Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17019 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2017, (ud. 15/09/2016, dep.10/07/2017),  n. 17019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7246-2015 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè stesso;

– ricorrente –

contro

comune CASERTA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 259/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, emessa il 26/11/2013 e depositata il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) E’ impugnata per revocazione la ordinanza n. 259 del 9 gennaio 2014 della Sesta/2^ Sezione di questa Corte, che ha rigettato il ricorso proposto dal R. avverso la sentenza n. 47/2011 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

La materia del contendere era costituita da opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell’art. 172 C.d.S., consistita nell’avere il trasgressore circolato a bordo della propria autovettura senza tenere allacciate le cinture di sicurezza.

Il ricorso, di non agevole lettura per via della complessa formulazione grafica e della sovrapposizione, fin oltre pagina 23, di atti precedenti, in parte superfluamente riportati integralmente, denuncia colà un “ERRORE REVOCATORIO”.

Per quanto è dato comprendere, il ricorso lamenta che l’attenzione dei giudici di tutti i gradi di giudizio si sarebbe concentrata soltanto sull’art. 172 C.d.S., che alla lettera e) prevede l’esclusione dell’obbligo di allacciare la cintura di sicurezza per soggetti affetti da patologie particolari, certificate dall’unità sanitaria locale. I giudici avrebbero omesso di dar conto della dell’applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 4, con particolare riguardo all’esimente dello stato di necessità.

In particolare, si legge a pag. 27 e a pag. 29, il giudice “avrebbe dovuto spendere qualche parola” per giustificare come mai non fosse stato ritenuto sussistente lo stato di necessità, sebbene fosse stato dedotto che il conducente (pag. 2 ricorso) del veicolo avvertiva un malore e si stava recando all’ospedale di (OMISSIS) (da dove venne dimesso con referto di “dolore toracico di breve durata”, cfr., ricorso pag. 3), sicchè aveva slacciato le cinture perchè avvertiva mancanza di respiro e “peso sullo stomaco”.

2) I giudici della causa si sarebbero limitati al riscontro del fatto che il dolore toracico di breve durata, poi certificato dall’ospedale con il referto (pag. 3 ricorso), non costituiva patologia certificata ex art. 172.

L’errore di fatto si sostanziarebbe nel non aver vagliato se la patologia lamentata potesse essere tale da escludere “la responsabilità della violazione amministrativa” ai sensi dell’art. 4 (pag. 26 e 29 ricorso).

In particolare nel ricorso per cassazione non sarebbe stata adottata alcuna pronuncia “per le censure 2 e 5”: il motivo 2, che denunciava violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 4 e il motivo 5 che lamentava “erronea valutazione delle prove” (pag. 32 e 33).

3) Il ricorso appare inammissibile, non sussistendo alcuno dei requisiti che consentono il ricorso ex art. 391 bis c.p.c., per la revocazione di una sentenza di cassazione.

3.1) Va in proposito ricordato:

che l’attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza di Cassazione (nella specie richiesta in riferimento all’esame più approfondito di un profilo del primo ricorso) non può essere oggetto del procedimento per revocazione, a norma dell’art. 391- bis c.pc.. (SU 27218/09).

Che l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato sull’ammissibilità e procedibilità del ricorso, e si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. (SU 26022/08; 22868/12).

Pertanto l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, mentre è inammissibile ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione (Cass. 27451/13).

3.2) Nel caso di specie, per contro, consta chiaramente che la Corte ebbe ben presente la materia del contendere nella relazione preliminare poi trasfusa nell’ordinanza 259/14.

Ed infatti nella parte narrativa del provvedimento, per quanto ristretta trattandosi di ordinanza adottata con rito camerale, diede conto della circostanza che in sede di opposizione alla sanzione il ricorrente aveva sostenuto di trovarsi “in stato di necessità a causa delle proprie condizioni di salute – riscontrate dal locale presidio ospedaliero”.

Inoltre nella parte destinata alle ragioni della decisione i singoli motivi vennero esaminati uno per uno, distinguendo la trattazione in paragrafi: p. 5 per il primo motivo; p. 6 per il secondo motivo; p. 7 per il terzo motivo; p. 8 per il quarto motivo; p. p. 9 per il successivo.

A questo proposito mette conto chiarire che quello che nell’odierno ricorso per revocazione l’avv. R. indica come motivo 5 non era così numerato nell’originario ricorso (registrato al n. 7318/12).

Si trattava di un paragrafo, intitolato “ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE”, del precedente quarto motivo, che era numerato. Infatti, non solo le argomentazioni erano connesse e ponevano inscindibilmente la tematica della ragione per cui erano state slacciate le cinture, ma perfino la grafica era ben diversa: maiuscolo, in grassetto e sottolineato era il motivo 4; semplicemente in maiuscolo era l’intitolazione del paragrafo che ora viene chiamato motivo 5, dandogli una rubrica che non c’era nella pag. 9 (numerazione a penna) dell’originario ricorso.

Nella pagina 10 del ricorso seguiva, non numerato come ebbe a rilevare la Corte, l’ultimo motivo, relativo alla violazione (denunciata con caratteri in maiuscolo e grassetto) dell’art. 281 sexies.

4) E’ dunque da escludere, da un punto di vista materiale, che possa esservi stato errore di fatto, nel senso di mancata percezione dell’esistenza stessa del motivo.

