Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17020 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/08/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 11/08/2016), n.17020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CRRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6973-2014 proposto da:

EUROLINES ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO

23, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MARCACCI BALESTRAZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO ANTONETTI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA TORINO UTG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5486/2013 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 17/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato MARCACCI BALESTRAZZI Massimo con delega depositata

in udienza dell’Avvocato ANTONETTI Carlo difensore del ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SCINO Mario A. difensore del resistente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSI Rosario Giovanni, che ha concluso per manifesta infondatezza

ricorso, condanna aggravata spese, statuzione c.u..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pronunciata il 9 aprile 2011, il Giudice di pace di Torino respingeva l’opposizione proposta da Eurolines Italia s.r.l. avverso un verbale di accertamento della Polizia stradale di Torino con cui era stata contestata alla ricorrente la violazione dell’art. 87 C.d.S., comma 4: norma, questa, che, nell’interpretazione del giudice di prime cure, prescriverebbe che i veicoli adibiti al servizio di linea possono essere utilizzati esclusivamente sulle tratte per le quali l’intestatario della carta di circolazione abbia ottenuto il titolo legale, salve le eventuali limitazioni imposte da detto titolo.

La società interponeva appello e il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 17 settembre 2013, respingeva il gravame.

La sentenza è stata impugnata per cassazione da Eurolines Italia s.r.l. sulla base di un unico motivo di ricorso, illustrato da memoria. Ha depositato controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’Amministrazione convenuta, la quale ha rilevato che il ricorso è stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale, e non già presso l’Avvocatura generale dello Stato. Come è ben noto, infatti, la nullità della notificazione resta sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale (Cass. 12 marzo 2015, n. 4977; Cass. 27 aprile 2011, n. 9411; Cass. 7 settembre 2006, n. 19242; Cass. 14 ottobre 2005, n. 20000).

Con l’unico motivo di ricorso Eurolines denuncia errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo del giudizio, in violazione o falsa applicazione dell’art. 87 C.d.S., comma 4, in relazione all’art. 87, commi 6 e 7, nonchè disapplicazione e comunque non corretta applicazione dello stesso art. 87: il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Rileva che il giudice di appello aveva posto a sostegno della propria decisione argomentazioni che non trovavano riscontro nelle prove documentali raccolte nel giudizio e che risultavano in palese violazione di quanto previsto dall’art. 87 C.d.S., commi 4, 6 e 7 il quale, per gli autobus adibiti al servizio di linea, richiede esclusivamente il documento rilasciato dall’Autorità concedente che nella specie si identificava nel Ministere Chargè de Trasports francese. Rammenta in che la previsione, contenuta nell’art. 87 C.d.S., comma 4, seconda parte, secondo cui la carta di circolazione del mezzo deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall’autorità concedente in cui siano indicate le linee o i bacini di traffico o di noleggio per i quali veicoli possono essere utilizzati, si riferisce all’ipotesi di autorizzazione all’impiego dei veicoli, già destinati al servizio di linea, per quello da noleggio da rimessa. Osserva quindi la ricorrente che la società proprietaria di un autobus immatricolato con “destinazione linea” può legittimamente usarlo per effettuare tutti i servizi di linea per i quali abbia conseguito l’autorizzazione dell’autorità concedente competente, così come era avvenuto nel caso di specie. Aggiunge che l’unico ed esclusivo titolo legale richiesto dal nominato art. 87 per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cui si dibatte è costituito dall’autorizzazione rilasciata dalla competente autorità e osserva, in proposito, di essere titolare, in qualità di impresa associata alla società francese Eurolines France, dell’autorizzazione rilasciata dal predetto Ministere Chargè de Trasports.

Vanno qui disattese le eccezioni di inammissibilità del motivo svolte dall’Avvocatura generale dello Stato. Questa ha sostenuto che a norma dell’art. 348 c.p.c., comma 4 e art. 348 ter c.p.c. il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4) quando la sentenza di appello impugnata abbia confermato la decisione di primo grado. Ha inoltre rilevato che il motivo risulterebbe confuso e che esso tenderebbe ad ottenere un riesame del merito.

Anzitutto – e a prescindere da ogni ulteriore rilievo – la disciplina dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4 risulta inapplicabile ratione temporis al presente giudizio: la fase di appello è stata infatti introdotta prima del trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012 (cfr. art. 54, comma 2 cit., convertito in L. n. 134 del 2012).

