Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17018 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 13/08/2020), n.17018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7303-2016 proposto da:

C.A., L.M., domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e

difese dagli Avvocati ALESSANDRA COLAO, ALDO COLAO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1465/2015 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L.M. e Alessandra Colao, la prima usufruttuaria e la seconda nuda proprietaria di un immobile sito in (OMISSIS), adibito ad attività di albergo, impugnavano l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con cui l’Agenzia delle Entrate attribuiva al predetto immobile una nuova rendita calcolata sulla base del “prezzario di massima delle unità immobiliari a destinazione speciale riferito al biennio 88/89”. Le contribuenti eccepivano il maggior valore attribuito alla propria unità immobiliare rispetto ad altre due similari e chiedevano l’attribuzione di una rendita catastale pari ad Euro 2.686,00.

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con sentenza n. 51/20/2008, confermava la valutazione eseguita dall’Agenzia del Territorio, rigettando il gravame. Le contribuenti proponevano appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, con sentenza n. 60/13/2010, riduceva “l’indice di fruttuosità” applicato dall’Ufficio dal 2% al 1,5%, abbassando il valore attribuito della rendita ad Euro 3.360.00, asserendo che, atteso lo stado di degrado delle camere e dell’immobile nel suo complesso, era più adeguato al caso di specie il minor indice dell’1,5%. La sentenza veniva impugnata per cassazione, e questa Corte, in accoglimento del ricorso, cassava la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale con rinvio ad altra sezione per il riesame, in ragione della impossibilità del controllo sulla logicità della decisione che aveva valorizzato, come unico elemento, l’ubicazione centrale dell’immobile, ignorando altri parametri quali: il tessuto urbano di inserimento, il piano di ubicazione, ed i servizi strutturati in godimento, lo stato di conservazione dell’immobile e del fabbricato. Le ricorrenti riassumevano il giudizio e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 1465/30/2015, rigettava il ricorso, ritenendo la correttezza dei criteri applicati dall’Ufficio del Territorio, considerando illogica e contraddittoria la riduzione dell’indice di fruttuosità già applicato con la sentenza n. 60/13/2010. N.M. e Alessandra Colao ricorrono per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dei principi di diritto di cui agli artt. 3 e 53 Cost., nonchè all’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Le ricorrenti lamentano che i giudici di appello avrebbero fatto mal governo dei principi e dei criteri che regolano la materia, già specificamente indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con una sentenza contraddittoria ed illogica, non solo sotto il profilo della disparità di trattamento ai sensi del principio costituzionale dei uguaglianza, ma giungendo a stravolgere un fatto determinante della controversia asserendo che gli altri due immobili riportati a raffronto dalle esponenti (Hotel Tina e Hotel Sampaoli) non rispondono alla stessa tipologia così violando l’art. 115 c.p.c.. La Commissione Tributaria Regionale, in sede di rinvio, affermerebbe apoditticamente che: “Nè l’operato dell’Ufficio appare disattendere il principio di ugualianza, atteso che non solo i casi riportati a raffronto dalle contribuente (Hotel Tina e Hotel Sampaoli) non rispondono alla medesima tipologia”.

Tale assunto rappresenterebbe una rilevante violazione del principio dispositivo della prova, poichè i giudici di appello hanno posto a fondamento della decisione, non soltanto un fatto non contestato, ma addirittura reso pacifico dall’Agenzia del territorio. Le ricorrenti concludono chiedendo la cassazione della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., apparendo la pronuncia anche illogica e contraddittoria, ove, non solo ometterebbe di esaminare puntualmente e specificamente un fatto decisivo della controversia ampiamente dibattuto nei precedenti gradi di giudizio, ma giungerebbe ad affermare un fatto diverso da quanto provato dagli atti del processo.

Si deduce, inoltre, che sussisterebbe la totale omissione della valutazione della rendita dell’Hotel Tina, essendosi la Commissione del gravame occupata solo dell’Hotel Sampaoli. I giudici di appello, inoltre, in violazione degli artt. 3 e 53 Cost., farebbero riferimento ai valori determinati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare, preso a base delle stime del Prezzario di Massima del N. C.E.U., affermando, poi, che tali valori hanno carattere meramente indicativo e vengono determinati da indagini assunte da operatori del settore immobiliare, integrando valutazioni di massima, prive delle caratteristiche dell’oggettività e della certezza.

I giudici del gravame avrebbero dovuto, proprio perchè le stime dell’OMI sono orientative e di massima, applicare al caso di specie una rendita sotto il minimo di quella indicata dalle predette stime o, almeno, esattamente fissata nel minimo ma di sicuro non rasente al minimo. Inoltre, se la Corte territoriale avesse tenuto conto dello stato di vetustà dell’immobile, avrebbe dovuto, proprio per la sommarietà delle stime OMI, rispettare il principio di uguaglianza, secondo il principio di capacità contributiva, ed applicare una rendita inferiore ai minimi, ovvero puntualmente al minimo, così rispettando le differenze con l’Hotel Tina e Sampaoli che di maggior pregio immobiliare e reddituale. La sentenza, inoltre, meriterebbe cassazione per avere applicato un indice di fruttuosità del 2%, non avendo alcun senso logico, nè giuridico, far discendere dall’errata equiparazione dell’Hotel Ferdy con gli altri due alberghi, della medesima categoria, ma forniti di maggiori superfici fruibili, di migliori servizi, maggiore estetica e funzionalità, l’ingiusto aumento dell’indice di fruttuosità. A tale proposito si rileva anche che, in relazione alla “centralità” dell’immobile oggetto di accertamento, lo stesso sarebbe ubicato ai margini del centro storico e in una zona non di pregio, poichè limitrofo al quartiere San Lorenzo, degradato e caratterizzato da spiacevoli frequentazioni.

