Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17018 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 04/08/2011), n.17018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TECTOR SRL (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 95,

presso lo studio dell’avvocato GARONE GIANFRANCESCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TARICCO LUANA, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IDECO SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 64,

presso lo studio dell’avvocato CARFAGNA ROSARIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato SCIROCCO ANTONIO, giusta procura speciale a

margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 1468/09 R.A.C, del TRIBUNALE DI SANTA MARIA

CAPUA VETERE, SEZIONE DISTACCATA DI CASERTA depositata il 26/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato Garone Gianfrancesco, difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. ed ai difensori delle parti:

“Il relatore Cons. Angelo Spirito Letti gli atti depositati osserva:

La TECTOR s.r.l. propone istanza di regolamento di competenza avverso il provvedimento in data 26.3.2010 con il quale il GU del Tribunale di Santa Maria C.V. (nella causa proposta dalla soc. IDECO contro la stessa TECTOR per la declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura merce intervenuto tra le parti, con restituzione di somme pagate) ha così stabilito: “Il GU rilevato che l’eccezione preliminare non appare fondata tenuto conto del luogo di conclusione del contratto, concede alle parti i termini di cui all’art. 183 e fissa per l’ammissione dei mezzi istruttori l’udienza del…”.

La tesi della ricorrente fonda sulla considerazione che nella fattispecie non vi sarebbe stata accettazione dell’ordine dell’IDECO (la quale, piuttosto, avrebbe chiesto ed ottenuto la consegna urgente della merce indicata nell’ordine dell’8.7.2007), sicchè la competenza si sarebbe radicata, ai sensi dell’art. 1327 c.c., nel luogo in cui la merce fu consegnata al trasportatore. L’istante (nell’escludere la competenza del Tribunale di S. Maria C.V., quale sede della committente IDECO) indica, dunque, alternativamente la competenza del Tribunale di Mondovì (nel cui circondario si trova la propria sede sociale) o quella del Tribunale di Asti (nel cui circondario ha sede il vettore).

Tuttavia, risulta agli atti (cfr. la memoria difensiva dell’IDECO alle pagg. 8 e 9) che in data 9.2.2007 la TECTOR inviò alla IDECO conferma dell’ordine che quest’ultima le aveva inviato il giorno precedente;

che, poi, il giorno 12.2.2007 fu apportata a quella conferma una variazione attinente al prodotto da spedire.

Tale circostanza comporta che il contratto fu concluso nel circondario di S. Maria C.V. nel momento in cui pervenne all’IDECO la conferma del suo ordine da parte della ditta fornitrice.

Il cons. relatore propone, dunque, che sia respinta l’istanza e sia dichiarata la competenza del Tribunale di S. Maria C.V.”; le parti non hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

RITIENE IN DIRITTO

che:

debba essere fatta applicazione del principio secondo cui anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione all’art. 281 quinquies cod. proc. civ. per il procedimento di decisione del giudice monocratico) preceduta dall’invito a precisare le conclusioni. Ne discende che, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico quest’ultimo esterni espressamente od implicitamente in un’ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., sicchè il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile (Cass. n. 4986/11);

nella specie il giudice s’è espresso sulla competenza senza rimettere la causa in decisione, con la conseguenza che il proposto regolamento di competenza è inammissibile;

le spese del giudizio vanno poste a carico della società ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio per regolamento di competenza, che liquida in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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