Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17021 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 13/08/2020), n.17021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25478/2015 promosso da:

B.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Cagliari 14,

presso lo studio dell’avv. Angelo Caliendo, rappresentato e difeso

dall’avv. Elio R. P. Caruso in virtù di procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2833/39/15 della CTR della Campania,

depositata il 24/03/15;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2833/39/15 depositata il 24/03/15. la CTR di Napoli ha rigettato l’appello contro la sentenza di primo grado, con la quale era stato respinto il ricorso originariamente proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento catastale, adottato a seguito della presentazione della dichiarazione DOCFA, riguardante un immobile, accatastato in categoria A/2, in relazione al quale l’Amministrazione aveva operato un diverso classamento (classe 4, invece che classe 3) e una diversa rendita (Euro 1.420,26, invece che 849,57) rispetto a quanto indicato dal contribuente.

Avverso la sentenza di appello, quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi di impugnazione.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per avere la CTR escluso che l’atto impugnato fosse carente di motivazione, mentre invece, secondo il ricorrente, enunciava semplici dispositivi, generici e adattabili a qualsivoglia situazione, senza fare alcun riferimento a specifici dati fattuali e alle relative norme applicabili in grado di illustrare le ragioni che avevano determinato l’ufficio.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, oltre che del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per non avere la CTR rilevato l’illegittimo ricorso alla motivazione postuma dell’atto impugnato, operata dall’Ufficio, mediante il deposito di note illustrative nel corso del giudizio di primo grado, anche in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 11, conv. con modif. in L. n. 154 del 1988 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 75, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), in primo luogo, per non avere la CTR considerato gli elementi probatori offerti dal ricorrente (visure dei fabbricati posti sulla stessa strada di quello per cui è causa), valutando, ma erroneamente, gli elementi indicati dall’ufficio (elenco di immobili siti in strade diverse) e non tenendo conto delle particolari condizioni in cui era la strada d’indirizzo del bene, in secondo luogo, per non avere riscontrato che il calcolo dei vani utili era stato erroneamente effettuato, avendo la CTR ritenuto sussistente 10 vani mentre invece il corretto conteggio portava all’individuazione di 7 vani.

2. Si deve precisare che, sebbene nell’enunciazione del primo motivo di ricorso sia richiamato anche l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), tuttavia il vizio prospettato, come si evince dall’illustrazione della censura, è riconducibile soltanto alla ritenuta violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per mancato riconoscimento del dedotto vizio di motivazione dell’atto impugnato.

3. Il primo motivo è comunque infondato.

Com’è noto, in base alla L. n. 212 del 2000, art. 7, “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

Si deve tuttavia rilevare che, in materia di accertamento catastale, questa Corte ha più volte, e condivisibilmente, affermato che, nel caso in cui l’accertamento consegua a un’iniziativa del contribuente, che abbia avviato la cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita (e della correlata rendita), se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica, riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e l’Amministrazione deve specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (v. tra le tante Cass., Sez. 5, n. 30166 del 20/11/2019; Cass., Sez. 5, n. 31809 del 07/12/2018; Cass., Sez. 5, n. 12777 del 23/05/2018).

Pertanto, ove, come nel caso di specie, la rettifica abbia avuto ad oggetto soltanto l’attribuzione all’immobile di un maggior valore – espresso con l’attribuzione di una classe più elevata, correlata ad una rendita maggiore – per effetto di una diversa valutazione dei dati forniti, nessuna specifica motivazione deve ritenersi richiesta all’avviso di accertamento catastale, avendo l’Amministrazione utilizzato gli stessi dati forniti dal contribuente, anche se diversamente valutati.

4. La statuizione sul secondo motivo di ricorso è assorbita dal rigetto del primo, appena effettuata, essendo superfluo il suo esame, tenuto conto che si fonda sulla dedotta integrazione postuma della motivazione, che, come sopra illustrato, invece deve ritenersi sufficiente.

5. Anche con riferimento al terzo motivo di ricorso, si deve precisare che, sebbene nell’enunciazione della censura sia richiamato anche l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), tuttavia il vizio prospettato, come si evince da quanto riportato, è riconducibile al solo medesimo articolo, comma 5), essendo prospettata la mancata considerazione di alcuni aspetti di fatto e l’errata considerazione di altri.

6. Il motivo è inammissibile perche si sostanzia in una richiesta di una nuova valutazione degli elementi di fatto valutati dal giudice di merito.

Com’è noto, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (da ultimo, Cass. Sez. U, n. 34476 del 2019).

In particolare, la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), nel giudizio di cassazione, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (tra le tante, v. Sez. 1, n. 7972 del 2007).

Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto che il giudice di appello, in primo luogo, ha errato nel non dare rilievo alle visure prodotte dal ricorrente, mentre invece avrebbe dovuto considerare che le abitazioni rappresentate in tali visure, a differenza di quelle indicate dall’Ufficio, si trovavano nella stessa strada in cui era sito l’immobile per cui è causa, circostanza che influiva sulla valutazione, e, in secondo luogo, non aveva considerato che il calco dei vani del menzionato immobile era stato mal effettuato.

E’ evidente che la censura attiene alla valutazione degli elementi di prova offerti dalle parti, che non può essere in questa sede esaminata.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

La statuizione sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, art. 1, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, sostenute dall’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 2.600,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito;

– dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, art. 1, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

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