Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17018 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/08/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 11/08/2016), n.17018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18589-2010 proposto da:

C.S., (OMISSIS), in proprio e quale proc. spec. di

M.G., domiciliato ex lege in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difese dall’avvocato ANTONIO

ORLANDO;

– ricorrente –

contro

AGRITURISMO TEMPE PAESTUM DI C.S. & C SAS, in

persona dei soci liquidatori C.S. e CH.An.,

domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE

rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO ORLANDO;

– ricorrente incidentale in adesione al ricorrente –

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO CASTALDO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

C.S. (OMISSIS), F.G. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1640/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità ex

art. 360 c.p.c., comma 3, ricorso principale, inefficacia ricorso

incidentale tardivo condominio, inammissibilità ricorso

Agriturismo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Condominio (OMISSIS), ubicato in (OMISSIS), evocava in giudizio C.S. con atto di citazione notificato in data 23 aprile 2002, deducendo che il fabbricato condominiale, costituito dalla particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del N.C.E.U. del Comune di Napoli, era stato costruito da M.G. e confinava, tra l’altro, con il fondo di cui alla particella 700, su cui insisteva il fabbricato del Condominio (OMISSIS), il cui costruttore – per l’appunto C. – si era riservato la proprietà delle zone circostanti il corpo edilizio. Lamentava che il convenuto avesse occupato aree di pertinenza di esso attore, installato un cancello nella porzione immobiliare retrostante il fabbricato condominiale e collocato dei paletti di grosse dimensioni senza rispettare il confine tra le due proprietà. Chiedeva di condannare il predetto C. al rilascio delle porzioni immobiliari di proprietà condominiale, di accertare il confine tra i fondi e di apporre i termini, laddove mancanti o divenuti irriconoscibili, di accertare l’esistenza di una servitù di passaggio in favore di esso Condominio su una porzione del fondo identificato con la particella (OMISSIS) e di condannare il convenuto alla rimozione dei paletti sopra indicati, oltre che all’eliminazione del cancello installato sulla proprietà condominiale.

Il convenuto si costituiva, svolgendo le proprie difese, ed era poi disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di F.G..

Esperita consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Napoli pronunciava sentenza con cui era accertata la situazione confinaria, ordinata l’apposizione dei termini e condannato il convenuto alla rimozione dei paletti e del cancello.

Era proposto appello da parte di C. e nel corso del giudizio di impugnazione si costituiva il Condominio e intervenivano M.G. e Agrituristica s.a.s. di C.S..

La Corte di appello di Napoli pronunciava in data 14 maggio 2009 sentenza non definitiva con cui dichiarava ammissibili i due interventi; accertava poi che M. era un litisconsorte pretermesso in primo grado; rilevava, tuttavia, che nella fattispecie non doveva farsi corso alla regressione del giudizio, pur dovendosi disporre il rinnovo delle operazioni peritali.

Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione C., in proprio e quale procuratore speciale di M., il quale ha fatto valere due motivi di impugnazione. Ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale basato su di un unico motivo il Condominio (OMISSIS). Alla precedente udienza è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Agriturismo Tempe Paestum s.a.s., già Agrituristica s.a.s., la quale ha depositato controricorso con cui ha richiesto di cassare la sentenza impugnata (così dovendo intendersi la richiesta di riforma della pronuncia) e di rimettere gli atti alla Corte di appello di Napoli. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell’art. 354 c.p.c. per mancata rimessione del giudizio al giudice di primo grado, in combinato disposto con l’art. 102 c.p.c., lesione del contraddittorio, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il motivo, che è corredato di 10 quesiti di diritto, lamenta che la Corte partenopea, dopo aver riconosciuto che M. era litisconsorte necessario pretermesso, aveva mancato di dichiarare nulla la sentenza di primo grado. Il giudice dell’impugnazione non avrebbe potuto trattenere presso di sè la causa dal momento che i due interventori volontari si erano costituiti proprio per contestare lo svolgimento del giudizio di primo grado e la relativa sentenza. Rileva altresì l’istante che non risultava alcuna delibera che autorizzasse il Condominio a proporre l’azione nei confronti del predetto M., oltre che di altro soggetto ( B.) e dei loro aventi causa; i giudici di merito avrebbero dovuto rigettare la domanda per mancata integrazione del contraddittorio o per improcedibilità, posto che al giudizio dovevano partecipare i proprietari delle particelle (OMISSIS).

