Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17021 del 11/08/2016
Cassazione civile sez. II, 11/08/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 11/08/2016), n.17021
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CRRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1950-2013 proposto da:
F.I., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
V.CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO IN PERSONA DEL Ministro P.T., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis e
PREFETTURA DI MILANO IN PERSONA DEL PREFETTO DI MILANO,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1372/2012 del TRIBUNALE di MONZA, depositata
il 24/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/05/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;
udito l’Avvocato DE MARSI Fabrizio, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato BERNARDINI Sveva, difensore del ricorrente che ha
chiesto estinzione per rinuncia;
udito l’Avvocato SCINO Mario Antonio, difensore dei resistenti che ha
chiesto estinzione per rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’estinzione del
procedimento per intervenuta rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Giudice di pace di Monza F.I. proponeva opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni dell’art. 190 C.d.S., commi 2, 6 e 10, verbali che erano stati recapitati al figlio dello stesso opponente il 7 dicembre 2010 e che erano relativi a un sinistro stradale in cui l’opponente era rimasto coinvolto, venendo travolto da un’autovettura mentre varcava la carreggiata senza servirsi dell’apposito attraversamento pedonale e passando davanti ad un autobus in sosta alla fermata. Deduceva la nullità od inesistenza dei verbali e la mancata regolare notificazione dei medesimi.
Il Giudice di pace dichiarava inammissibile l’opposizione in quanto tardivamente proposta rispetto alla data di notificazione dei verbali di accertamento.
Sull’appello successivamente interposto da F. il Tribunale di Monza pronunciava sentenza di rigetto. A sostegno della decisione il giudice del gravame rilevava anzitutto la regolarità della notifica. In tal senso, premesso che l’accertamento della violazione aveva avuto luogo soltanto a distanza di tempo dal sinistro – dopo l’effettuazione dei necessari rilievi e la raccolta delle dichiarazioni immediate dell’incolpato, il quale poi era stato trasportato al più vicino ospedale riteneva legittima la notificazione attuatasi a mani del figlio convivente di F., il quale aveva sottoscritto la relata: osservava, in proposito, che lo stesso appellante aveva del resto dichiarato, nel ricorso in opposizione, che i verbali in questione gli erano stati notificati proprio il 7 dicembre 2010. Dalla data di tale notificazione doveva farsi decorrere il termine per proporre opposizione: termine che nella specie il ricorrente non aveva rispettato. Ad abundantiam il Tribunale osservava che verbali riportavano tutti gli elementi identificativi della violazione e che la ricostruzione planimetrica del sinistro appariva conforme alle dichiarazioni rese da F. e dal conducente dell’auto. Rilevava, infine, che l’appellante non aveva mai affermato di aver attraversato la strada sulle strisce pedonali e che il punto d’investimento aveva potuto essere accertato dagli accertatori intervenuti subito dopo, in base la posizione di quiete del veicolo investitore.
Avverso detta sentenza F. ha proposto un ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha depositato controricorso il Ministero dell’interno, costituitosi a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.
Fissata l’odierna udienza, il ricorrente ha depositato in cancelleria atto di rinuncia.
L’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c., sicchè deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento.
A fronte della detta rinuncia l’Avvocatura dello Stato nulla ha osservato, avendo particolarmente riguardo alla richiesta di compensazione delle spese formulata dal ricorrente. Pare pertanto equo assumere, sul punto, una decisione conforme alla detta richiesta.
PQM
LA CORTE
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016