Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1702 del 24/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1702 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BALSAMO MILENA

SENTENZA

sul ricorso 28254-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

NUOVA TURALPA SPA IN LIQUIDAZIONE;

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
15/12/2011;

n.

intimato

562/2011

di SALERNO,

della

depositata il

Data pubblicazione: 24/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha
chiesto l’accoglimento.

l’accoglimento del ricorso;

i

Svolgimento del processo
§ 1.La società Nuova Turalpa spa in liquidazione
impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di
controllo formale della dichiarazione dei redditi ex art. 36
bis DPR 600/73, con riferimento ai versamenti relativi
all’imposta sostitutiva della rivalutazione dei beni

che la cartella riguardava somme che erano state già
oggetto di condono ex art. 9 bis della L. 2002/289 e che il
diniego di condono per omesso versamento delle rate era
stato ritenuto illegittimo dalla CTP, la quale, accogliendo la
tesi difensiva della contribuente, aveva dichiarato la validità
del condono ex art. 9 bis cit., con potere
dell’amministrazione di iscrivere a ruolo ex art. 14 D.P.R.
602/73 le rate non versate e le sanzioni nella misura del
30% della somma non corrisposta. Deduceva altresì che il
condono si era perfezionato con il pagamento della prima
rata nonostante l’omesso versamento delle rate successive
alla prima.
Si costituiva

l’agenzia

insistendo nel

mancato

perfezionamento del condono ed evidenziando come
l’istanza di definizione non aveva interessato tutti gli esiti
dell’accertamento ex art. 36 bis cit.
La CTP di Salerno accoglieva il ricorso sostenendo
l’efficacia del condono nonostante l’omesso versamento
delle rate successive alla prima.
L’Ufficio impugnava la decisione specificando che
l’omessa definizione del condono aveva determinato la
reviviscenza degli esiti dell’accertamento della dichiarazione
ex art. 36 bis DPR 633/72, con la conseguente iscrizione a

ammortizzabili ed altri tributi di minore importo, sostenendo

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ruolo delle imposte, dei relativi interessi e delle sanzioni
originariamente determinate.
Avverso la sentenza n. 562/2/2011 del 5.12.2011, con
la quale la commissione tributaria regionale della Campania
(sez. dist. Salerno), a conferma della prima decisione,
rigettava l’appello, ritenendo l’illegittimità della coesistenza

9 bis e l’altra per l’imposta originaria ex art. 36 bis cit,
propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate,
affidato a tre motivi.
Il contribuente non si è costituito in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre premettere che il ricorso per
cassazione risulta indirizzato all’ente contribuente ma
notificato presso l’indirizzo del professionista che ha
assistito la società Nuova Turapla spa nel giudizio di merito.
L’atto è stato ricevuto dal commercialista presso il quale
la società ha eletto domicilio e risulta sottoscritto dal
medesimo professionista, di talchè può affermarsi che la
consegna dell’atto al domiciliatario nel domicilio eletto è
idonea a realizzare lo schema tipico dell’istituto notificatorio
(vedi Cass. 17 aprile 2007, n. 9147; Cass. 2008 n. 3395).

§2.1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il
primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360
n. 4 c.p.c., degli artt. 1 e 36 D.Igs 546/92 in relazione all’art.
132 n. 4 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c. e, dunque, la
nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.
A sostegno della censura, l’agenzia deduce che i giudici
di appello hanno riportato nella motivazione esclusivamente
le difese svolte al punto n. 3 della comparsa della società,

di due iscrizioni a ruolo, una per le rate non versate ex art.

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secondo la quale l’istanza dell’ufficio di sospendere il giudizio
in attesa dell’altro, relativo alla legittimità del
provvedimento di diniego del condono, aveva come finalità
quella di evitare la pendenza di due contestuali iscrizioni,
l’una derivante dalla liquidazione ex art. 36 bis citato e l’altra
relativa alle rate non versate ex art. 9 bis della L. 2002/289,

Così operando, i giudici di appello avrebbero violato il
disposto dell’art. 36 D.Igs 546/1992 che riproduce le
disposizioni codicistiche che regolano il contenuto della
sentenza (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c.),
predisponendo una motivazione apparente, priva di
argomentazioni critiche in merito alle censure sollevate
dall’Agenzia.
Con il secondo motivo, l’agenzia, deducendo violazione
e falsa applicazione dell’art. 9 bis della L 289/2002 come
modificato dal D.L. 143/2003, conv. in I. 212/2003, con
riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., censura la sentenza della
C.T.R. che, aderendo alla tesi della contribuente, ha negato
all’Agenzia la possibilità di procedere al controllo formale
della dichiarazione dei redditi in presenza di istanza di
condono ex art. 9 bis citato.
Secondo la tesi dell’Agenzia, l’obbligo di eseguire la
notifica delle cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni
di cui all’art. 36 comma 2 D.Igs. 1999 n. 46 nei confronti del LY’
contribuente che ha presentato dichiarazione o effettuato
versamenti ex art. 9 bis L. 289/2002, discende dal comma
44 dell’art. 37 DL 223/2006 conv. in L. 248/2006, secondo
cui, entro la data del 31.12.2008, l’ufficio deve procedere
ad iscrivere a ruolo le somme che risultano dovute a seguito

omettendo di considerare i proposti motivi di gravame.

