Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1702 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13861-2015 proposto da:

COMUNE DI BERTINORO C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI

44, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MANSERVISI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ROMINA MAGNANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.R.;

– intimata –

Nonchè da:

G.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU,

SAVINA BOMBOI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

IVAN CARIOLI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI BERTINORO C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1590/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/01/2015 R.G.N. 1177/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. TORRICE AMELIA;

udito l’Avvocato MAGNANI ROMINA;

udito l’Avvocato COSSU BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Forlì con sentenza in data 3.5.2001, accogliendo la domanda subordinata, proposta da G.R., assunta dal Comune di Bertinoro in qualità di “Specialista in attività contabile nel settore Ragioneria, dichiarò l’illegittimità del licenziamento intimato dal Comune in data 1.3.1999 per mancato superamento della prova e dispose che il rapporto proseguisse fino alla naturale scadenza del periodo di prova.

2. In esecuzione di detta sentenza, all’esito di trattative, in data 11.2.202 il Comune di Bertinoro stipulò con la G., un contratto di lavoro per lo svolgimento di mansioni di Specialista in attività contabile del settore Ragioneria ex 7^ qualifica funzionale, poi D3.

3. Divenuta definitiva la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 23.1.2003, depositata il 6.12.2004 – 28.7.2005, che aveva riformato integralmente la sentenza di primo grado, il Comune di Bertinoro in data 24/30.5.2006 comunicò alla G. la risoluzione del rapporto di lavoro.

4. Il Tribunale di Forlì con sentenza n. 4 del 2009 respinse il ricorso della G. volto alla dichiarazione di illegittimità di detto licenziamento ed al ripristino del rapporto di lavoro ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

5. La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Bologna con la sentenza oggi ricorsa, la quale ha dichiarato la illegittimità del licenziamento in data (OMISSIS) ed ha condannato il Comune di Bertinoro a ripristinare il rapporto in relazione al contratto concluso in data 11.2.2002.

6. Queste le argomentazioni del decisum:

7. il Comune aveva stipulato con la G., in esecuzione della sentenza del Tribunale di Forlì del 3.5.2001, un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time nel quale era stato specificato che il periodo di prova sarebbe terminato il 5.3.2002, tenuto conto del fatto che il contratto originariamente stipulato aveva previsto un periodo di prova di sei mesi, e che la lavoratrice aveva già effettuato un periodo di prova dal (OMISSIS).

8. era pacifico che, al termine del compimento del periodo di prova, il Comune di Bertinoro non aveva receduto dal rapporto, sulla scorta di una nuova valutazione negativa della prova ma aveva, invece, mantenuto in servizio la G., così attuando la clausola contrattuale che aveva previsto che “decorso il periodo di prova favorevole la dipendente si intende confermata in servizio”.

9. il rapporto era proseguito per diversi anni ed era stato anche modificato in data 22.3.2002 con l’attribuzione alla lavoratrice di part time orizzontale per 30 ore settimanali e successivamente in data 30.12.2004 con attribuzione di part time verticale per 18 ore settimanali; il rapporto era proseguito anche nel tempo successivo alla pronuncia della sentenza della Corte di Appello del 23.1.2003, dopo la sua pubblicazione in data 28.7.2005 ed al passaggio in giudicato della medesima in data 6.12.2005.

10. la condotta delle parti attestava la conferma in servizio della lavoratrice e il superamento favorevole della prova, posto che nel contratto sottoscritto il 11.2.2002 le parti avevano concordato che “decorso il periodo di prova favorevole la dipendente si intende confermata in servizio”.

11. la circostanza che il contratto in data 11.2.2002 avesse previsto il mero completamento del periodo di prova già previsto nel contratto del 1998 e in buona parte già svolto, era irrilevante, avuto riguardo alla inequivoca condotta tenuta dalle parti al termine del complessivo periodo semestrale di prova, che attestava la conferma in servizio della lavoratrice.