5) Azzardato è ipotizzare, come fa il ricorso per revocazione a pag. 34, che vi sia stata “omessa lettura di alcuni motivi del ricorso (non è stato valutato nè il secondo o il quinto motivo)”.

L’ordinanza 259 ha infatti evidenziato quale, secondo la sua qualificazione, era l’oggetto del secondo motivo: “la insufficienza della motivazione nell’escludere che la patologia – rectius la sintomatologia – transeunte potesse essere di tale gravità da giustificare la incompatibilità con l’uso delle cinture di sicurezza”.

E’ stata quindi ben posta, con parole proprie e senza usare il riferimento espresso allo stato di necessità, ma inequivocabilmente intendendolo, il cuore del tema del decidere: se vi fosse una ragione transeunte, dovuta a sintomatologia clinica, tale da giustificare la trasgressione del precetto codicistico, che è il senso dell’art. 4.

La successiva valutazione, pur con motivazione molto sintetica, è stata negativa.

Vi è stata quindi risposta.

Che sia stata risposta appagante, adeguatamente argomentata o meno, non è materia che possa essere fatta oggetto di nuovo ricorso per cassazione.

Il nostro sistema giudiziario non contempla un quarto grado di giudizio.

5.1) A questo riguardo va detto che la Corte di cassazione non aveva nè l’obbligo nè il potere di diffondersi in ciò che, secondo l’ordinanza 259, parte ricorrente anche in quella sede chiedeva: una nuova valutazione di merito. E’ agevole osservare che sarebbe stato superfluo per il giudice di legittimità esprimersi su ciò che era palese: quanto fosse temerario ipotizzare lo stato di necessità – e quindi pericolo di vita (cfr. Cass. 14286/10) – in relazione all’uso della cintura di sicurezza in capo a chi, in quel frangente, anzichè chiamare un’ambulanza o altro aiuto, non aveva avuto esitazioni a mettersi personalmente alla guida di un autoveicolo.

6) Di questo tenore è la relazione preliminare redatta dal relatore ex art. 380 bis c.p.c. e comunicata soltanto a parte ricorrente, poichè l’intimato comune di Caserta non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale.

La memoria, dopo aver riportato alcune delle osservazioni svolte nella suestesa relazione, tra cui quelle che concernono l’inammissibilità del ricorso per revocazione per errore di fatto allorquando con il ricorso si chieda un nuovo esame di ciò che è già stato valutato dalla Corte di Cassazione (nella specie con l’ordinanza 259/2014), preannuncia di voler “dimostrarne l’infondatezza”.

Nel paragrafo successivo della memoria, tuttavia, lungi dal concentrare l’attenzione sul profilo determinante della proposta di inammissibilità, cioè la configurabilità – nel ricorso – dei presupposti per chiedere la revocazione, parte ricorrente torna a discutere della questione di merito già esaminata e respinta dai giudici che si sono occupati della vicenda nei tre gradi di giudizio.

Si sofferma pertanto sulla sussistenza o meno di uno stato di necessità che giustifichi la guida di un veicolo senza cintura di sicurezza a causa di un dolore acuto al petto, poi rivelatosi di nessuna gravità, posto che dopo una visita ospedaliera il ricorrente venne prontamente dimesso.

La memoria discute pertanto del malessere del ricorrente, dell’attacco di panico di cui avrebbe sofferto in quel momento, del fatto che la valutazione del giudice dovrebbe essere effettuata “a prescindere della successiva diagnosi dell’Ospedale”, del fatto che la sorella medico gli avesse consigliato di dirigersi al “primo Ospedale di (OMISSIS)”.

6.1) Il Collegio rileva che trattasi di dissertazioni inconferenti rispetto al rilievo decisivo che è stato correttamente posto dalla relazione preliminare: l’ordinanza della Corte di Cassazione non è soggetta a riesame, cioè a un quarto grado di giudizio; nè si può invocare una più soddisfacente e completa motivazione.

La revocazione delle sentenze e ordinanze della Cassazione è ammessa solo in caso di errore di fatto, cioè di sviste percettive che abbiano indiscutibilmente influito sulla decisione.

E’ invece esclusa allorquando attraverso il mezzo della revocazione si invochi, come nella specie appare ancor più evidente dalla memoria, un nuovo esame di ciò che è stato valutato.

Non è infatti sindacabile con questo mezzo straordinario di impugnazione alcun ipotetico errore in iudicando, qualora non risulti che sia dipeso dall’aver letto o percepito male un atto del processo, una risultanza di causa, un documento che siano comunque decisivi.

Parte ricorrente ha incentrato le proprie argomentazioni e difese su questioni valutative e di merito, sottratte al sindacato di questo Collegio, chiamato a giudicare della sola ipotesi di revocazione. Inoltre non si è curata nemmeno di indicare nella memoria difensiva quali fossero, al di là delle proprie personali convinzioni circa la sofferenza provata, il panico e i consigli ricevuti, le risultanze processuali che documentavano con certezza tutto ciò e che la Corte di Cassazione, nel redigere l’ordinanza qui impugnata, non avrebbe visto o avrebbe letto in senso contrario a quello recato nel loro testo.

Invoca pertanto un riesame logico giuridico degli atti già valutati dalla Corte Suprema, riesame che è inammissibile nell’ordinamento processuale vigente. Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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