Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17022 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/08/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 11/08/2016), n.17022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CRRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20166-2012 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO AUBRY

5, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO TORRE, che lo rappresenta

e difende unitamente a se stesso;

– ricorrente –

contro

COMUNE VERONA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA

FARNESINA 155, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI

ROBERTO CAINERI, FULVIA SQUADRONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1183/2012 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 01/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità,

manifesta infondatezza del ricorso; condanna aggravata alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6 aprile 2011 V.M. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Verona che aveva compensato le spese di lite nel giudizio di opposizione da lui proposto avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) della Polizia municipale di Verona: giudizio conclusosi con l’annullamento del predetto verbale. L’infrazione contestata consisteva nel parcheggio di una autovettura a meno di 5 metri da una intersezione, giusta l’art. 158 C.d.S.. L’impugnazione aveva ovviamente ad oggetto la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite.

In fase di gravame si costituiva il Comune di Verona il quale proponeva appello incidentale avverso la pronuncia di accoglimento dell’opposizione: assumeva che erroneamente il giudice di prime cure aveva escluso che l’area prossima al luogo in cui era stata parcheggiata l’autovettura fosse riconducibile alla nozione di intersezione.

Il Tribunale di Verona, con sentenza depositata il 1 giugno 2012, accoglieva l’appello incidentale e, in totale riforma della sentenza gravata, rigettava l’opposizione, condannando l’appellante principale al pagamento delle spese del giudizio di appello. Rilevava che, a mente dell’art. 3 C.d.S., per area di intersezione doveva intendersi la parte dell’intersezione a raso nella quale si intersecano due o più correnti di traffico e che, quindi, non era necessario verificare se l’intersezione fosse generata dall’incontro di strade pubbliche, rilevando, piuttosto, il positivo riscontro di come quell’area generasse, in quanto tale, una lecita corrente di traffico. Quesito, questo, cui il Tribunale dava responso di segno affermativo osservando come veniva in questione, nella fattispecie, un’area pubblica immediatamente antistante l’entrata e l’uscita del locale parcheggio pubblico comunale. Lo stesso Tribunale rilevava, poi, che ai fini della validità dell’accertamento non era necessario che nel verbale fosse indicato il numero civico in corrispondenza del quale era stata posta in atto la violazione, essendo sufficiente l’indicazione dell’area interessata alla sosta.

Contro detta sentenza ricorre per cassazione V.M. con una impugnazione che si articola in otto motivi. Resiste con controricorso il Comune di Verona.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo invoca l’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione agli artt. 100, 329, 339 e 343 c.p.c.. Lamenta in sostanza il ricorrente che l’Amministrazione non aveva facoltà di proporre appello incidentale per carenza di interesse, non avendo formulato alcuna domanda nel giudizio di primo grado. Osserva, in proposito, che nel giudizio avanti al Giudice di pace il Comune non si era costituito col deposito di comparsa di risposta: atto, questo, con cui il convenuto deve prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulando, infine, le conclusioni.

La censura non ha fondamento.

Se è vero che nel giudizio di opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 23 la facoltà, da parte dell’autorità, di stare in giudizio personalmente o a mezzo di un funzionario appositamente delegato non esclude che dette persone debbano costituirsi in giudizio secondo la normativa generale del codice di rito civile (come ritenuto in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione da Cass. 28 febbraio 1996, n. 1572), ciò non significa che l’irregolarità della costituzione, rilevata dal Tribunale in seconde cure, precluda alla stessa autorità la proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo, attraverso l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, è denunciata la violazione dell’art. 345 c.p.c.. Osserva il ricorrente che la controparte, in fase di appello, aveva prodotto alcune fotografie del luogo interessato alla sosta vietata a lui contestata e che egli aveva eccepito l’inammissibilità della predetta produzione documentale facendo valere quanto disposto dall’art. 345 c.p.c..

Il motivo non merita accoglimento.