12. il licenziamento intimato dal Comune era illegittimo perchè non sorretto da giusta causa, posto che il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello n. 13 del 2003 copriva unicamente il licenziamento intimato il (OMISSIS) ma non aveva alcun effetto sulla successiva condotta del Comune sulla prosecuzione del rapporto anche successivamente al termine finale del periodo di prova, allo scadere del quale il Comune, valutando positivamente l’esperimento, aveva di fatto confermato in servizio la G., per tal via rinunciando a recedere dal rapporto per mancato superamento della prova.

13. non era pertinente il richiamo alla decisione n. 13181 del 1991 della Suprema Corte, atteso che la sentenza del Tribunale di Forlì non aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro ma aveva solo disposto la prosecuzione del rapporto sino alla naturale scadenza del periodo semestrale di prova, rendendo necessaria la sua nuova valutazione.

14. il recesso intimato il (OMISSIS) non poteva fondarsi sulla volontà di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello perchè gli effetti di tale giudicato erano stati superati dalla condotta delle parti.

15. alla accertata legittimità del licenziamento intimato dal Comune il (OMISSIS) conseguiva la infondatezza della domanda risarcitoria azionata dalla lavoratrice con riguardo a detto recesso.

16. le domande risarcitorie correlate alla violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, erano generiche quanto al contenuto delle mansioni e quanto ai danni alla professionalità, compresa la perdita di chance, all’immagine, alla sfera esistenziale e relazionale.

17. i danni correlati al secondo licenziamento non erano risarcibili se non quanto a quelli costituenti conseguenza diretta ed immediata della cessazione del rapporto di lavoro.

18. Avverso tale sentenza il Comune di Bertinoro ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 4 articolati motivi (lettere da A a D) al quale ha resistito con controricorso la G. che ha anche proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi del ricorso principale.

19. Con il primo motivo ed il secondo motivo (lettere A e B) il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 91, comma 4, (lett. A) e il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, (lett. B), per avere la corte territoriale costituito un rapporto di lavoro in capo alla G. in violazione di dette norme, che vietano l’accesso alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in assenza di procedura concorsuale.

20. Deduce che il contratto stipulato in data 11.2.2002 non costituiva prosecuzione dell’originario contratto stipulato nel 1998 ma nuovo contratto avente ad oggetto mansioni diverse da quelle indicate nel primo; che in virtù del contratto in data 11.2.2002 alla G. era stato attribuito non il posto in pianta organica, oggetto della procedura concorsuale, ormai esaurita, all’esito della quale la medesima era stata assunta, ma un posto in pianta organica costituito al solo fine di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Forlì n. 213 del 2001; che dette esigenze erano state esplicitate nella delibera della Giunta Municipale n. 13 del 2002 e nella approvazione da parte del Collegio dei revisori dei conti della proposta di modifica della pianta organica; che il rapporto costituito dalla sentenza impugnata doveva essere considerato nullo per la violazione della regola della procedura concorsuale.

21. Con il terzo motivo (lett. C) il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla affermata costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e alla accertata volontà di esso Comune di proseguire nel rapporto di lavoro con la G..

22. Deduce di avere riammesso in servizio la G. solo al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Forlì n. 213 del 2001; che tanto emergeva dalla comunicazione in data 17.1.2002, dalla delibera della Giunta Municipale n. 13 del 6.2.2002 e dalla premessa contenuta nel contratto individuale sottoscritto il 11.2.2002.

23. Sostiene che la sentenza sarebbe contraddittoria nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che, scaduto il complessivo periodo di prova e non essendo intervenuta alcuna valutazione negativa da parte di esso Comune, il rapporto era proseguito per effetto della conferma in servizio della lavoratrice in esecuzione della clausola contrattuale in tal senso deponente. Assume all’uopo che l’argomentazione della sentenza presupporrebbe che l’assunzione, sub iudice e per mera finalità di dare esecuzione ad una sentenza impugnata, dovesse nondimeno prevedere il mancato superamento della prova “costituendosi così un nuovo recesso datoriale con possibilità di autonoma impugnazione”.

