Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17021 del 04/08/2011
Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 04/08/2011), n.17021
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.G. O G., ricorrente che non ha depositato il
ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato CRISCUOLO FABRIZIO, che lo
rappresenta e difende giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
D.S.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 945/2009 del TRIBUNALE di LECCO, depositata il
28/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1.- E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Lecco e depositata in data 28.10.2009. Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1.
Non risulta, infatti, dagli atti (controllo effettuato in data 11.1.2011) depositato in cancelleria l’originale del ricorso notificato nel termine di venti giorni dall’ultima notifica (Cass. 1.12.2005 n. 26222; Cass. 12.10.2004 n. 20183)”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ne alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso è dichiarato improcedibile.
Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 16 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011