Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17020 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 04/08/2011), n.17020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo studio dell’avvocato IVONE

GIUSEPPINA, rappresentato e difeso dall’avvocato FIMMANO’ FRANCESCO,

giusta mandato a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

D.B.P. (OMISSIS), C.G.

(OMISSIS), entrambi elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA BARBERINI 52, presso lo studio dell’avvocato DI PARDO

SALVATORE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

IACOVINO VINCENZO, giuste procure speciali a margine della memoria

difensiva;

– resistenti –

e contro

G.P. – quale direttore responsabile della Editoriale

Ciociaria Oggi Srl, EDITORIALE CIOCIARIA OGGI SRL, CA.

G. – quale direttore responsabile dell’edizione Molise del

quotidiano Nuovo Oggi Molise;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 2539/09 del TRIBUNALE di CASSINO del 7.6.2010,

depositata il 18/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

per i resistenti è solo presente l’Avvocato Vincenzo Iacovino;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. D.G.U. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 18 giugno 2010, con la quale il Tribunale di Cassino ha declinato la competenza territoriale, in via alternativa, a favore del Tribunale di Roma o di quello di Isernia sulla controversia introdotta nel settembre del 2009 dall’istante, Senatore della Repubblica, contro l’Editoriale Ciociaria Oggi s.r.l., G.P., Ca.Gi., D.B.P. e C.G., Senatore della Repubblica, per ottenere il risarcimento dei danni al proprio decoro ed alla propria reputazione, a suo dire sofferti in conseguenza della pubblicazione sul quotidiano “Nuovo Oggi Molise”, edito anche in versione telematica, di alcuni articoli.

La declinatoria di competenza è avvenuta sulla base dell’eccezione di incompetenza svolta dai convenuti e nel presupposto che in Cassino, per un verso non fossero situati i fori generali di cui all’art. 18 c.p.c. relativamente alle persone fisiche dei convenuti e dell’art. 19 c.p.c. relativamente alla s.r.l. convenuta, e, per altro verso che i fori di cui all’art. 20 fossero situati in (OMISSIS). In particolare, il Tribunale, evocando Cass. sez. un. (ord.) n. 21661 del 2009, ha ritenuto che il foro del luogo di insorgenza dell’obbligazione risarcitoria dovesse ravvisarsi alternativamente in (OMISSIS), quali comuni rispettivamente di domicilio e di residenza dell’attore.

2. Al ricorso per regolamento hanno resistito con separate memorie il C. e il D.B..

3. Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, che sono state notificate agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nelle Sue conclusioni il Pubblico Ministero ha concluso per l’infondatezza dell’istanza di regolamento di competenza, reputando corrette le ragioni della declinatoria di competenza del Tribunale.

2. Il Collegio non condivide le conclusioni del Pubblico Ministero nel senso della infondatezza dell’istanza, in quanto, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio di statuizione sulla competenza, deve rilevare che la questione di competenza avrebbe dovuto reputarsi irritualmente sollevata dal giudice di merito, in ragione della sua incompleta formulazione da parte di ciascuno dei convenuti. Con la conseguenza che per tale ragione rilevata d’ufficio la declaratoria i incompetenza risulta fatta infondatamente.

2.1. Queste le ragioni.

2.2. Dall’esame delle comparse di costituzione dei convenuti presenti nel fascicolo d’ufficio (e per quanto attiene ai due resistenti presenti nei rispettivi fascicoli di parte in questa sede, mentre, per quanto afferisce alla Editoriale Ciociaria Oggi s.r.l. dal qui ricorrente, prodotta in questa sede dal ricorrente) emerge, che il tenore della contestazione svolta in ciascuna delle memorie circa la competenza territoriale del Tribunale di Cassino fu incompleto e comunque non si concretò nella indicazione del foro diverso da quello di Cassino quanto a tutti i fori territoriali concorrenti secondo il criterio della c.d. competenza derogabile, cioè quanto ai fori generali riferibili alle persone fisiche ed alla persona giuridica convenuta e quanto ai fori alternativi dell’art. 20 c.p.c. Infatti, tutti i convenuti risultano avere eccepito l’incompetenza nel seguente modo, come si evince dal tenore identico delle loro comparse di costituzione davanti al Tribunale di Cassino nelle pagine dalla 57 in fine alla 65 all’inizio.