24. Asserisce che detta affermazione sarebbe in contrasto con quanto previsto nel contratto del febbraio del 2002 e con i principi affermati da questa Corte nelle sentenze nn. 1544 del 1986 e nn 13181 del 1991, secondo cui il datore di lavoro è tenuto ad osservare gli impegni conseguenti alla pregressa esecuzione della sentenza di primo grado sino a quando questa sentenza non sia stata modificata con sentenza definitiva e che proprio in applicazione di questi principi esso Comune aveva disposto l’allontamento dal servizio della G. all’esito del passaggio in giudicato della sentenza di appello che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Forlì n. 213 del 2001.

25. Con il quarto motivo (lett. D) il Comune denuncia contraddittorietà della motivazione in ordine alla costituzione del rapporto di lavoro per facta concludentia, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta delle parti successiva alla scadenza del complessivo periodo di prova nel 2002 era espressione della definitiva conferma in servizio della lavoratrice e portava a ritenere superati gli effetti del giudicato sulla legittimità del recesso intimato il (OMISSIS) ed anzi a ravvisare nella condotta di esso Comune a rinunciare, per facta concludentia a quel recesso.

26. Sostiene che nel pubblico impiego privatizzato non è possibile costituire rapporti di lavoro per facta concludentia e invoca le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 297 del 2000, art. 91; che l’ottemperanza alla sentenza di primo grado non era qualificabile come acquiescenza alla costituzione di un rapporto di lavoro, essendo l’acquiescenza legata ad una manifestazione di volontà in tal senso e non a facta concludentia e perchè l’esecuzione di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza. Sostiene che il rapporto di lavoro costituito il 1.10.98 si era risolto con accertamento giudiziale, avente efficacia di giudicato, e che il rapporto costituito in via giudiziale dalla Corte di Appello con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione era nullo perchè contrario a norme imperative.

Sintesi del ricorso incidentale.

27. Con l’unico motivo la G. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di condanna del Comune al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla perdita del posto di lavoro.

28. Lamenta che la Corte territoriale, pur avendo dichiarato illegittimo il licenziamento e condannato il Comune a ripristinare il rapporto di lavoro e pur avendo affermato che dal recesso illegittimo discende il diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza diretta ed immediata della cessazione del rapporto di lavoro, avrebbe omesso di pronunziare sulla relativa domanda, da essa G. formulata con riguardo alle retribuzioni, gratifiche ed indennità che avrebbe percepito se avesse lavorato dal 31.7.2006 alla data della sentenza. Invoca il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, per affermare l’applicabilità al rapporto di pubblico impiego della tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, a nulla rilevando che detta disposizione non fosse stata invocata nel giudizio di merito.

Esame dei motivi del ricorso principale.

29. I motivi del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

30. La Corte territoriale non ha tenuto conto della peculiarità della vicenda dedotta in giudizio, che trova premessa in fatto ed in diritto nella decisione, ormai irrevocabile, della Corte di Appello di Bologna in data 23.1.2003, depositata il 6.12.2004-28.7.2005, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Forli in data 3.5.2001, in esecuzione della quale il Comune aveva riammesso in servizio la G..

31. Essa Corte ha, infatti, identificato nella estromissione della lavoratrice dopo la riforma della pronuncia di illegittimità del recesso, un nuovo licenziamento, comportante la necessità della sua giustificazione per giusta causa, muovendo, implicitamente, dalla premessa della configurazione del rapporto di lavoro ripristinato attraverso l’ordine di reintegrazione, sia pure disposto per la prosecuzione della prova, come autonoma fattispecie sostanziale dipendente dalla sentenza dichiarativa della illegittimità del licenziamento e insuscettibile di essere privata di valore giuridico dalla pronuncia di riforma, con conseguente sua persistente impegnatività per le parti anche dopo e nonostante la declaratoria in appello della legittimità del licenziamento.