Il secondo motivo, corredato di altri cinque quesiti, lamenta violazione di norme di diritto, sempre in relazione all’art. 354 c.p.c., nonchè “lesione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.” e violazione dell’art. 163 c.p.c.. La domanda, secondo il ricorrente, aveva ad oggetto una vera e propria rivendica, sicchè, in presenza di altri proprietari, andava integrato il contraddittorio anche nei confronti di questi ultimi. Aveva rilevato C. che le particelle (OMISSIS) appartenevano a Orafa Artigiana, poi divenuta Agrituristica s.a.s., oltre che a F.G., mentre altre particelle, pure interessate alla pronuncia del Tribunale in ordine ai confini, erano di proprietà dell’Università Federico Spiega il ricorrente che l’eccezione formulata in ordine all’integrazione del contraddittorio si riferiva ai proprietari di particelle immediatamente limitrofe a quelle indicate e quindi direttamente interessate alla rivendicazione del Condominio, o anche solo alla regolamentazione dei confini. Lamenta inoltre il ricorrente che la Corte distrettuale, senza alcuna motivazione logica sufficiente, aveva rigettato la richiesta di interrogatorio formale formulata nei confronti del Condominio e che, a fronte dell’eccezione di inesistenza di regolare licenza edilizia da parte di quest’ultimo, aveva rilevato che era la parte convenuta ad essere onerata della prova relativa.

Con il ricorso incidentale, che si compone di due quesiti di diritto, il Condominio (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti, nonchè per errata valutazione dei documenti posti a fondamento della pretesa di controparte. Rileva il controricorrente che la Corte territoriale aveva ammesso l’intervento volontario di M. sulla scorta di un documento privo di valenza giuridica, costituito da un regolamento di condominio che non era stato redatto prima della vendita delle unità immobiliari. Infatti all’atto del trasferimento di queste il costruttore si era riservato esclusivamente la proprietà del lastrico solare. Il giudice dell’impugnazione era quindi caduto in errore reputando che l’interveniente fosse proprietario dell’area circostante il fabbricato condominiale, ciò sulla base di un regolamento condominiale redatto in data 22 maggio 2006, molti anni dopo le vendite degli immobili. La sentenza impugnata era poi incorsa in errore avendo anche riguardo all’intervento volontario di Agrituristica, posto che questa aveva proposto un’azione di rivendicazione, laddove il giudizio di primo grado aveva ad oggetto soltanto il regolamento dei confini.

Per priorità logica va esaminato anzitutto il ricorso incidentale.

Deve premettersi che nei casi di intervento in appello, a norma dell’art. 344 c.p.c., da parte di chi prospetti che la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza di primo grado possa pregiudicare un proprio autonomo diritto, legittimazione e merito si confondono, in quanto la prima discende dall’effettiva titolarità del diritto incompatibile vantato ed il secondo concerne proprio l’incompatibilità tra quel diritto e la situazione giuridica accertata o costituita (Cass. 25 giugno 2012, n. 10590).

La sentenza della Corte di Napoli ha osservato che C. e M. acquistarono da Ce.Sa. due porzioni di un fondo di maggiore estensione identificate rispettivamente con le particelle (OMISSIS) e che su ciascuna di queste il relativo acquirente provvide a realizzare un edificio per abitazioni (il Condominio (OMISSIS) e il Condominio (OMISSIS)) “con la riserva in proprietà a essi costruttori della rispettiva area circostante il rispettivo fabbricato”.