Dopo un riferimento di esordio alla sentenza delle Sezioni Unite che ha risolto il contrasto interpretativo sull’individuazione del giudice competente in relazione alle domande dirette a far valere la lesione dei diritti della personalità mediante l’uso dei mezzi di comunicazione di massa, si rileva (dopo aver fatto un superfluo riferimento alla competenza in sede penale) che in sede civile sia agli artt. 18 e 19 c.p.c. (foro del convenuto) che all’art. 20 c.p.c..

Quindi, si riporta alla lettera il testo degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. Di seguito si dice letteralmente: Ebbene, in virtù di quanto sancito dagli articoli succitati, il sen. D.G.U. avrebbe dovuto convenire in giudizio le persone fisiche ex art. 18 c.p.c. e le persone giuridiche ex art. 19 c.p.c. Ma, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., per le cause relative ai diritti di obbligazione, l’attore ha la facoltà di chiamare in giudizio il convenuto nel luogo ove è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione.

Successivamente ci si sofferma esclusivamente sul foro dell’insorgenza dell’obbligazione risarcitoria, sottolineando che la giurisprudenza di questa Corte è approdata in proposito alla decisione di cui a Cass. sez. un. n. 21661 del 2009 ed argomentando che essa si riferirebbe alla diffamazione commessa con qualsiasi mezzo di comunicazione di massa. Si sottolinea, quindi, che tale decisione ha individuato il foro dell’insorgenza dell’obbligazione in quello di residenza o, alternativamente, se diverso, di domicilio del danneggiato attore.

In fine si conclude (alla pagina 65 per tutti i convenuti, salvo il C., per il quale la pagina è la 13, ed il D.B., per il quale la pagina è la 61) l’argomentazione a sostegno dell’eccezione di incompetenza con la seguente proposizione: Ebbene, nel caso di specie, il luogo di domicilio, del presunto danneggiato, ovvero del sen. D.G.U. è in (OMISSIS) presso la sede del Senato della Repubblica, mentre il luogo di residenza dello stesso (così come è dato evincere nell’atto di citazione) è in (OMISSIS). Pertanto, l’autorità giudiziaria competente, anche alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali oltre che in ossequio dell’art. 20 c.p.c., è facoltativamente il Tribunale di Roma e/o il Tribunale di Isernia.

2.3. Ora, siffatta articolazione dell’eccezione di incompetenza risulta incompleta, perchè l’attività di contestazione dei fori concorrenti non appare svolta o almeno non lo è con argomentazioni intellegibili con riguardo a fori diversi da quello dell’insorgenza dell’obbligazione risarcitoria, atteso che, trattandosi di eccezione in senso stretto, era necessaria un’esplicita attività argomentativa di contestazione di tutti i fori e lo era, giusta l’operatività del criterio di cui all’art. 33 c.p.c. (e, quindi, la possibilità che la causa restasse radicata sulla base dell’operatività di uno di detti fori in relazione ad uno solo dei convenuti), con riferimento a tutti i possibili fori concorrenti per ognuno dei convenuti.

In sostanza, nessuna contestazione del foro generale operante per ciascuno dei convenuti e del foro concorrente relativo all’adempimento si scorge nelle comparse dei convenuti, non essendo all’uopo certamente tale la mera riproduzione del contenuto delle norme degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c..

L’eccezione avrebbe, dunque, dovuto reputarsi tamquam non esset per la sua incompletezza.

2.4. Ma, al di là della incompletezza ed anche se essa – il Collegio lo osserva per absurdum – non si ritenesse sussistente, l’eccezione apparirebbe irrituale e, quindi, nuovamente avrebbe dovuto considerarsi come non proposta per l’assorbente ragione che alla contestazione dei fori concorrenti e di tutti i fori concorrenti e per tutti i convenuti avrebbe dovuto seguire, a mente del secondo inciso dell’art. 38 c.p.c., comma 1, (nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45 ma sul punto specifico confermativo del principio contenuto tradizionalmente nella norma secondo i testi precedenti), l’indicazione del giudice ritenuto competente e, data la possibile concorrenza di più fori in astratto, con riferimento a tutti tali fori e ad essi per ciascun convenuto.

