Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1702 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. I, 24/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 24/01/2020), n.1702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31212/2018 proposto da:

B.H., elettivamente domiciliato in Roma (Monterotondo) Via

San Martino 86, presso lo studio dell’avvocato Altomare Ugo,

rappresentato e difeso dall’avvocato Belluccio Dario;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, del 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2019 dal cons. Dott. GORJAN SERGIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.H., cittadino della Nigeria, ricorre per la cassazione del decreto n. 6979/2018 del 26 settembre 2018, emesso dal Tribunale di Bari – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale – che ha confermato la decisione di rigetto dell’istanza di concessione protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale di Bari, limitatamente alla parte del provvedimento col quale non era stata riconosciuta la protezione umanitaria.

Il Tribunale, premesso che dalle dichiarazioni rese dal ricorrente non apparivano ricorrere i requisiti richiesti dagli istituti di protezione internazionale escludeva pure l’esistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, unica domanda effettivamente proposta dal ricorrente in causa.

Il Ministero è rimasto intimato, mentre il ricorrente ha depositato nota difensiva.

Il ricorso è affidato a sei motivi.

Con il primo si deduce violazione del D.L. 13 del 2017, art. 3 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e/o 3, per avere il Tribunale deciso in composizione collegiale anzichè monocratica.

Col secondo motivo si deduce nullità del provvedimento adottato poichè avente la forma del decreto mentre la forma corretta della decisione era la sentenza, dovendosi procedere con il rito ordinario e, non già, speciale della camera di consiglio. Con la terza doglianza si deduce violazione di legge poichè il Tribunale non ha osservato le disposizioni in tema di trattazione della causa secondo il rito ordinario, così anche impedendo alla parte di rilasciare dichiarazioni e limitando il suo diritto alla difesa.

Con il quarto motivo si rileva violazione delle norme in tema di riconoscimento della protezione umanitaria, posto che al riguardo il Tribunale pugliese ha ritenuto di utilizzare i medesimi argomenti logico-fattuali posti alla base del mancato riconoscimento degli altri istituti di protezione internazionale.

Con il quinto motivo si lamenta mala valutazione delle emergenze probatorie relative alla località di sua provenienza e alla situazione socio-politica dello Stato nigeriano in cui effettivamente viveva il richiedente asilo.

Con il sesto motivo si denunzia violazione della disciplina normativa in tema di ammissione e revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorso, in relazione al primo, secondo e terzo motivo, involge la problematica, rilevante sotto il profilo processuale, della procedura applicabile alla iniziale domanda di protezione internazionale avanzata in sede amministrativa, poi limitata,in sede giudiziale,alla sola domanda di protezione umanitaria.

Gli altri motivi attengono ai limiti di accertamento della domanda da parte del giudice ed agli oneri di allegazione da parte del richiedente.

Se infatti viene proposta esclusivamente domanda di protezione umanitaria, si è affermato che la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex art. 281-bis c.p.c. e ss. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, e non già secondo il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto: Cass. Sez. 1 – Ord. n. 16458 del 19/06/2019 (Rv. 654637 – 01).

Nella diversa e più frequente ipotesi, in cui con il ricorso vengano proposte più domande, dirette ad ottenere in via principale rifugio e protezione sussidiaria ed in via subordinata la protezione umanitaria, la giurisprudenza ha statuito che “si applica per tutte le domande il rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis davanti alla sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale, in ragione della connessione esistente tra dette domande e della prevalenza della composizione collegiale del tribunale in forza del disposto dell’art. 281 nonies c.p.c., tenuto altresì conto del carattere unitario dell’accertamento dei presupposti dei vari tipi di tutela, dell’esigenza di evitare contrasto di giudicati e del principio della ragionevole durata del processo (Cass. ord. n. 9658/2019). Si è ritenuto che non ostano a tale conclusione le peculiarità del processo in camera di consiglio, alla luce dei principi di recente enunciati da questa Sezione (Cass. n. 17717/2018 e Cass. n. 27700/2018), tenuto in particolare conto che il principio del doppio grado di giudizio non è costituzionalmente tutelato e che, nel caso di specie, la soppressione del gravame di merito consegue pur sempre ad una scelta processuale della parte interessata” (Cass. ord. n. 9658/2019).

Nella specie però come cennato in sede amministrativa il ricorrente ebbe a chiedere la protezione internazionale e solo in sub ordine quelle, umanitaria, mentre solo avanti al Giudice ebbe a limitare la sua opposizione al rigetto della protezione umanitaria, sicchè il precedente ricordato non appare esaustivo. Ricorre pertanto la necessità di una trattazione della controversia in pubblica udienza al fine di delimitare l’ambito di operatività delle diverse procedure, rilevanti ai fini della decisione del ricorso.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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