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di liquidazione delle dichiarazioni annuali di cui all’art. 36
comma 2 cit. e non le rate di condono non versate ovvero
versate intempestivamente.
In altri termini, l’emissione della cartella non implica,
secondo la tesi dell’ufficio, una duplicazione dell’imposta, in
assenza di un valido perfezionarsi del condono,

quali hanno ritenuto implicitamente che l’Ufficio potesse
recuperare solo le rate condonate e non versate, omettendo
di considerare che nell’ipotesi di condono clemenziale,
l’omesso versamento delle rate successive alla prima
determina l’inefficacia integrale della definizione.
Con il terzo motivo, l’agenzia ricorrente censura la
sentenza per omessa motivazione in ordine ad un fatto
decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 5
c.p.c., deducendo che la CTR ha trascurato di esaminare i
motivi di gravame proposti in sede d’appello.
Segnatamente, la ricorrente evidenzia, come in sede
d’appello, avesse dedotto che l’imposta dovuta e dichiarata
dalla contribuente nel M.U. era pari ad euro 530.825.246,47
da versare in tre rate ciascuna pari ad euro 176.748,00,
mentre nell’istanza di definizione, la società ricorrente ha
indicato solo l’importo relativo alle prime due rate, a fronte
degli esiti di cui all’art. 36 bis che evidenziavano invece
l’omesso versamento anche della terza rata indicata nel
M.U.
Pertanto, il condono ex art. 9 bis aveva ad oggetto – per
espressa volontà del contribuente – gli omessi versamenti
delle prime due rate e non anche della terza. Con la
conseguenza che l’Agenzia ha dovuto provvedere al

contrariamente a quanto sostenuto dai giudici d’appello, i

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recupero non delle rate di condono, bensì della parte
dell’imposta dichiarata e non versata (terza rata),
circostanza questa che i giudici di appello non avrebbero
preso in considerazione nel rigettare il gravame.
§ 2.2 II primo ed il terzo motivo possono essere
esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.

cod.proc.civ.) per difetto del requisito essenziale costituito
dalla motivazione (art.132, 1″ co., n.4 cod.proc.civ.) si
riscontra non soltanto in caso di totale assenza ‘materiale’ o
‘fisica’ della motivazione, ma anche allorquando
quest’ultima si riveli apparente; perché apodittica e priva
dell’indicazione di qualsivoglia reale vaglio critico in grado di
chiarire e sostenere – in fatto ed in diritto – la decisione
assunta. Al punto da precludere l’individuazione della esatta
ragione decisoria accolta dal giudice e, al contempo,
l’esercizio di qualsivoglia controllo sulla sua correttezza in
rapporto alla fattispecie dedotta in giudizio.
Questa premessa di ordine generale vale anche per le
sentenze del giudice tributario le quali, per quanto ispirate
anch’esse a concisione ed essenzialità (art.32 n.4 d.lgs.
546/92), devono purtuttavia contenere una sufficiente e
chiara esposizione dei motivi in fatto e diritto che
sorreggono la decisione.
L’orientamento di questa corte di legittimità è
consolidato nell’affermare che la motivazione deve
considerarsi soltanto apparente (con conseguente nullità
della sentenza per error in procedendo)

quando essa

“benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia,
percepibile il fondamento della decisione, perché recante

La causa di nullità della sentenza (art.360, 1^ co. n. 4

6

argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice nella formazione del
proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete
il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche
congetture” (SSUU 22232/16).
E’ su tale presupposto che è stata ritenuta omessa,

relationem’

