Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17018 del 25/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17018 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 3204-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
SOCIETA’ BANCA DI TREVISO SPA in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato COGLITORE
EMANUELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LUIGI FERDINANDO BERARDI, giusta procura alle liti in calce al
controricorso;

319Y-

Data pubblicazione: 25/07/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 57/08/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di VENEZIA-MESTRE del 4.6.2012, depositata il
07/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito per la controricorrente l’Avvocato Luuigi Ferdinando Berardi
che si riporta agli scritti.

Ric. 2013 n. 03204 sez. MT – ud. 03-04-2014
-2-

03/04/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto: IRAP istituti di credito
Reg. Gen. 3204 /2013
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE

1. L’Agenzia delle Entrate
ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto-Meste 57/08/12 del 7 giugno 2012 che, ha rigettato l’appello
dell’ufficio, confermando la applicabilità all’Istituto dell’IRAP nella misura del 4,25% per l’anno
2005.
2. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso deve essere solo parzialmente accolto in adesione all’indirizzo di questa Corte espresso
nella sentenza n. 5867 del 13 aprile 2012, secondo cui, posto che la legge 289/2002 al suo art. 3
(sospensione degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche) ha
statuito al primo comma che “in funzione dell’attuazione del titolo V della parte seconda della
“la maggiorazione
Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale”
dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui all’articolo 16, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberate successivamente al 29 settembre 2002 e
che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002, sono sospese fino a quando
non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di
Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del
federalismo fiscale” (lettera a), per l’anno 2003, non trova applicazione l’aumento dell’imposta di
un punto stabilito dall’art. 2 della legge regionale Veneto 22 novembre 2002, n. 34 a carico dei
soggetti di cui all’articolo 6 e 7 del decreto legislativo 446/1997 (banche e altri enti e societa’
finanziari, imprese di assicurazione).
Per altro, in base alla sentenza di questa Corte n. 19838 del 14 novembre 2012, l’art. 16,
comma terzo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dà facoltà alle Regioni di incrementare la relativa
aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale e deve essere interpretato coerentemente con
l’intento del legislatore di perseguire obbiettivi di autonomia e di decentramento fiscale delle
Regioni medesime; nella stessa ottica deve essere coerentemente interpretato anche il disposto
dell’art. 3, comma 1, letta), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, nel sospendere l’efficacia
degli aumenti dell’aliquota Irap deliberati dalla Regione successivamente al 29 settembre 2002, in
ragione della mancanza di una legge quadro sul federalismo fiscale, ha inteso comunque limitare
l’effetto sospensivo a quelle maggiorazioni che determinassero, o nella misura in cui
determinassero, il superamento delle aliquote in vigore nel 2002. Quindi la legge regionale Veneto
38/2003 che ha portato l’aliquota applicabile agli istituti bancari al 5,25% determina soltanto la
conferma (e proroga) dell’aliquota dal 4,75% disposta per l’anno 2002 dagli artt. 16 e 45 del d. lgs.
446/1997 nel testo all’epoca vigente.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Compensa fra le parti le spese della
presente fase di giudizio.
Così deciso nella~areati theptighisubk-a sesta sezione civile il 3 aprile 2014
°99i.

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INTIMATO: Banca Treviso spa

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