Prevede l’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo ratione temporis applicabile alla presente causa, e anteriore alle modifiche ad esso apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova, nè possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Le Sezioni Unite hanno puntualizzato, al riguardo, che le prove “indispensabili”, che il collegio è abilitato ad ammettere, nonostante le già verificate preclusioni, sono quelle che esso ritenga – nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite suscettibili di una influenza causale più incisiva rispetto all’incidenza che le prove, definite come “rilevanti” dall’art. 184, comma 1 (nella versione anteriore alla modifica introdotta dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005) e dall’art. 420 c.p.c., comma 1, hanno sulla decisione finale della controversia: prove che, proprio perchè “indispensabili”, sono capaci di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado. E’ stato infatti sottolineato che risponde a razionalità che le esigenze di speditezza, cui è improntato il rito ordinario dopo la novella del 1990, possano subire in sede di gravame, pure cioè in uno stato avanzato dell’intero iter processuale, un parziale ridimensionamento proprio perchè si è in presenza di prove che, per il loro spessore, sono idonee a fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale, restando di contro salva in tutti i restanti casi l’ultrattività delle preclusioni già verificatesi in primo grado.

Coerentemente a tali indicazioni la Corte ha in più occasioni ribadito che l’art. 345 c.p.c., comma 3 fa salva l’ammissibilità delle prove e la produzione di documenti che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perchè dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia (tra le più recenti: Cass. 31 agosto 2015, n. 17341; Cass. 23 luglio 2014, n. 16745; Cass. 27 agosto 2013, n. 19608).

Ciò è quanto è accaduto nel giudizio avanti al Tribunale, in cui il giudice dell’impugnazione ha ritenuto che la produzione fotografica di cui trattasi consentisse una puntuale verifica del luogo oggetto della contestazione al fine di verificare se l’area menzionata nel verbale di accertamento potesse qualificarsi come intersezione.

Con il terzo motivo si richiama l’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 345 c.p.c. e L. n. 689 del 1981, art. 23. L’istante osserva che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il giudice di pace può disporre anche d’ufficio i mezzi di prova che ritiene necessari e disporre la citazione di testimoni: sicchè l’accertamento probatorio, sia documentale che testimoniale, ben avrebbe potuto essere disposto su iniziativa del giudice di primo grado. Non appariva quindi giustificata l’affermazione secondo cui la produzione documentale, che si era attuata in fase di appello, fosse indispensabile ai fini del decidere. Lamenta, quindi, che il giudice d’appello non può sopperire alla negligenza della parte, nè acquisire documenti che il giudice di prime cure abbia ritenuto di non assumere.

La censura non ha consistenza.

Non si vede per quale ragione il mancato esercizio, in primo grado, dei poteri ufficiosi di cui dispone il giudice di pace a norma della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6 precluda al tribunale, nella fase di appello, di ammettere la produzione di documenti ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, giusta il cit. art. 345 c.p.c., comma 3.

Il quarto motivo è sempre fondato sull’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e reca il richiamo degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2712 c.c.. Il ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia valorizzato la suddetta produzione fotografica ritenendo che l’attitudine rappresentativa della stessa non fosse stata contestata dall’appellante, laddove, invece, una contestazione della produzione documentale “sia nella provenienza che nel merito” era stata sollevata all’udienza del 14 luglio 2011 per essere poi ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, avendo riguardo sia alla “forma” che alla “sostanza”.

Nemmeno tale motivo è fondato.

L’odierno ricorrente si è limitato a formulare generiche contestazioni nei confronti della nominata documentazione fotografica, laddove in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. rileva il disconoscimento della conformità delle cose e dei fatti rappresentati alla loro riproduzione: tale disconoscimento, che fa perdere alla riproduzione stessa il valore di prova, deve poi essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 28 gennaio 2011, n. 2117; Cass. 3 luglio 2001, n. 8998).