‘per

allorquando il richiamo al diverso atto

processuale preso a riferimento (come l’atto di
impugnazione) sia svolto

“mediante mera adesione

acritica”, e senza indicazione né della tesi in esso sostenuta
nè delle ragioni della sua condivisione da parte del
giudicante (Cass. 20648/15).
Analogamente, è stata ritenuta affetta da nullità la
sentenza contenente una motivazione che si limiti a
dichiarare sufficienti i motivi addotti da una parte “senza
riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione
espressa, né indicare la ragione giuridica o fattuale che,
come emergente dall’oggetto del rinvio, il giudice abbia
ritenuto di condividere” (Cass. 7402/17).
§ 2.3 Sennonchè, i giudici di appello non hanno affatto
esaminato le censure proposte dall’ufficio alla sentenza di
primo grado, limitandosi ad affermare la sussistenza di due
iscrizioni a ruolo per la medesima imposta, allorquando i
motivi di gravame rappresentavano chiaramente, al
contrario, che si trattava di fattispecie diversa da quella
prospettata dal contribuente e, segnatamente, di istanza di
condono per due sole rate non versate ( e non per le tre rate
indicate nel M.U. e non corrisposte), condono peraltro non
perfezionatosi per l’omesso e/o carente versamento delle

perché puramente apparente, la motivazione

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rate, ed emissione di cartella ex art. 36 bis cit. per la terza
rata non oggetto di condono (ovvero per l’imposta
originaria, dichiarata nel M.U. e non versata, considerate le
rate versate con l’istanza di definizione).
Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare
che la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il

è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso,
attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro,
univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni
costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non
può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto
d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta
l’originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive (
Cass. 2016 n. 2256).
Tuttavia, in tema di processo tributario, è nulla, per
violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992,
nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della
commissione tributaria regionale completamente carente
dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla
statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno
indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata
a motivare “per relationem” ad un’argomentazione della
parte, mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal
modo, resta impossibile l’individuazione del

“thema

decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del
dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della
motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso
l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di

contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non

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gravame ( Cass. 2017 n. 15884; Cass. 2017 n. 7074;
Cass.14786 del 2016).
§2.3 Il caso di specie si connota quale esempio tipico di

motivazione apparente, in quanto il giudice di appello,
riproducendo le argomentazioni del contribuente, ha
ritenuto la sussistenza di due iscrizioni a ruolo, una per le

600/73 – duplice iscrizione, in realtà, non inferibile dagli
atti di causa -, ritenendo, dunque, l’illegittimità della
emissione della cartella pendente il procedimento
condoniale. Argomento, quest’ultimo, fatto oggetto di
specifiche critiche da parte della Agenzia in primo grado e in
sede di appello.
In

particolare,

dovevano

costituire

materia

di

valutazione ed oggetto di motivazione tutti quegli elementi
che erano stati ritenuti dal primo giudice idonei a confutare
la tesi dell’ufficio, così come offerta dall’Agenzia delle
Entrate a fondamento della cartella emessa ed impugnata.
Elementi che l’ufficio aveva ripreso in appello al fine di
contrapporli ai motivi della sentenza di primo grado, così
enucleabili: – omesso perfezionamento del condono ex art.
9 bis cit; – istanza di definizione relativa a sole due rate delle
tre dichiarate nel M.U.;- potere dell’amministrazione, ex art
37 D.L 223/2006, di procedere alla notifica delle cartelle di
pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli
articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine e’
eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle
dichiarazioni di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)

rate non versate ex art. 9 bis cit. e l’altra ex art. 36 bis DPR

9

del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti
dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o
effettuato versamenti ai sensi dell’articolo 9-bis della citata
legge n. 289 del 2002;- legittimità della cartella contenente
oltre alle somme dovute per il condono anche le richieste
connesse agli accertamenti ex art. 36 bis cit.

in parte, specificamente considerato e che, comunque,
erano stati ribaditi dall’appellante e che il giudice di appello
– stante la finalità di ‘revisione’ della prima decisione
attribuita dall’ordinamento al giudizio di gravame – ben
avrebbe potuto, com’è ovvio, disattendere (in riforma della
prima decisione e nell’ambito dei proposti motivi di
impugnazione), dandone però una motivazione
circostanziata, reale e critica.
Al contrario, dalla ‘motivazione’ adottata, si evince che
il giudice di appello ha infine condiviso la tesi del
contribuente sulla illegittimità di una duplice iscrizione a
ruolo, ma non è dato comprendere le ragioni di tale
condivisione né risultano individuati gli elementi da cui
desumere la sussistenza di una duplice iscrizione e la
conseguente illegittimità della cartella impugnata.
La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla
commissione tributaria regionale della Campania, in diversa
composizione; la quale riesaminerà la fattispecie decidendo
motivatamente l’appello. Il giudice di rinvio provvederà
anche sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte

Ebbene, si tratta di aspetti che il primo giudice aveva,

-accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della
eampania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di
lite;
e

.-

.111!.-,1

1•11

Così deciso nella camera di Consiglio della quinta sezione civile in data

Il Consigliere estensore
Dr. Milena Balsamo

6.12.2017.

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