Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17022 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 13/08/2020), n.17022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6146/2016 promosso da:

Herambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Ortigara 3, presso lo studio

dell’avv. Michele Aureli, che la rappresenta e difende unitamente

all’avv. Federico Fonzi in virtù di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1637/01/15 della CTR dell’Emilia Romagna,

depositata il 27/07/15;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1637/01/15, depositata il 27/07/2015, la CTR dell’Emilia Romagna, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha rigettato il ricorso originariamente proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento catastale, adottato in difformità rispetto alla dichiarazione DOCFA di nuovo accatastamento, riguardante un complesso immobiliare, costituente un impianto di compostaggio di rifiuti, censito dall’Amministrazione in categoria D/8, invece che in categoria E/9 (sia pure mantenendo invariata la rendita).

Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di impugnazione.

L’intimata ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla doglianza della contribuente relativa al dedotto difetto di motivazione dell’atto impugnato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 5 e 6, del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6 e della L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice di appello erroneamente escluso il classamento del complesso immobiliare in questione nella categoria E/9, trattandosi di bene destinato a soddisfare esigenze pubbliche, avente una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, che non permettere l’inserimento del bene in categorie ordinarie o speciali, esulando da una mera logica di commercio e di produzione industriale.

3. Prima di esaminare il primo motivo di ricorso, occorre fare alcune precisazioni.

Com’è noto, questa Corte ha più volte affermato che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, il giudice di legittimità può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (v. Cass., Sez. 2, n. 2313 del 01/02/2010; Cass., Sez. 5, n. 24914 del 25/11/2011; Cass., Sez. 6-5, n. 5729 del 11/04/2012; Cass., Sez. 5, n. 16171 del 2017; Cass., Sez. 5, n. 9693 del 2018).

Nel caso di specie, si verifica proprio tale evenienza, tenuto conto che, come di seguito illustrato, la CTR non ha adottato una espressa statuizione con riferimento al dedotto vizio di motivazione, i(quale tuttavia, in base a quando emerge dagli atti senza che sia necessario alcun accertamento in fatto, deve ritenersi inesistente.

4. Il primo motivo di ricorso deve dunque essere respinto.

Com’è noto, il vizio d’omessa pronuncia non è configurabile in tutti i casi in cui il giudice non statuisca su una domanda o su una eccezione della parte, ma soltanto quando manca completamente una provvedimento del giudice su una questione dedotta in giudizio, che è indispensabile per la soluzione del caso concreto (v., da ultimo, Sez. L, n. 1360 del 26/01/2016).

Nel caso di specie, il giudice di primo grado non ha statuito sul motivo di impugnazione, relativo al prospettato vizio di motivazione dell’atto impugnato, ritenendolo evidentemente assorbito, perchè superfluo, nella decisione adottata sulla categoria catastale assegnata, ove la contribuente è risultata vittoriosa. A seguito della proposizione dell’appello da parte dell’Agenzia delle entrate, la contribuente risulta avere riproposto la sopra menzionata censura, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 (che riproduce l’art. 346 c.p.c.), ma neppure in quell’occasione risulta essere stata esaminata dal giudice, che però, accogliendo l’appello, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente.

La mancata statuizione su tale censura, relativa alla dedotta mancanza di motivazione dell’atto impugnato, integra pertanto un’omessa pronuncia, perchè verte su una questione che, se decisa avrebbe potuto incidere sull’esito del giudizio.

Si deve tuttavia rilevare che, in materia di accertamento catastale, questa Corte ha più volte, e condivisibilmente, affermato che, nel caso in cui l’accertamento consegua a un’iniziativa del contribuente, che abbia avviato la cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita (e della correlata rendita), se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica, riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e l’Amministrazione deve specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (v. tra le tante Cass., Sez. 5, n. 30166 del 20/11/2019; Cass., Sez. 5, n. 31809 del 07/12/2018; Cass., Sez. 5, n. 12777 del 23/05/2018).