Il quinto motivo è rubricato come violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione all’art. 132 c.p.c., artt. 200 e 201 C.d.S. e art. 383 reg. C.d.S.. Ricorda il ricorrente che nel ricorso in opposizione avanti al Giudice di pace aveva contestato l’illegittimità del verbale sul presupposto che non gli era stato consentito di svolgere alcuna adeguata difesa mancando nel verbale l’indicazione del luogo ove l’autovettura era posizionata. Nel predetto verbale era infatti solo riportata la distanza della vettura in sosta dall’area di intersezione, “a meno di metri 5”.

Il Tribunale aveva di contro sostenuto non essere necessario che il verbale riportasse l’indicazione del numero civico in corrispondenza del quale era avvenuta la sosta. Nella fattispecie, poi, non era provato se “tale area di intersezione esistesse solamente in una delle due situazioni di svolta sulla via Battisti o di entrambe”.

Il motivo non ha fondamento.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione della infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell’art. 201 C.d.S., come ribadito dall’art. 383 reg. esec. C.d.S., comma 1, con riguardo al “giorno, ora e località”, prescrizioni dirette entrambe a garantire l’esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore: ove sia stata indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l’infrazione (Cass. 29 aprile 2005, n. 8939; cfr. pure, da ultimo, Cass. 10 giugno 2014, n. 13037): infatti, poichè l’infrazione deve essere contestata in breve periodo di tempo, entro il quale può aversi ancora un collegamento mnemonico con il fatto ascritto, il soggetto è in grado, anche con la semplice indicazione della via, di sostenere e provare che la sua vettura non si trovava affatto in detta località, ovvero che si trovava in un settore nel quale non vigeva il divieto contestato, con conseguente tutela del suo diritto di difesa (Cass. 28 settembre 2006, n. 21058).

Non appare poi concludente la deduzione della mancata prova quanto al fatto che l’area di intersezione “esistesse solamente in una delle situazioni di svolta sulla via Battisti o di entrambe”, visto che il ricorrente con tale, non chiara, affermazione, non deduce l’esistenza di alcuna situazione che escluda la propria responsabilità per la contestata violazione dell’art. 158 C.d.S., lett. f).

Il sesto motivo richiama l’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 in relazione agli artt. 158 e 3 C.d.S.. In sintesi, rileva il ricorrente che il giudice d’appello non aveva indicato in quale corrente di traffico, se veicolare o pedonale, fosse inserita l’intersezione e come si sviluppasse la direzione delle due o più correnti di traffico; lamenta altresì che il Tribunale non aveva precisato l’indicazione contenuta nel verbale opposto ove si leggeva: “sostava in prossimità dell’area di intersezione (a meno di 5 metri)”.

Nemmeno sul punto la sentenza merita cassazione.

Il Tribunale ha accertato che la sosta ha avuto luogo in prossimità della confluenza di diverse correnti di traffico: circostanza, questa, idonea in sè – a dar conto del fatto che la vettura parcheggiata si trovasse nelle vicinanze di una intersezione. E’ poi evidente che il giudice del gravame abbia fatto riferimento al traffico veicolare, dal momento che l’area dell’incrocio in questione – secondo quanto precisato in sentenza – era generata dalla confluenza della via pubblica col tratto stradale che consentiva l’accesso al parcheggio pubblico comunale, o l’uscita da esso. Va infine osservato, quanto alla distanza del veicolo dalla intersezione, che correttamente il Tribunale ha rilevato come la contestazione dell’accertamento contenuto del verbale, secondo cui la sosta era stata posta in atto a meno di cinque metri dall’angolo delle strade, era inammissibile in assenza di querela di falso.

