Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17019 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 07/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36141-2018 proposto da:

CO.GE.SAN. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio legale “Tasco

& Associati”, rappresentata e difesa dagli Avvocati GIAMPIERO

TASCO e GIORGIO POZZI, giusta procura estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6604/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 2/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 7/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA

DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Co.ge.san. S.p.A. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 4974/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento per imposta di registro 2011 in relazione ad un finanziamento da parte della ricorrente in favore della Società Sviluppo Centro Est S.r.L., effettuato nel corso di un’assemblea dei soci della suddetta e verbalizzato dal notaio, con atto registrato, al fine di coprire le perdite societarie mediante il conio finanziamento soci, mediante rinuncia pro quota a corrispondente credito da parte della socia, odierna ricorrente;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

la contribuente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia sul primo motivo di ricorso in appello, con cui l’appellante aveva lamentato il rigetto della doglianza circa la carenza di motivazione dell’atto impugnato “in quanto non idoneo ad assolvere la fondamentale funzione informativa imposta dalle norme tributarie”;

1.2. con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4), per avere la CTR svolto una motivazione meramente apparente circa la violazione, da parte dell’Ufficio, nell’atto impugnato, del D.P.R. n. 131 del 1986, della tariffa allegata, parte prima, art. 9;

1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte prima, art. 9), e lamenta che la CTR abbia erroneamente ritenuto legittima la tassazione del finanziamento soci enunciato in un verbale assembleare pur non essendo stato “sequito da un ulteriore diverso atto di cui i soggetti interessati siano parti anche in senso giuridico-formale”;

2.1. è fondato il secondo motivo con conseguente assorbimento delle rimanenti censure;

2.2. invero, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. n. 13977/2019; Cass., Sez. Un., n. 22232/2016);

2.3. nel caso di specie, manca dunque un’adeguata motivazione perchè la pronuncia si limita ad affermare che “il tema è stato perfettamente compreso fra le parti… si tratta di una pluralità di atti e non di un unico atto… c’è identità perfetta tra le parti”;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributario regionale elei Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del Giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 7 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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