Nel ricorso per cassazione è specificamente richiamato l’avviso di accertamento e l’allegata relazione di stima, depositati insieme al ricorso stesso, dei quali sono riportati alcuni estratti e che, in virtù del rinvio operato, possono in questa sede essere esaminati (v. in particolare pp. 8-9, 32 del ricorso).

Proprio la relazione di stima, come sopra puntualmente richiamata, nella parte dedicata ai ‘Dati di consistenzà, ha precisato che tali dati, come pure le caratteristiche costruttive, sono desunti dalla documentazione allegata alla denuncia di accatastamento della contribuente ed è aggiunto quanto segue: “Complesso immobiliare destinato principalmente a: DISCARICA” (doc. a, richiamato nel ricorso per cassazione e ad esso allegato).

E’ pertanto evidente che, nella specie, la riconduzione del compendio immobiliare in questione all’una o all’altra categoria non è conseguente ad un’individuazione in fatto di caratteristiche diverse da quelle evidenziate dalla contribuente, ma soltanto ad una diversa valutazione tecnica delle stesse, riassunte nella destinazione principale a discarica.

Peraltro, nella sentenza della CTR si legge che l’unità immobiliare consiste in un impianto di compostaggio e fa parte del centro integrato rifiuti, nel quale è compreso anche un impianto di selezione della frazione secca dei rifiuti, una palazzina ufficio, una discarica per rifiuti urbani e speciali assimilabili ad un impianto di trattamento e riciclo degli inerti (v. p. 2 della sentenza impugnata).

Tale descrizione non è, in fatto, contestata dalla contribuente, che, anzi, nel ricorso per cassazione, rinvia ad essa, ritenendo errata solo la riconduzione ad una categoria catastale diversa da quella indicata (p. 13 del ricorso).

In conclusione, la riconduzione del compendio immobiliare ad una categoria piuttosto che ad un’altra, sulla base degli stessi dati di consistenza e le stesse caratteristiche costruttive fornite dalla contribuente, non richiede una motivazione ulteriore rispetto a quella nella specie fornita, essendo frutto di una mera valutazione tecnica, ove l’Amministrazione ha dato rilievo alla principale destinazione a discarica dei beni.

Ovviamente la correttezza o meno di tale valutazione può essere censurata (v. infra il secondo motivo di impugnazione), ma gli elementi forniti, e sopra riportati, integrano i requisiti di validità dell’atto impugnato richiesti dalla L. n. 212 del 2000, art. 7.

5. Il secondo motivo d’impugnazione è infondato.

Si deve precisare che la materia del contendere s’incentra sulla contestata mancata attribuzione della categoria E/9 a un complesso immobiliare, le cui caratteristiche è incontestato che siano quelle descritte nella sentenza impugnata.

Come sopra anticipato, si tratta, in particolare, di un impianto di compostaggio che fa parte di un centro integrato rifiuti, nel quale è compreso anche un impianto di selezione della frazione secca dei rifiuti, una palazzina ufficio, una discarica per rifiuti urbani e speciali assimilabili a un impianto di trattamento e riciclo degli inerti.

Com’è noto, ad ogni fabbricato censito nel Catasto è attribuita una categoria catastale, ovvero una tipologia, che è posta alla base della determinazione della rendita.

Le categorie sono state introdotte con R.D.L. n. 652 del 1939 (cd. legge catastale), che ha riformato la disciplina relativa al catasto, istituendo il catasto dei fabbricati, a cui poi è seguito il D.P.R. n. 1142 del 1949 (cd. regolamento catastale).

In particolare, il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 8 (come modificato dalla L. n. 427 del 1989) ha stabilito che “1. Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni intrinseche ed estrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi. 2. Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento.”

