Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1702 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. III, 27/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28617-2005 proposto da:

M.R., (OMISSIS), titolare Scuderia (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo

studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che lo rappresenta e

difende con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SCUDERIA (OMISSIS) DI MI.AN., (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 15, presso lo studio

dell’avvocato FERRARI ALDO, rappresentato e difeso dagli avvocati

POLI ELISABETTA, MORARA PIER LUIGI con delega in calce al

controricorso;

R.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LIMA 15, presso lo studio dell’avvocato FERRARI ALDO,

rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZONI ELISABETTA, FONTI

PIERA con delega in calce controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 20144/2005 del TRIBUNALE di BOLOGNA, emessa il

05/07/2005; depositata il 05/07/2005; R.G.N. 800/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.R., quale titolare della scuderia (OMISSIS) proponeva appello avverso la sentenza n. 3968/03 emessa dal giudice di pace di Bologna, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da lui proposta nei confronti della scuderia (OMISSIS) di Mi.An. e di R.G. per essere stata tardivamente emessa la fattura relativa alla compravendita di una cavalla, evocando contestualmente i suddetti in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna.

Gli appellati eccepivano preliminarmente l’inammissibilità del gravame per l’inappellabilità della sentenza resa secondo equità e contestavano, comunque, nel merito la sua fondatezza.

Con sentenza depositata il 5.7.05 il Tribunale adito dichiarava inammissibile l’appello.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M., con un solo articolato motivo, mentre gli intimati hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo, con cui il ricorrente deduce una serie di doglianze e precisamente: a) violazione di giudicato; b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; c) falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c.; d) vizio in iudicando, non è fondato sotto alcuno dei profili suddetti.

1. Quanto alla prima censura, si sostiene che il primo giudice, pur avendo l’odierno ricorrente precisato nelle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio che il valore della controversia rientrava nei limiti di L. 2.000.000, aveva in realtà deciso in relazione a conclusioni di parte attrice per un valore superiore alla somma suddetta (ma pur sempre nel limite di competenza del giudice di pace), che erano state oggetto di modifica con la memoria ex art. 320 c.p.c. senza ritenerne nè dichiararne l’inammissibilità per mutatio libelli: con la conseguenza che, non essendo stata la sentenza impugnata sul punto, si sarebbe ormai su di esso formato il giudicato.

1.1. Tale assunto non è affatto condivisibile.

Ed invero, anche volendo prescindere dalla circostanza che dalla sentenza impugnata si evince che “soltanto con la memoria conclusionale depositata all’udienza di discussione del 18/6/2003 l’attore aveva poi modificato ed integrato le iniziali conclusioni, chiedendo, tra l’altro, una declaratoria di inadempimento della Scuderia (OMISSIS) all’obbligazione di consegna della fattura di compravendita della cavalla (OMISSIS) …”, non può però non rilevarsi che, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto assolvere all’onere di indicare in modo specifico – al fine di giustificare la legittimità della proposizione di nuove domande, consentita alla prima udienza di trattazione della causa di cui all’art. 320 c.p.c. – il contenuto della “memoria ex art. 320 c.p.c.” menzionata a pag. 3 del ricorso stesso, con la correlativa indicazione specifica dell’udienza in cui la stessa sarebbe stata depositata.

La mancata precisazione di tali elementi giustifica da sola l’inammissibilità della doglianza in questione.

Non essendo stata fornita alcuna prova che la mutatio libelli sia avvenuta alla prima udienza (indicata dallo stesso ricorrente come tenutasi il 15.4.02), anzichè all’udienza di discussione del 18.6.03, ne consegue che giustamente è stata ritenuta l’inammissibilità di tale mutamento della domanda originaria.

1.2. Nè può in alcun modo sostenersi che il Tribunale abbia deciso sulla domanda così come illegittimamente ampliata e modificata, anzichè su quella originariamente proposta, tanto più ove si consideri che dalle controparti non risulta essere stato accettato il contraddittorio sulle nuove domande.

Ha giustamente ritenuto, dunque, il Tribunale che l’inammissibilità del mutamento della domanda contenuto nella memoria conclusionale depositata alla suddetta udienza di discussione del 18.6.03 comporti necessariamente che la decisione di rigetto del primo giudice deve intendersi resa esclusivamente con riferimento alla domanda originariamente avanzata, e cioè a quella di risarcimento danni che non avrebbe dovuto eccedere il dichiarato valore di L. 2.000.000 (pari a Euro 1.032,91).

Va aggiunto anche che, seppure si volesse ipotizzare che la sentenza di primo grado abbia inteso, come sostiene il ricorrente, pronunciare sulla “nuova domanda” formulata con la suddetta memoria conclusionale, in difetto dell’accettazione del contraddittorio su di essa dalle controparti, l’individuazione del mezzo d’impugnazione in concreto esperibile avverso tale sentenza dovrebbe comunque sempre avvenire in funzione del valore della domanda originariamente proposta e non del contenuto concreto della decisione stessa (v.

Cass. civ. S.U. n. 12542/98).

Ciò comporta ovviamente che sull’asserito mutamento della domanda non possa essersi formato comunque alcun giudicato, essendosi il mutamento medesimo verificato quando erano ormai maturate le preclusioni contemplate nell’art. 321 c.p.c. ed in assenza di accettazione del contraddittorio e non potendo, quindi, il giudice che pronunciarsi sulla domanda originaria, senza essere obbligato a dichiarare formale l’inammissibilità del mutamento stesso, implicitamente presupposta.

Del resto, il giudicato in senso sostanziale, ai sensi dell’art. 2909 c.c. può formarsi soltanto in relazione ad un accertamento o ad un comando contenuto nella sentenza, non di certo in riferimento ai limiti dell’eventuale ampliamento, peraltro in contestazione tra le parti, della domanda di parte attrice.

2. La seconda doglianza è manifestamente inammissibile, in quanto, non avendo il ricorrente assolutamente indicato in ricorso su quali punti specifici della sentenza impugnata si risconterebbe il dedotto vizio motivazionale, la relativa censura risulta priva del prescritto requisito della specificità.

3. La terza doglianza deve ritenersi manifestamente infondata sulla base delle argomentazioni svolte nel primo paragrafo.

Infatti, poichè nel caso di specie è pacifico che il valore della domanda originaria è stata contenuta dall’attore entro il limite di L. 2.000.000, correttamente il Tribunale ha ritenuto che, a norma dell’art. 339 c.p.c. la decisione emessa dal giudice di pace non fosse impugnabile a mezzo d’appello, ma solo con ricorso per cassazione.

4. La quarta censura, infine, è anch’essa inammissibile per assoluta genericità, non risultando specificato in maniera chiara e comprensibile quale sia l’error in iudicando cui faccia riferimento il ricorrente.

Nel caso poi in cui questi intendesse riferirsi alla violazione dell’art. 339 c.p.c. ovvero a quella delle norme sul giudicato, non resta che rinviare alle considerazioni che sono state in precedenza svolte sui punti in questione.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, per ciascuno degli intimati, in Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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