32. Il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale (Cass. SSUU 2925/1988; Cass. 4631/1989, 13181/1991, 8745/2000) secondo cui l’ordine del giudice funge da veicolo per la riaffermazione (provvisoria) del vincolo “ex contractu” e non per la instaurazione di un nuovo vincolo “ex sententia”. Ne consegue che l’obbligazione, posta a carico del datore di lavoro, di reintegrare il lavoratore – o, comunque, di versargli le retribuzioni – fino a quando permane la efficacia dell’accertamento della illegittimità del licenziamento (per non essersi la sentenza di riforma ancora sostituita a quella riformata) trova il suo fondamento genetico appunto nella “lex contractus” e nella giuridica continuità del rapporto sostanziale, non interrotto dal licenziamento illegittimo.

33. Nel condividere tale orientamento, il Collegio ne ritiene sviluppo logicamente coerente la inconfigurabilità, come nuovo licenziamento, della estromissione del lavoratore dall’azienda, a seguito della declaratoria in appello della legittimità del licenziamento originario, declaratoria che comporta invece, per quanto si è, detto, la riacquistata idoneità del licenziamento dichiarato “illegittimo” a produrre il proprio effetto, consistente nella definitiva cessazione del rapporto di lavoro.

34. Non è contestato che il contratto stipulato tra il Comune di Berinoro e la G. in data 11.2.2002 costituì mera attuazione del dictum della sentenza in data 3.5.2001 che aveva disposto il ripristino del rapporto di lavoro per il completamento della prova.

35. Sicchè anche la valutazione finale della prova espletata non poteva che essere “forzata”, cioè imposta dalla necessità di dare attuazione al comando giudiziale con la conseguenza che, ove pur la prova si fosse conclusa in senso favorevole per la lavoratrice, il rapporto rimaneva, pur sempre, condizionato dalla ipotesi della permanenza del comando giudiziale di ripristino della prova.

36. Deve anche considerarsi che la natura di ente pubblico impediva al Comune di ritenere “per facta concludentia” come “nuovo rapporto” quello proseguito dopo la scadenza del periodo di prova (5.3.2002) e ciò perchè nè la scelta positiva di proseguire nel rapporto nè, tampoco, il tempo trascorso, avrebbero potuto costituire validamente un rapporto di lavoro di impiego pubblico in violazione della regola della concorsualità (art. 97 Cost., comma 4).

37. In realtà la Corte di Appello non ha considerato che l’esito positivo della prova era, in fondo, nell’opzione del comando contenuto nella sentenza del Tribunale del 3.5.2001 che, ovviamente, non imponeva al Comune la valutazione negativa, ma solo di consentire il completamento dell’esperimento, che avrebbe potuto avere anche esito favorevole per la lavoratrice, ma che rimaneva comando ad efficacia solo interinale fino alla sua definitiva conferma, conferma che nella specie è mancata.

38. In altri termini, annullato dal Tribunale di Forlì il licenziamento e disposta la reimmissione in servizio della G. per la continuazione del periodo di prova, la successiva riforma della sentenza dichiarativa della legittimità del licenziamento ha determinato la caducazione degli effetti del provvedimento stesso, incidendo immediatamente sull’esecuzione del comando giudiziale, con conseguente venir meno dell’ordine di ricostituzione del rapporto in prova e del permanere del relativo obbligo del Comune di dare ad esso esecuzione.

39. Divenuta irrevocabile la sentenza di riforma di quel comando, l’estromissione del lavoratore dall’azienda non richiedeva, dunque, un autonomo atto di esercizio della facoltà del datore di lavoro di recedere dal rapporto (soggetto ai relativi limiti legali), ben potendo derivare dal legittimo rifiuto del datore medesimo di continuare ad adempiere a tale obbligo (Ass. 4631/1989, 13181/1991, 8745/2000, 8745/2000).

40. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso principale va accolto, con assorbimento di quello incidentale, e la sentenza impugnata va cassata per mancata applicazione dei principi di diritto di cui ai punti 32, 33, 36, 38 e 39 di questa sentenza e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Bologna, che in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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