Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17019 del 13/08/2020
Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 13/08/2020), n.17019
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 6828/2011 promosso da:
T.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Castro Pretorio
122, presso lo studio dell’avv. Andrea Russo, che lo rappresenta in
virtù di procura speciale per scrittura privata autenticata da
notaio in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentata e difende
ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 131/07/10 della CTR di Milano, depositata il
26/07/10;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 131/07/10, depositata il 26/07/2010, la CTR di Milano, riformando la pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso originariamente proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), notificato il 02/11/2006, con il quale veniva accertato un maggior reddito ai fini IRPEF e un maggiore volume di affari ai fini IVA.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando otto motivi di impugnazione.
L’intimata ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità dell’impugnazione avversaria.
La ricorrente ha depositato memorie difensive prima dell’adunanza.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il processo è rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con modif. in L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della sola prima rata dell’importo liquidato in applicazione del beneficio.
Non risulta documentato il diniego della definizione, che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto notificare al contribuente entro il 31 luglio 2018 (D.L. cit., art. 11, comma 10, prima parte), nè la parte che ne aveva interesse ha presentato istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio, ai sensi del citato articolo, comma 10, quarta parte.
Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto.
2. Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione di legge (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo).
3. Tenuto conto dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, art. 1, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020