CTR Campania in

data 14/12/2016 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea

Penta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Caserta proponeva appello avverso la sentenza n. 8065/15/15, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta aveva annullato l’avviso di liquidazione opposto da C.E., quale erede di G.L.. Tale avviso di liquidazione era relativo all’omesso pagamento dell’imposta di registro ed oneri accessori, dovuti a seguito di sentenza civile n. 66/2012, emessa dal Tribunale sezione di Marcianise, per un importo complessivo di Euro 8.798,25. La contribuente eccepiva di aver già pagato le imposte di trasferimento, sicchè l’avviso impugnato conteneva, a suo dire, una duplicazione di imposta, già versata a seguito di trasferimento dei beni per atto rogato in data 15/12/2014. I giudici di prime cure rilevavano come, a fronte di tali eccezioni, nulla aveva opposto l’Ufficio impositore, che era rimasto contumace.

Nell’atto di appello, l’Agenzia delle Entrate criticava l’impugnata sentenza, in quanto dalla contumacia del convenuto nessuna deduzione era possibile svolgere in relazione all’onere della prova, spettando all’attore dimostrare la fondatezza della propria pretesa. L’A.F. rilevava altresì come nella fattispecie in esame l’Ufficio avesse legittimamente operato richiedendo l’imposta di registro a seguito della sentenza n. 66/2012 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione di Marcianise, avente ad oggetto la divisione e cessione in virtù di scioglimento di comunione ereditaria, e ciò ai sensi del Testo Unico D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37. Rappresentava, peraltro, come alcuna duplicazione si fosse verificata nella fattispecie in esame, perchè la sentenza tassata era precedente al negozio di vendita a transazione rogato dal notaio B. di Napoli del 5/12/2014, esecutivo della sentenza medesima.

Si costituiva la contribuente C.E., la quale nelle controdeduzioni evidenziava che dalla contumacia dell’A.F. in primo grado i giudici avevano semplicemente dedotto che l’Ufficio impositore non aveva fornito la prova, il cui onere ad esso incombeva, della legittimità della pretesa erariale azionata; nel merito, ribadiva che la sentenza del Tribunale sez. di Marcianise aveva disposto la divisione tra gli eredi subordinandola al pagamento dei conguagli, di talchè per eseguire tale sentenza era stato necessario procedere ad un atto di vendita e transazione successivamente rogato da Notaio B. e per il quale erano state pagate le tasse di registro proporzionali al valore dei beni. Di conseguenza, la sentenza che aveva sancito la divisione ereditaria non era immediatamente esecutiva, in quanto disponeva sì la divisione, ma la condizionava all’avvenuto pagamento dei conguagli nella stessa stabiliti; la pronuncia, pertanto, era soggetta alla imposta di registro a tassa fissa di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 1, e non, come invece ritenuto dall’ente accertatore, in maniera proporzionale D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 27, comma 3. Secondo il contribuente appellato, infatti, ragionando diversamente, si sarebbe arrivati all’assurdo di dover pagare due volte la stessa imposta per un unico trasferimento, essendo l’atto per notaio B. necessario all’avveramento della condizione posta in sentenza.

Con sentenza del 14.12.2016, la CTR Campania rigettava l’appello, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) premesso che la disputa riguardava la qualificazione della condizione posta in sentenza, ed in particolare se trattavasi di condizione meramente potestativa ovvero di condizione potestativa tout court, nella fattispecie in esame la sentenza aveva sancito una divisione ereditaria con attribuzione ad alcuni coeredi dell’intero cespite immobiliare caduto in successione alla condizione del pagamento dei conguagli relativi al valore dell’intero complesso immobiliare, dei frutti e degli interessi in favore degli altri coeredi;

2) si trattava, pertanto, di una condizione potestativa, ma non meramente potestativa, in quanto, seppur subordinata alla volontà della parte, tuttavia tale volontà non poteva ritenersi identificabile con il mero arbitrio, essendo, invece, soggetta a valutazioni di interesse e di convenienza, in quanto il valore dei beni e dei frutti, e, quindi, dei conguagli da versare ai coeredi, era stato valutato dal giudice sulla scorta di una consulenza tecnica che avrebbe potuto non essere corrispondente alle legittime valutazioni ed aspettative della parte cui i beni erano stati attribuiti;

3) trattandosi, dunque, di una condizione potestativa e non meramente potestativa, nella fattispecie non era applicabile alla sentenza la tassa di registro in misura proporzionale, come richiesto, invece, dall’Ufficio impostore.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo.