Col settimo motivo sono fatte valere censure ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 in relazione all’art. 597 C.d.S. e L. n. 689 del 1981, art. 23. Il Tribunale ricorda il ricorrente – aveva osservato come non era stata proposta querela di falso idonea a intaccare il valore probatorio dell’accertamento compiuto dagli agenti del traffico e risultante dal verbale impugnato; di contro nelle note conclusive del 10 giugno 2010, avanti al Giudice di pace, V. aveva dedotto di vedersi costretto a proporre querela di falso, volendo contestare che il concetto giuridico di intersezione potesse essere applicato all’immissione tra la via (OMISSIS): sicchè, in definitiva, il giudice di appello non aveva tenuto conto delle carenze contenute nell’appellata sentenza, e ciò costituiva violazione tale da configurare la nullità dell’intero procedimento.

La censura va disattesa.

L’affermazione del Tribunale relativa alla querela di falso concerne il dato della distanza del veicolo dall’area dell’incrocio. La querela di falso cui allude il ricorrente ha invece ad oggetto la qualificazione come intersezione dell’area stradale di confluenza della via (OMISSIS). Ora, a prescindere dal fatto che detta querela risulterebbe proposta tardivamente, nelle note conclusionali in primo grado – e quindi dopo la precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. 1 febbraio 2016, n. 1870), in uno scritto che, avendo semplice scopo illustrativo, non sarebbe deputato a contenerla (cfr. Cass. 25 luglio 2013, n. 18069, in tema di comparsa conclusionale) – e a prescindere pure dal fatto che la predetta querela non risulta riproposta in appello (dal momento che la sentenza non ne fa menzione, nè il ricorrente indica in quale atto abbia svolto una tale difesa nella fase di gravame), è facile osservare che il rimedio indicato non può essere diretto a contrastare l’accertamento relativo alla natura giuridica della area stradale che il Tribunale ha qualificato come intersezione.

L’ottavo motivo richiama l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 91 c.p.c. e al D.M. 8 aprile 2004, n. 127. La censura investe la liquidazione delle spese in favore del Comune, la quale – secondo l’istante – risultava essere errata, avendo riguardo sia ai diritti che agli onorari.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Il ricorrente, dopo aver rammentato che il Tribunale aveva liquidato Euro 610,00 per onorari, rileva che l’importo dovuto per tali compensi è ricompreso tra i limiti minimo e massimo della tariffa applicabile ratione temporis. Ebbene, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass. 22 giugno 2004, n. 11583; Cass. 23 maggio 2002, n. 7527).

Per quel che concerne i diritti di procuratore, avendo riguardo a quanto dedotto sul punto dalle parti (ricorso, controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c. del ricorrente), non trovano effettivamente riscontro quelli, comprensivi delle relative vacazioni, richiesti per due udienze ulteriori – nemmeno identificate attraverso la data in cui si sarebbero tenute – rispetto alle udienze del 14 luglio 2011 e del 31 maggio 2012 e quello per “ritiro foglio conclusioni avversarie”, che è assorbito dalla voce relativa all’esame delle conclusioni avversarie ed è riferito ad attività da svolgersi in udienza, mentre è dovuto il diritto per il ritiro delle note avversarie, siccome attuato al di fuori dall’udienza e rientrante nella tabella B relativa ai diritti di avvocato nei giudizi ordinari di cognizione innanzi ai giudici ordinari (voce 45) del D.M. 8 aprile 2004, n. 127.

L’ammontare dei diritti va quindi rideterminato in Euro 292,00.

In conclusione, va accolto per quanto di ragione l’ottavo motivo e la Corte, cassata la sentenza con riferimento alla censura da ultimo esaminata e decidendo nel merito, ridetermina l’importo dei diritti di avvocato in ragione di Euro 292,00 per diritti.

Le spese di giudizio fanno carico al ricorrente, avendo riguardo al complessivo esito del presente giudizio.

Non ricorrono le condizioni per la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c., richiesta dal Procuratore generale, dal momento che il ricorrente non è completamente soccombente.

PQM

LA CORTE

accoglie l’ottavo motivo di ricorso per quanto di ragione, rigetta gli altri e, decidendo nel merito, stabilisce l’ammontare dei diritti di procuratore liquidati nella sentenza impugnata in Euro 292,00; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 700,00 per compensi e Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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