Nulla di tutto ciò – salvo per il solo forum commissi delicti – si coglie nelle comparse di costituzione, che erano il veicolo necessario a pena di decadenza, per formulare dette indicazioni. In particolare non si dice quale sarebbe stato il giudice competente per il forum destinatae solutionis riguardo a ciascuno dei convenuti e quale sarebbe stato il foro generale relativo ai convenuti persone fisiche ed alla convenuta persona giuridica.

Quanto osservato trova giustificazione nei seguenti principi di diritto, affermati con riferimento all’art. 38 ante riforma della L. n. 69 del 2009, ma, come si è detto, rimasti pienamente validi:

“In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 cod. proc. civ, come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 4 – la quale, innovando il testo previgente, dispone che l’incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 venga eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l’eccezione come “non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente” – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato” (Cass. (ord.) 3989 del 2011);

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 del cod. proc. Civ., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 4 la quale, innovando il testo previgente, dispone che l’incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 – ossia fuori dei casi in cui essa è inderogabile – è eccepita “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l’eccezione come “non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente”, comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. (Cass. n. 6849 del 2003; n. 12121 del 2005).

Il principio di diritto che, dunque, si deve affermare con riguardo al testo dell’art. 38, sostituito dalla L. n. 69 del 2009 è il seguente: In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. n. 69 del 2009, art. 45 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del comma 3 del testo previgente dell’art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (nel caso di cumulo ai sensi dell’art. 33 c.p.c. in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. L’attività di formulazione dell’eccezione sotto entrambi i profili, vertendosi in tema di eccezione di rito ed. in senso stretta, richiede un’attività argomentativa esplicita.

2.5. Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Cassino.

3. Il Collegio, peraltro, a fini di nomofilachia ritiene opportuno sottolineare che la tesi prospettata dall’istanza di regolamenti di competenza, volta ad escludere l’applicabilità di Cass. sez. un. n. 21661 del 2009 all’ipotesi di diffamazione a mezzo stampa non aveva e non ha fondamento, in quanto, come esattamente l’Ufficio del Ruolo e del Massimario nella redazione della massima e risponde, siccome evidenziato dalle conclusioni del Pubblico Ministero, alla motivazione articolata dalle Sezioni Unite, il principio di diritto da esse affermato è da ritenere valido, per le esigenze che lo giustificano, anche per la classica ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, essendo riferibile ai mezzi di comunicazione di massa in generale e tale essendo la stampa tradizionale.

E’ sufficiente fare un esempio: se Tizio risiede a Milano e viene diffamato da un libello locale stampato a Canicattì, dovrebbe ritenersi che, se qualcuno lo avvisi della cosa mentre si trova a Milano dove risiede, il forum commissi delicti, se si da rilievo alla percezione del fatto offensivo, dovrebbe radicarsi a Milano. Ove, invece, quel soggetto, recatosi a Canicattì, percepisca il contenuto diffamatorio in loco, la radicazione dovrebbe avvenire ivi.

Nella giurisprudenza della Corte successiva alla decisione delle Sezioni Unite non sono venuti in evidenza casi di diffamazione commessa con la stampa cartacea tradizionale (si veda Cass. n. 4186 e 4185 del 2010).

Sulla base di quanto sopra osservato anch’essi (per lo più ormai confinati in ambiti locali, atteso che la stampa ormai è diffusa anche su internet) debbono ritenersi ricadenti sotto il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, che può così ulteriormente essere esplicitato: Nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, ivi compresa la stampa tradizionale, la competenza per territorio si radica, in riferimento al “forum commissi delicti” di cui all’art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione – che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione – consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall’altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno- conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Cassino, davanti al quale rimette, anche per le spese del giudizio di regolamento di competenza, le parti, con termine per al riassunzione di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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