Il medesimo R.D.L., successivo art. 10 (come modificato dal D.Lgs. n. 514 del 1948) ha poi precisato che, per le unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui alla L. n. 1231 del 1936, art. 28, costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale, e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità, aggiungendo che egualmente si procede alla stima diretta per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche.

In via generale, il legislatore non ha posto specifiche indicazioni sulle caratteristiche delle singole categorie e classi catastali, lasciando tale compito all’Amministrazione (v., la Circolare n. 5/1992 del Ministero delle finanze), recando solo in alcuni casi disposizioni di dettaglio.

L’Amministrazione ha quindi individuato gruppi catastali ordinari (gruppo A, B, C), speciali (gruppo D) e particolari (gruppo E).

Proprio con riferimento al gruppo E, il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 40-43, conv. con modif. in L. n. 286 del 2006, ha stabilito quanto segue: “40. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. 41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto….omissis… 42. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonchè gli oneri di cui al comma 41. 43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1 gennaio 2007”.

Al gruppo E vanno ricondotti quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc..) che hanno con una marcata caratterizzazione, tant’è che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), ha espressamente stabilito che tali beni (o meglio, gli immobili classificati o classificabili in tale categoria) devono essere esenti dal pagamento dell’ICI.

Si tratta delle seguenti categorie di beni:

E/1 – Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei; stazioni per metropolitane; stazioni per ferrovie; impianti di risalita in genere.

E/2 – Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.

E/3 – Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche.

E/4 – Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili.

E/5 – Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.

E/6 – Fari, semafori, torri per rendere pubblico l’uso dell’orologio.

E/7 – Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti.

E/8 – Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.

E/9 – Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

Questa Corte si è pronunciata più volte sulla portata del D.L. cit., art. 2, comma 40, in rapporto alla categoria E/9, evidenziando che quest’ultima categoria è residuale, prevista unicamente per immobili aventi una funzione pubblica incompatibile con quella commerciale, beni extra commercium, improduttivi di reddito e non tassabili, che non possono essere ricompresi nelle altre categorie catastali sub E (così, da ultimo, Cass., Sez. 5, n. 29381 del 13/11/2019, con riferimento ad un immobile “fieristico”).

Proprio con riferimento ad una discarica pubblica, oggetto di sfruttamento economico per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas, la S.C. ha ribadito che la categoria E viene riservata agli immobili sostanzialmente incommerciabili e privi di autonoma redditività (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc…), ritenendo che il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conv. con modif. in L. n. 286 del 2006, sopra riportato, ha instaurato una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, dall’altro (così Cass., Sez. 5, n. 12741 del 23/05/2018).

Lo stesso principio è stato enunciato in tema di impianti eolici (Cass., Sez. 5, n. 24815 del 2014 e Cass., sez. 5, n. 4028 del 2012).

Nè assume rilievo il fatto che l’attività di gestione dei rifiuti, come pure stabilito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 177, comma 22, costituisca attività di pubblico interesse, posto che l’interesse generale allo svolgimento dell’attività non esclude che quest’ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali, siccome possibili dalle caratteristiche intrinseche dell’unità immobiliare (così ancora Cass., Sez. 5, n. 12741 del 2018).

E’ pertanto infondata la censura posta nei confronti della sentenza, nella parte in cui quest’ultima evidenzia la riconduzione dell’immobile in questione al gruppo D, stante l’esistenza di impianti e di una palazzina di uffici, destinati a speciali esigenze di un’attività commerciale peculiare, che rende tali beni non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni (categoria D/8).

Come sopra evidenziato, il fatto che si tratti di complesso immobiliare destinato all’attività compostaggio di rifiuti, come tale di sicuro interesse generale, non esclude il compimento ivi di attività commerciale, che, in quanto tale, di per sè, impedisce, in virtù del D.L. cit., art. 2, comma 40, l’attribuzione della categoria E/9.

6. In conclusione, rigettato il ricorso, la statuizione sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, art. 1, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, sostenute dall’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 3.000,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito;

– dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, art. 1, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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