A tale accertamento di fatto non è evidentemente opponibile, nella presente sede, la censura proposta dal ricorrente incidentale, il quale pretenderebbe un inammissibile riesame dei titoli da cui discenderebbe, o meglio non discenderebbe, la conservazione del diritto di proprietà, da parte di M., sulla porzione di fondo circostante il fabbricato del Condominio (OMISSIS).

Si aggiunga che il motivo è sul punto pure carente di autosufficienza, in quanto si basa sul generico richiamo a documenti (regolamento condominiale del 22 maggio 2006, regolamento condominiale 26 gennaio 1984, atti di trasferimento delle unità immobiliari da parte di M.), i quali non sono trascritti nel corpo del motivo, nè ivi identificati attraverso la menzione del momento in cui sono stati prodotti e della precisa localizzazione dei medesimi all’interno del fascicolo di causa. Infatti, al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili (Cass. 24 ottobre 2014, n. 22607) e quindi provvedersi all’individuazione dei documenti stessi con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. 9 aprile 2013, n. 8569).

Infondata è, altresì, la censura sollevata con riferimento all’intervento di Agrituristica, ora Agriturismo Tempe Paestum.

La Corte territoriale fonda la legittimazione all’intervento della predetta società sul rilievo per cui l’interveniente “ha rivendicato anche per usucapione la proprietà della zona di suolo sulla quale insiste il cancello di cui è stata ordinata la rimozione”.

L’assunto del controricorrente, secondo cui la domanda introduttiva aveva solamente ad oggetto il regolamento dei confini non ha fondamento, in quanto il Condominio, come si è visto – e come del resto ricordato in controricorso (pag. 5) – aveva agito in giudizio anche per l’eliminazione di un cancello: sicchè, in definitiva, la pretesa azionata dalla società Agrituristica, che si assumeva proprietaria dell’area su cui il cancello insisteva, era astrattamente riconducibile a quella del soggetto che faccia valere in giudizio un diritto incompatibile con quello vantato da altra parte processuale (soggetto come tale legittimato a proporre l’opposizione di terzo semplice ex art. 404 c.p.c., comma 1 e, per riflesso, a intervenire nella fase di appello, giusta l’art. 344 c.p.c.). Quanto all’affermazione – peraltro smentita nella sentenza definitiva n. 2658/2013, prodotta dalla difesa di C.A. – secondo cui l’area in questione non apparterrebbe ad Agrituristica, essa è argomentata richiamando le risultanze di una consulenza tecnica esperita in primo grado: consulenza di cui, però, in spregio al principio di autosufficienza, non è stato trascritto il contenuto rilevante (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224), nè sono stati indicati gli estremi per il reperimento dell’atto all’interno del fascicolo (Cass. 22 febbraio 2010, n. 4201).

Sul punto è peraltro da osservare come la censura proposta non colga la ratio decidendi della pronuncia impugnata, la quale ha individuato la fonte della legittimazione di Agrituristica nell’oggetto dell’azione di rivendicazione fatta valere dalla stessa interveniente. Infatti, il ricorrente incidentale si limita a contrapporre a quanto affermato dalla Corte distrettuale un dato di fatto – desumibile dalla consulenza tecnica – che si colloca al di fuori dal perimetro motivazionale della sentenza impugnata. Nè l’istante impugna la pronuncia con riguardo al criterio adottato dalla Corte di merito per individuare la legittimazione del terzo interveniente: criterio consistente, come si è visto, nell’oggetto della pretesa fatta valere in giudizio.

Il ricorso incidentale è quindi infondato.

Passando al primo motivo del ricorso principale, deve osservarsi che il profilo di doglianza relativo alla mancata rimessione della causa al giudice di prime cure non risulta sviluppato con un congruente quesito di diritto. Nessuno dei dieci quesiti formulati con riferimento al primo motivo pone, infatti, la questione che qui interessa.

Si rammenta che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula juris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (per tutte: Cass. S.U. 30 ottobre 2008, n. 26020; Cass. 25 marzo 2009, n. 7197). Nella fattispecie, nulla di tutto ciò. Il ricorrente ha formulato diversi quesiti con riguardo al tema della mancata integrazione del contraddittorio, ma non ha posto in alcuno di essi la questione relativa alla legittimità della decisione del giudice di appello, avanti al quale si sia attuato l’intervento, di trattenere la causa, senza farla regredire in primo grado.

