Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17019 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/08/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 11/08/2016), n.17019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CRRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20219-2013 proposto da:

D.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ROVERETO N 7, presso lo studio dell’avvocato VALERIO ANTIMO DI ROSA,

rappresentato e difeso da se stesso e dall’avvocato EMILIANO

SORRENTINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE BOLZANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79,

presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PLACIDI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato BIANCA MARIA GIUDICEANDREA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2013 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO

sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 13/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In data 4 maggio 2005 veniva contestata a D.F. la violazione dell’art. 145 C.d.S., comma 11 per avere egli sorpassato veicoli fermi e incolonnati al semaforo posto all’intersezione tra corso (OMISSIS).

L’incolpato proponeva opposizione avanti al Giudice di pace di Bolzano negando di aver commesso la suddetta infrazione. Il ricorrente proponeva nel corso del giudizio querela di falso, sicchè il Giudice di pace sospendeva il giudizio e assegnava termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Bolzano. Il Tribunale accoglieva la querela e dichiarava la falsità del verbale impugnato.

Interponeva appello il Comune di Bolzano e la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, nella resistenza di D., con sentenza pubblicata il 13 aprile 2013, in riforma della sentenza resa dal giudice di primo grado, respingeva la querela. Riteneva la Corte territoriale che le deposizioni assunte nella precedente fase del giudizio fossero non affidabili e quindi inidonee a fondare l’impugnativa di falso proposta.

Contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione D.F. facendo valere due motivi di censura. Ha depositato controricorso il Comune di Bolzano.

Fissata l’odierna udienza, il ricorrente ha depositato in cancelleria atto di rinuncia, corredato dell’accettazione del controricorrente.

L’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c., sicchè deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento.

Non è luogo a pronunciare condanna alle spese, stante l’adesione alla rinuncia da parte del Comune di Bolzano (art. 391 c.p.c., comma 4).

PQM

LA CORTE

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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