In secondo luogo, all’interno del motivo sono enucleabili distinte censure relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione. Ora, è possibile che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, sempre che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le censure prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (così Cass. S.U. 6 maggio 2015, n. 9100). Nel caso in esame, la censura della violazione di legge risulta chiara nella sua formulazione e, come tale, prescinde da ogni paventato riesame delle risultanze probatorie di causa.

Il suo esame porta all’accoglimento del ricorso.

Il Tribunale di Torino ha condiviso la conclusione cui era pervenuto il primo giudice, il quale ha attribuito rilievo al fatto che lo specifico veicolo targato (OMISSIS) non era munito dell’autorizzazione all’esercizio del servizio pubblico di linea sulla tratta Napoli – Lione. Ha osservato, in particolare, che l’Ufficio della Motorizzazione civile di Pescara aveva rilasciato, per il veicolo suddetto, in relazione al quale è stata contestata l’infrazione, l’autorizzazione all’utilizzo del medesimo per itinerari tra i quali non era ricompresa la linea sopra citata: sicchè, ha aggiunto, l’autorizzazione rilasciata dal Ministero francese per altra società, cui era associata Eurolines s.r.l., non rilevava, dal momento che l’odierna ricorrente avrebbe dovuto munirsi di titolo abilitativo rilasciato dalla competente autorità italiana.

Ciò posto, l’art. 87 C.d.S., dopo aver precisato, al comma 1, che un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l’esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone, prevede, al comma 4:

“I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l’intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l’utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purchè non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall’autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati”.

L’interpretazione di quest’ultimo comma induce ad escludere che l’esercente il servizio di linea sia tenuto a munirsi di un titolo che lo abiliti a impiegare il singolo veicolo su di una determinata tratta stradale. Condizione necessaria e sufficiente per il legittimo esercizio del servizio – fuori dal caso, che qui non ricorre, delle specifiche limitazioni risultanti dal titolo è infatti costituita dal possesso, da parte dell’intestatario della carta di circolazione, della concessione che riguarda una determinata linea. In altri termini, la norma non si preoccupa di assicurare che il singolo automezzo sia destinato al servizio di una specifica linea, ma solo di escludere che il concessionario utilizzi i propri veicoli, destinati al servizio di linea, su linee diverse da quelle per cui ha conseguito il “titolo legale”.

La speciale autorizzazione presa in considerazione dal Tribunale concerne altra ipotesi: quella dell’utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa. Ciò è reso palese da due evidenze. Rileva, anzitutto, un dato testuale, giacchè il cit. art. 87, comma 4, ultimo periodo esordendo con la locuzione “A tal fine”, detta un precetto riferito alla fattispecie presa in considerazione subito prima (fattispecie consistente, per l’appunto, nella destinazione di singoli veicoli dal servizio di linea al noleggio). Rileva, poi, sul piano logico, la valorizzazione, da parte del legislatore, dell’esigenza di assicurare “la regolarità del servizio”, giacchè proprio una siffatta esigenza giustifica la speciale autorizzazione del concedente la linea a stornare singoli mezzi dal servizio di trasporto pubblico di linea. In tal senso, la Corte costituzionale, con sentenza n. 2/1993, ha precisato che l’autorizzazione al mutamento eccezionale e temporaneo dell’uso da rilasciarsi dal concedente la linea, ai sensi dell’art. 87 C.d.S., comma 4, prevista proprio quando si intenda distogliere dal servizio un veicolo destinato a una determinata linea, perchè solo in tal caso potrebbe essere pregiudicata la regolarità del servizio.

Quel che conta, dunque, è il possesso, da parte di Eurolines, del titolo legittimante l’esercizio del servizio pubblico sulla linea (OMISSIS): titolo che la ricorrente assume identificarsi nell’autorizzazione comunitaria al trasporto internazionale di viaggiatori con autobus prevista dal reg. 92/684/CEE.

La sentenza impugnata va dunque cassata con conseguente rinvio della causa al Tribunale di Torino, il quale dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: “Ai fini del regolare svolgimento del servizio di linea per trasporto di persone previsto dall’art. 87 C.d.S., è necessario che l’esercente sia munito del titolo rilasciato dalla competente autorità che autorizzi l’intestatario della carta di circolazione all’esercizio del servizio di linea sulla tratta interessata, mentre la previsione circa il rilascio, da parte del concedente la linea, del documento che indichi l’impiego specifico del singolo veicolo si riferisce all’ipotesi in cui sia autorizzato l’utilizzo di mezzi di autotrasporto destinati al servizio di linea a quello di noleggio per rimessa”.

Competerà al giudice di rinvio pronunciarsi sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione al Tribunale di Torino, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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