C.E. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, fondato su un solo motivo.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoriaò illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR qualificato come condizione potestativa, anzichè meramente potestativa, la previsione del pagamento dei conguagli finalizzati ad ottenere la piena proprietà dei cespiti immobiliari oggetto di divisione.

2. Il motivo del ricorso principale è fondato.

Preliminarmente, lo stesso è ammissibile.

Invero, solo qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa.

Essendo, invece, nel caso di specie, la questione della natura di condizione meramente potestativa del pagamento dei conguagli (disposto con la sentenza di divisione del compendio ereditario) ampiamente analizzata nella sentenza qui impugnata, sarebbe stato onere della resistente documentare, attraverso la trascrizione dell’avverso atto di appello, che la stessa non era stata tempestivamente sollevata. Viceversa, la contribuente si è limitata a trascrivere la sentenza di primo grado (cfr. pagg. 29-30 del controricorso). Invero, così come, allorquando non ve ne è menzione nella sentenza impugnata, si presume, sia pure iuris tantum, che la questione sia nuova, nell’opposta ipotesi deve presumersi che il profilo sia stato tempestivamente sollevato, dovendo, per l’effetto, la controparte dimostrare il contrario.

2.1. Passando all’analisi della doglianza, in tema d’imposta di registro, la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, atteso che l’adempimento di tale prestazione, con cui si persegue l’obiettivo di perequare il valore delle rispettive quote, non ne costituisce condizione di efficacia (Sez. 5, Sentenza n. 23043 del 11/11/2016).

I due orientamenti giurisprudenziali menzionati nella sentenza della CTR riguardano una fattispecie affatto diversa da quella per cui è causa, ove si tratta di sentenza che ha disposto la divisione, e non di sentenza che tiene luogo del contratto definitivo in caso di preliminare non adempiuto. La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l’obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell’ambito dell’attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l’adempimento di tale obbligo – al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 c.c. per l’adempimento in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e, se non avviene, determina l’inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) – non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni (cfr. Cass. n. 22833 del 24/10/2006). Ne consegue che, non costituendo il pagamento del conguaglio condizione, tantomeno meramente potestativa, di efficacia della sentenza di divisione, essa va assoggettata alla imposta proporzionale di registro, ipotecaria e di trascrizione.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la resistente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non aver la CTR considerato che gli assegnatari acquirenti, con l’atto per notaio B. del 15.12.2014, avevano già corrisposto l’imposta proporzionale sul fabbricato assegnato e trasferito loro ex art. 720 c.c..

3.1. Il motivo è infondato.

Invero, per quanto la CTR abbia omesso l’esame del profilo denunciato, effettivamente dedotto in giudizio, il relativo fatto non può dirsi ‘decisivò ai fini di causa, dal momento che oggetto di lite è la tassazione della sentenza, là dove la duplicazione si sarebbe verificata su un diverso e successivo atto notarile che le parti hanno discrezionalmente disposto, ma che non sarebbe stato necessario in sede di puntuale attuazione della sentenza stessa.

In quest’ottica, sebbene duplici siano stati gli atti soggetti a registrazione, non si è al cospetto di una doppia imposizione dello stesso atto (la sentenza).

4. Il ricorso principale va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, laddove quello condizionato non è meritevole di accoglimento. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare l’originario ricorso della contribuente.

Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’avvenuto consolidamento dell’orientamento di questa Corte sulla questione principale in epoca pressochè contestuale al deposito della sentenza emessa dalla CTR, per compensare integralmente le spese relative ai gradi merito, laddove quelle concernenti il presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;

– compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna la resistente al rimborso di quelle concernenti il presente grado di giudizio, che liquida in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito;

– dichiara la parte ricorrente incidentale tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 7 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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