3. I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto inerenti alla medesima questione, sono inammissibili, oltre che infondati, per i principi di seguito enunciati.

3.1. La formulazione delle dedotte censure, proposte nello sviluppo illustrativo senza una effettiva distinzione tra i predicati vizi di violazione di legge e omessa pronuncia, seguite da una completa rivisitazione delle risultanze processuali e delle questioni dibattute nei vari gradi di giudizio di merito, sono sufficienti a dare conto dell’inammissibilità del ricorso.

La mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione intrinsecamente eterogenei, facenti riferimento alle diverse tipologie contemplate sotto l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, mostra di non tenere conto dell’impossibilità di prospettare una medesima questione, nella specie relativa alla mancanza di idonea valutazione degli immobili utilizzati a comparazione (Hotel Tina e Hotel Sampaoli), sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi di fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o della falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intendere precisamente mettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un fatto decisivo della controversia, nonchè la denunciata contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nell’impugnata sentenza, che si porrebbero in contraddizione tra loro. A sua volta, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa intende rimettere alla Corte decidente il compito di isolare le singole censure teoricamente suscettibili di valutazione in sede di legittimità, onde ricondurle poi ad uno dei mezzi di impugnazione enunciati in rubrica, nonchè, una volta fatto ciò, di ricercare, nel caso della violazione di norme, quale o quali disposizioni della Carta costituzionale e del codice di procedura civile richiamate, sarebbero utilizzabili allo scopo, e nel caso di vizio di motivazione, quale tra l’omessa pronuncia o contraddittorietà ed illogicità della motivazione si tratterebbe. Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perchè sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l’altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell’esposizione avversaria.

3.2. Le censure sono, altresì, infondate, in quanto le parti ricorrenti propongono alla Corte una inammissibile rivalutazione dei fatti, mediante una diversa lettura delle risultanze processuali, già correttamente effettuata dal giudice del merito, con motivazione priva di vizi logici, quindi sottratta al sindacato di legittimità, in quanto congruamente motivata.

I giudici del merito, infatti, si fanno carico del valore indicativo dei valori OMI, ma nello specifico rilevano che il valore determinato dall’Ufficio è rasente al minimo contemplato per tale tipologia di fabbricato dalle stime OMI, specificando la circostanza che nella valutazione è stato tenuto conto del piano di ubicazione, dei servizi strutturati in godimento, dello stato di conservazione dell’unità in questione e del fabbricato di cui fa parte. La Commissione Tributaria Regionale evidenzia come l’Ufficio, nella sua valutazione, abbia tenuto conto che l’immobile è una modesta struttura che deriva dal riadattamento di un appartamento, privo di ascensore e con servizi ridotti all’essenziale.

Pertanto, è infondato il predicato vizio motivazione della sentenza impugnata, che dà conto del fatto che la valutazione dell’immobile considera anche la sua ubicazione: “non semplicemente centrale, ma sicuramente posta in un tessuto urbano di pregio e posto a breve distanza dai principali monumenti e dalle vie più importanti di Firenze, ma anche dall’Università e dalla stazione ferroviaria principale”.

La pronuncia impugnata considera anche delle ulteriori censure proposte dalle contribuenti, evidenziando come l’Ufficio non ha disatteso il principio di ugualianza, “atteso che non solo i casi riportati a raffronto dalle contribuenti (Hotel Tina e Hotel Sampaoli) non rispondono alla medesima tipologia, ma addirittura per l’Hotel Sampaolo è stato attribuito, considerando correttamente la composizione catastale di detto albergo di due porzioni, un valore/camera superiore a quello dell’immobile per cui è procedimento”.

3.3. Infondata è, infine, la doglianza relativa all’indice di fruttuosità dell’immobile, indicato dall’Ufficio nella misura del 2%, e ritenuto corretto dalla sentenza impugnata, dovendosi rilevare che per le unità immobiliari a destinazione speciale, come quello oggetto di accertamento, ossia immobili classificati in categoria D (opifici, alberghi, teatri), la determinazione della relativa rendita va fatta tenendo conto del saggio di fruttuosità pari al 2%.

La Corte ha, infatti, stabilito che: “In tema di reddito di fabbricati a fini fiscali, il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, al quale fa riferimento il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29, per la determinazione del capitale fondiario, è indicato uniformemente e autoritativamente per ciascun gruppo senza che l’UTE abbia alcun potere discrezionale nella sua individuazione. Ne consegue che l’UTE, in mancanza di contestazioni riguardanti il gruppo di appartenenza o il valore di mercato dell’immobile (a fondamento dell’attribuzione della rendita catastale ai sensi del D.M. 20 gennaio 1990, applicabile “ratione temporis”) non può eccedere il tasso di fruttuosità (stabilito come variabile solo fra l’1% e il 3%) proprio dei fabbricati ad uso industriale e pari al 2%, ed applicare un differente tasso, esorbitante dalla misura massima consentita (fattispecie in cui era stato applicato un tasso di fruttuosità del 3% per un immobile di categoria D, mentre andava obbligatoriamente individuato nella misura fissa del 2%)” (Cass. n. 25555 del 2014; conf. Cass. n. 10037 del 2003).

Il ricorso va, quindi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidare come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le soccombenti al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle soccombenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

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