La censura è pertanto inammissibile.

Va osservato, per completezza, che l’art. 354 c.p.c. secondo cui il giudice d’appello deve rimettere la causa al primo giudice quando riconosca che nel relativo giudizio doveva essere integrato il contraddittorio – si riferisce solo all’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in cui la violazione del precetto darebbe luogo ad una sentenza inutiliter data per l’oggettiva inidoneità a produrre i propri effetti, destinati a coinvolgere tutti soggetti di una determinata situazione sostanziale, necessariamente plurilaterale (per tutte: Cass. 6 settembre 2007, n. 18709; Cass. 1 luglio 1998, n. 6415). La regressione non opera, dunque, allorquando venga in questione, come nella fattispecie, l’affermazione di un diritto esclusivo incompatibile con quello di una o più parti del giudizio: e cioè, quando, in buona sostanza, si prospetti un caso di legittimazione alternativa.

La seconda questione sviluppata nel motivo, afferente all’autorizzazione dell’assemblea condominiale all’amministratore quanto alla proposizione di domande nei confronti di M. e B. (e loro aventi causa) si basa su di un assunto quello appunto di azioni giudiziarie spiegate nei confronti dei detti soggetti – privo di riscontro, avendo riguardo a quanto esposto nel ricorso per cassazione.

D’altro canto, come è noto, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410; Cass. 10 novembre 2011, n. 23420).

Risulta invece regolarmente depositata la delibera del 9 marzo 2004 relativa alla controversia che qui interessa.

Pure da disattendere è la terza censura, relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi circostanti: censura che è riproposta nel secondo motivo.

La Corte di appello di Napoli ha osservato che non doveva procedersi ad alcuna estensione del contraddittorio nei confronti dei titolari dei fondi “non delimitandi”. Affermazione, questa, pienamente corretta, che si conforma al principio per cui legittimati ad agire e a resistere nell’azione di regolamento di confini sono solo i titolari dei fondi confinanti, relativamente ai quali si pretende di stabilire l’esatta demarcazione del confine (Cass. 18 luglio 1991, n. 8003); è stato pure precisato, del resto, che deve ritenersi privo di legittimazione passiva chi sia proprietario di un fondo non contiguo a quello dell’attore (Cass. 20 novembre 1981, n. 6186).

Il secondo motivo propone, oltre a quella testè esaminata, una seconda questione, relativa alla mancata ammissione di una istanza di interrogatorio formale.

Tale censura è però del tutto carente di autosufficienza: infatti, il ricorrente che in sede di legittimità denunci la mancata ammissione nei gradi di merito del dedotto interrogatorio formale ha l’onere di indicare specificamente, trascrivendole, le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, della prova stessa che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 5 giugno 2007, n. 13085; in termini generali, sul tema delle prove, cfr. pure ad es.: Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677).

Il ricorso principale risulta, in definitiva, infondato.

Agriturismo Tempe Paestum ha pure domandato di cassare la sentenza impugnata, tanto che – come si è accennato – ha chiesto che la causa sia rinviata alla Corte di appello di Napoli: ciò cui potrebbe farsi luogo, come è evidente, solo a seguito di annullamento della pronuncia impugnata.

Ritenendo che con una tale richiesta la nominata società abbia inteso proporre un ricorso incidentale, deve tuttavia osservarsi che l’impugnazione è radicalmente inammissibile per la mancata enunciazione dei motivi, rientranti tra quelli di cui all’art. 360 c.p.c., posti a fondamento dell’impugnazione.

In conclusione: sono infondati il ricorso principale e il ricorso incidentale del Condominio (OMISSIS), mentre è inammissibile quello della società Agriturismo Tempe Paestum.

La soccombenza reciproca dei contendenti impone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale del Codominio (OMISSIS); dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Agriturismo Tempe Paestum; compensa per l’intero le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione Civile, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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